Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5477 del 2024, proposto da
Pantalla Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola e Bruno Tonoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
Provincia di Viterbo, Comune di Arlena di Castro, Comune di Canino, Comune di Cellere, Comune di Montalto di Castro, Comune di Piansano, Comune di Tarquinia, Comune di Tessennano, Comune di Tuscania, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del Torrente Arrone e tutti i suoi allegati, comprese le “norme” e in particolare la disciplinare relativa agli “interventi che alterano la morfologia naturale del territorio”, alle “colture” praticabili e alle modalità di coltivazione, alle “recinzioni”, agli “impianti per la produzione di energia areali e verticali”, le “aree di visuale”, di cui al decreto del Ministero della Cultura – Segretariato regionale per il Lazio – Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio del 16 febbraio 2024, n. 2765-A - pubblicato sul BUR Lazio n. 16 del 22 febbraio 2024;
2) del parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, reso in sede di riunione decisoria convocata dal 13 al 15 febbraio 2024 e del relativo verbale del 15 febbraio 2024, prot. 1293;
3) della relazione istruttoria – controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute;
4) del parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso nel corso della seduta del 13 febbraio 2024, di cui al verbale n. 5 del 13 febbraio 2024, non in possesso della ricorrente ma citato a pagina 3 del decreto del 16 febbraio 2024;
e inoltre per impugnare nuovamente gli atti e i provvedimenti impugnati nel ricorso avanti il TAR Lazio-Roma r.g. 14352/2023:
5) proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del Torrente Arrone e tutti i suoi allegati, comprese le “norme” e in particolare la disciplinare relativa agli “interventi che alterano la morfologia naturale del territorio”, alle “colture” praticabili e alle modalità di coltivazione, alle “recinzioni”, agli “impianti per la produzione di energia areali e verticali”, le “aree di visuale”;
6) nota dell'8 agosto 2023, prot. 13310-P con cui la Soprintendenza ABAP per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale ha trasmesso la proposta di cui al punto precedente ai Comuni territorialmente interessati – entrambi pubblicati sull'albo pretorio comunale di Tuscania il 9 agosto 2023, numeri di registro 864, 865, 866 e 867;
7) parere della Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Area pianificazione paesaggistica e di area vasta del 3 agosto 2023, prot. 876345, conosciuto e ricevuto in copia dalla ricorrente il 14 novembre 2023;
8) verbale del tavolo tecnico del 1° marzo 2023 tra Ministero della Cultura e Regione Lazio, conosciuto ma non anche ricevuto in copia dalla ricorrente il 14 novembre 2023;
9) ogni altro eventuale ulteriore atto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la memoria del 27 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NC AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente ricorso la Pantalla Solar S.r.l. è insorta avverso il provvedimento di vincolo paesaggistico i cui estremi sono rassegnati in epigrafe, con il quale il Ministero della cultura aveva adottato la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’ambito territoriale del “bacino del torrente Arrone”, entro il quale si collocano i terreni su cui la Società aveva progettato la realizzazione di un impianto agrivoltaico per il quale aveva presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) istanza di valutazione di impatto ambientale e alla Provincia di Viterbo istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- il Ministero della cultura, unitamente al MASE, si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva;
- il ricorso è stato altresì notificato alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo e ai Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania, nessuno dei quali si è costituito in giudizio;
- con l’ordinanza n. 14655/2025 del 23 luglio 2025 la Sezione ha disposto una verificazione, assegnando l’incarico al Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II;
- in data 27 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che “ la procedura di VIA è proseguita e si è conclusa (…) con giudizio negativo di compatibilità ambientale, rilasciato con decreto del 22 settembre 2025, n. 554 adottato dal MASE di concerto con il Ministero della Cultura ” e che “ La Società – ancorché convinta della qualità del proprio progetto e della illegittimità della valutazione negativa oppostale – ha nondimeno deciso di non contestare il provvedimento ambientale negativo e di rinunciare alla coltivazione del progetto ”, e premesso che “ La verificazione non ha ancora preso formalmente avvio, né sono state svolte, per quanto a conoscenza della Società, attività istruttorie o di altra natura da parte del verificatore ”;
- all’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione con cui parte ricorrente ha comunicato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito e per l’effetto dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- va contestualmente revocata la verificazione disposta con l’ordinanza n. 14655/2025, alla quale peraltro non è stato dato riscontro a questo giudice;
- avuto riguardo all’esito in rito del presente contenzioso, le spese di lite possono essere compensate nei confronti dei Ministeri costituitisi in giudizio, mentre nulla si dispone nei confronti delle altre amministrazioni evocate, non costituitesi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Revoca la verificazione disposta con l’ordinanza n. 14655/2025 del 23 luglio 2025.
Spese compensate nei confronti del Ministero della cultura e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nulla spese nei confronti delle altre amministrazioni evocate in giudizio.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al verificatore Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II Direttore all’indirizzo della Segreteria Tecnica di Direzione direzione.dip.architettura@unina.it .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
NC AN RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AN RO | ON GI |
IL SEGRETARIO