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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NICOLAI STEFANO, RE
CRINI ALESSANDRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 927/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T8BCR0100148 2023 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. T8BCR0100145 2023 REC.CREDITO.IMP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n.191/2025 del 13.11.2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze dichiarava inammissibili, per presentazione oltre i termini di cui all'art.21 del D.Lgs.546/92, i ricorsi riuniti dalla stessa proposti avverso gli atti di recupero n.
8BCR0100145 2023 per l'anno 2017 e n. T8BCR0100148 2023 per l'anno 2018 con i quali la Direzione
Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le compensazioni effettuate da Ric_1 mediante utilizzo di parte del credito ritenuto inesistente ed irrogava le relative sanzioni.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza appellata con annullamento degli atti di recupero impugnati e disapplicazione o riduzione delle sanzioni.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
L'Ufficio in data 21.11.2025 deposita in atti un accordo conciliativo sotoscritto dalle parti, ex art.48 del D.
Lgs.546/92, e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del D.Lgs.546/1992 con compensazione delle spese.
Le parti in udienza chiedono concordemente l'estinzione del giudizio per raggiunto accordo tra le parti con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di dover prendere atto dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti ex art.48 del D.Lgs.546/92 e di dover conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'art.46, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NICOLAI STEFANO, RE
CRINI ALESSANDRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 927/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T8BCR0100148 2023 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. T8BCR0100145 2023 REC.CREDITO.IMP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n.191/2025 del 13.11.2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze dichiarava inammissibili, per presentazione oltre i termini di cui all'art.21 del D.Lgs.546/92, i ricorsi riuniti dalla stessa proposti avverso gli atti di recupero n.
8BCR0100145 2023 per l'anno 2017 e n. T8BCR0100148 2023 per l'anno 2018 con i quali la Direzione
Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le compensazioni effettuate da Ric_1 mediante utilizzo di parte del credito ritenuto inesistente ed irrogava le relative sanzioni.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza appellata con annullamento degli atti di recupero impugnati e disapplicazione o riduzione delle sanzioni.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
L'Ufficio in data 21.11.2025 deposita in atti un accordo conciliativo sotoscritto dalle parti, ex art.48 del D.
Lgs.546/92, e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del D.Lgs.546/1992 con compensazione delle spese.
Le parti in udienza chiedono concordemente l'estinzione del giudizio per raggiunto accordo tra le parti con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di dover prendere atto dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti ex art.48 del D.Lgs.546/92 e di dover conseguentemente dichiarare, ai sensi dell'art.46, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.