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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13835/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa NA ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 13835/2025, promossa da
(C.F. ), rappresentaae e difesa dall'avv. PAPALE Parte_1 C.F._1
AN e con domicilio presso l'avv. Laura Tozzi in Firenze, Via Giovanni Fabbroni n. 42
Ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
RE
Resistente
rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLETTI FABIO presso lo studio del Controparte_2 quale in Firenze, via G. Carissimi n. 58 è elettivamente domicilio
Resistente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
“vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze in riforma dell'impugnato decreto, liquidare
l'importo di Euro 16.927,04 (ipotesi di compenso giudiziale liquidabile), applicando le riduzioni del caso – vista l'ammissione al gratuito patrocinio- a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe, nonché condannare le parti resistenti convenute alla rifusione delle
pagina 1 di 5 spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Il ricorrente invita i convenuti a costituirsi ai sensi, nelle forme e nel termine stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c., e
a comparire dinanzi al Giudice designato all'udienza fissata ai sensi del medesimo art. 281-undecies
c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281-undecies c.p.c”.
Per la parte convenuta:
Per il :“Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile ed CP_1
infondato.”
Per “Si dichiara remissivo sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali a Controparte_2 favore dell'Avvocatessa Rosanna Papale. Si oppone tuttavia, quantomeno con riferimento alla posizione dell'odierno Resistente, alla richiesta formulata dalla Sig.ra di “condannare le parti Pt_1
resistenti convenute alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito”, atteso che il Sig. non può certamente essere chiamato a CP_2 rispondere per il rigetto dell'istanza di liquidazione presentata in data 07.11.2024”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 84 e 170, testo unico spese di giustizia e 15, d.lgs. n. 150/2011, la Sig.ra ha impugnato il decreto di rigetto del 08.11.2024 di cui è stata data comunicazione Parte_1
in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi presentata in data
07.11.2024, innanzi all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, formulando le seguenti conclusioni “vorrà
l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di
Euro 16.927,04 (ipotesi di compenso giudiziale liquidabile), applicando le riduzioni del caso – vista
l'ammissione al gratuito patrocinio- a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe, nonché condannare le parti resistenti convenute alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Il ricorrente invita i convenuti a costituirsi ai sensi, nelle forme e nel termine stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato all'udienza fissata ai sensi del medesimo art. 281-undecies
c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281-undecies c.p.c”.
Il giudizio avente numero 13835/2024 RG, veniva erroneamente iscritto al ruolo della Volontaria giurisdizione ed in seguito trasmesso al ruolo contenzioso. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano quindi notificati dalla parte ricorrente anche al difensore del Sig. il Controparte_2
quale, si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione passiva e dichiarandosi remissivo sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali a favore dell'avv. Rosanna Papale, opponendosi pagina 2 di 5 tuttavia alla richiesta formulata dalla Sig.ra di “condannare le parti resistenti convenute alla Pt_1
rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito”, atteso che il Sig. non doveva essere chiamato a rispondere per il rigetto CP_2 dell'istanza di liquidazione presentata in data 07.11.2024.
Si costituiva inoltre il deducendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'avverso ricorso proposto da ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per Parte_1
carenza di legittimazione attiva dal momento che il procedimento ha ad oggetto il provvedimento con cui è stata rigettata dal magistrato procedente l'istanza di liquidazione del compenso proposta dal difensore. Deduce infatti il convenuto che, mentre la legittimazione attiva a proporre opposizione nei confronti del provvedimento di diniego o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta unicamente all'interessato e non al difensore, al contrario soltanto il difensore è legittimato a proporre opposizione nei confronti del provvedimento di liquidazione del proprio compenso o di diniego dello stesso. Ha dedotto, in ogni caso, il rigetto del ricorso di cui ha contestato il fondamento
Eccepita dalla ricorrente la tardività della costituzione del , il giudice concedeva il termine CP_1
richiesto per il deposito di memoria e documenti.
All'udienza del 18 giugno 2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la liquidazione delle spese del presente giudizio. Il convenuto chiedeva l'estromissione dal CP_2
procedimento, in assenza di opposizione della ricorrente, e rinunciava alla liquidazione delle spese di giudizio. All'esito il Giudice invitava la parte ricorrente al deposito di documenti e tratteneva la causa in decisione.
Il convenuto già parte della causa civile di risarcimento danni, deve essere Controparte_2
estromesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto giuridico controverso.
L'opposizione è stata proposta dalla signora e non anche dall'avv. Rosanna Papale, Parte_1
che la ha assistita nella causa civile di risarcimento del danno che ha poi dato luogo al decreto di liquidazione oggetto della presente opposizione. Detta circostanza si evince chiaramente dalla nota di iscrizione al ruolo laddove viene dichiarato che il giudizio è “PROMOSSO DA:
[...]
(PERSONA FISICA) VIA NAZIONALE N. 8 FIGLINE Parte_1 Parte_2
C.F. CON L'Avv. AN PAPALE
CONTRO
: C.F._1 Controparte_1
, VIA ARENULA N. 70, ROMA”.
[...]
La circostanza viene altresì confermata sia dall'epigrafe del ricorso introduttivo che recita: “ ECC.MO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RE RICORSO (ARTT. 84 E 170, TESTO UNICO SPESE
DI GIUSTIZIA E 15, D.LGS. N. 150/2011) Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3552/2019 promossa
pagina 3 di 5 da: (C.F. , ATTRICE - con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPALE AN e con domicilio presso l'avv. Laura Tozzi in Firenze , Via Giovanni Fabbroni n.
42 …”, sia dalla successiva “nota di deposito” depositata dalla ricorrente in data 5.12.2024 che reca la seguente dicitura: ” Per la signora , (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Figline e Incisa V.no, via Nazionale n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Papale (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Tozzi, giusto C.F._2
procura in atti”.
A nulla invece rileva che il contributo unificato sia stato pagato dall'avv. Papale e non dalla signora e tanto meno rileva che nel corso del giudizio, in data 7.10.2025, la cancelleria abbia Pt_1
provveduto alla “correzione dati fascicolo” modificandone l'intestazione che ha avuto sino al
7.10.2025 l'intestazione / . Parte_1 Controparte_1
Successivamente il fascicolo è stato assegnato alla prima sezione civile ed ha assunto il numero di RG
13835/2024 mantenendo l'intestazione / Parte_1 Controparte_1
”. E' del tutto evidente che la modifica apportata all'intestazione del fascicolo è un dato
[...]
meramente formale rispetto alla nota di iscrizione al ruolo.
Si ritiene conseguentemente che sussista carenza di legittimazione attiva della ricorrente Parte_1
che difetta ogniqualvolta dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in
[...] giudizio non appartiene all'attore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce il rapporto professionale tra il difensore e la parte ammessa al beneficio, costituendosi unicamente un rapporto tra il predetto difensore e lo Stato, con la conseguenza che solo il difensore è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione laddove intenda contestare le somme riconosciute in suo favore a titolo di compenso (cfr.
Cass. n. 1539 del 27.01.2015 in cui è statuito che avverso il provvedimento di liquidazione delle spese legittimato a proporre opposizione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”, nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. VI,
18/06/2020 n. 11769 per cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al
pagina 4 di 5 pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Per tutto quanto considerato, la presente opposizione, stante la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, dev'essere dichiarata inammissibile.
Tale ragione assorbente esclude l'esame nel merito degli altri profili di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge.
Nulla sulle spese riguardo il convenuto stante l'espressa rinuncia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara l'estromissione del convenuto Controparte_2
b) dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva di Parte_1
c) condanna la ricorrente a rimborsare al le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 397,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Firenze, 16 dicembre.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa NA ET
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa NA ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 13835/2025, promossa da
(C.F. ), rappresentaae e difesa dall'avv. PAPALE Parte_1 C.F._1
AN e con domicilio presso l'avv. Laura Tozzi in Firenze, Via Giovanni Fabbroni n. 42
Ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
RE
Resistente
rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLETTI FABIO presso lo studio del Controparte_2 quale in Firenze, via G. Carissimi n. 58 è elettivamente domicilio
Resistente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
“vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze in riforma dell'impugnato decreto, liquidare
l'importo di Euro 16.927,04 (ipotesi di compenso giudiziale liquidabile), applicando le riduzioni del caso – vista l'ammissione al gratuito patrocinio- a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe, nonché condannare le parti resistenti convenute alla rifusione delle
pagina 1 di 5 spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Il ricorrente invita i convenuti a costituirsi ai sensi, nelle forme e nel termine stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c., e
a comparire dinanzi al Giudice designato all'udienza fissata ai sensi del medesimo art. 281-undecies
c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281-undecies c.p.c”.
Per la parte convenuta:
Per il :“Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile ed CP_1
infondato.”
Per “Si dichiara remissivo sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali a Controparte_2 favore dell'Avvocatessa Rosanna Papale. Si oppone tuttavia, quantomeno con riferimento alla posizione dell'odierno Resistente, alla richiesta formulata dalla Sig.ra di “condannare le parti Pt_1
resistenti convenute alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito”, atteso che il Sig. non può certamente essere chiamato a CP_2 rispondere per il rigetto dell'istanza di liquidazione presentata in data 07.11.2024”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 84 e 170, testo unico spese di giustizia e 15, d.lgs. n. 150/2011, la Sig.ra ha impugnato il decreto di rigetto del 08.11.2024 di cui è stata data comunicazione Parte_1
in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi presentata in data
07.11.2024, innanzi all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, formulando le seguenti conclusioni “vorrà
l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di
Euro 16.927,04 (ipotesi di compenso giudiziale liquidabile), applicando le riduzioni del caso – vista
l'ammissione al gratuito patrocinio- a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe, nonché condannare le parti resistenti convenute alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Il ricorrente invita i convenuti a costituirsi ai sensi, nelle forme e nel termine stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato all'udienza fissata ai sensi del medesimo art. 281-undecies
c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281-undecies c.p.c”.
Il giudizio avente numero 13835/2024 RG, veniva erroneamente iscritto al ruolo della Volontaria giurisdizione ed in seguito trasmesso al ruolo contenzioso. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano quindi notificati dalla parte ricorrente anche al difensore del Sig. il Controparte_2
quale, si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione passiva e dichiarandosi remissivo sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali a favore dell'avv. Rosanna Papale, opponendosi pagina 2 di 5 tuttavia alla richiesta formulata dalla Sig.ra di “condannare le parti resistenti convenute alla Pt_1
rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito”, atteso che il Sig. non doveva essere chiamato a rispondere per il rigetto CP_2 dell'istanza di liquidazione presentata in data 07.11.2024.
Si costituiva inoltre il deducendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'avverso ricorso proposto da ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per Parte_1
carenza di legittimazione attiva dal momento che il procedimento ha ad oggetto il provvedimento con cui è stata rigettata dal magistrato procedente l'istanza di liquidazione del compenso proposta dal difensore. Deduce infatti il convenuto che, mentre la legittimazione attiva a proporre opposizione nei confronti del provvedimento di diniego o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta unicamente all'interessato e non al difensore, al contrario soltanto il difensore è legittimato a proporre opposizione nei confronti del provvedimento di liquidazione del proprio compenso o di diniego dello stesso. Ha dedotto, in ogni caso, il rigetto del ricorso di cui ha contestato il fondamento
Eccepita dalla ricorrente la tardività della costituzione del , il giudice concedeva il termine CP_1
richiesto per il deposito di memoria e documenti.
All'udienza del 18 giugno 2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la liquidazione delle spese del presente giudizio. Il convenuto chiedeva l'estromissione dal CP_2
procedimento, in assenza di opposizione della ricorrente, e rinunciava alla liquidazione delle spese di giudizio. All'esito il Giudice invitava la parte ricorrente al deposito di documenti e tratteneva la causa in decisione.
Il convenuto già parte della causa civile di risarcimento danni, deve essere Controparte_2
estromesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto giuridico controverso.
L'opposizione è stata proposta dalla signora e non anche dall'avv. Rosanna Papale, Parte_1
che la ha assistita nella causa civile di risarcimento del danno che ha poi dato luogo al decreto di liquidazione oggetto della presente opposizione. Detta circostanza si evince chiaramente dalla nota di iscrizione al ruolo laddove viene dichiarato che il giudizio è “PROMOSSO DA:
[...]
(PERSONA FISICA) VIA NAZIONALE N. 8 FIGLINE Parte_1 Parte_2
C.F. CON L'Avv. AN PAPALE
CONTRO
: C.F._1 Controparte_1
, VIA ARENULA N. 70, ROMA”.
[...]
La circostanza viene altresì confermata sia dall'epigrafe del ricorso introduttivo che recita: “ ECC.MO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RE RICORSO (ARTT. 84 E 170, TESTO UNICO SPESE
DI GIUSTIZIA E 15, D.LGS. N. 150/2011) Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3552/2019 promossa
pagina 3 di 5 da: (C.F. , ATTRICE - con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPALE AN e con domicilio presso l'avv. Laura Tozzi in Firenze , Via Giovanni Fabbroni n.
42 …”, sia dalla successiva “nota di deposito” depositata dalla ricorrente in data 5.12.2024 che reca la seguente dicitura: ” Per la signora , (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Figline e Incisa V.no, via Nazionale n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Papale (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Tozzi, giusto C.F._2
procura in atti”.
A nulla invece rileva che il contributo unificato sia stato pagato dall'avv. Papale e non dalla signora e tanto meno rileva che nel corso del giudizio, in data 7.10.2025, la cancelleria abbia Pt_1
provveduto alla “correzione dati fascicolo” modificandone l'intestazione che ha avuto sino al
7.10.2025 l'intestazione / . Parte_1 Controparte_1
Successivamente il fascicolo è stato assegnato alla prima sezione civile ed ha assunto il numero di RG
13835/2024 mantenendo l'intestazione / Parte_1 Controparte_1
”. E' del tutto evidente che la modifica apportata all'intestazione del fascicolo è un dato
[...]
meramente formale rispetto alla nota di iscrizione al ruolo.
Si ritiene conseguentemente che sussista carenza di legittimazione attiva della ricorrente Parte_1
che difetta ogniqualvolta dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in
[...] giudizio non appartiene all'attore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce il rapporto professionale tra il difensore e la parte ammessa al beneficio, costituendosi unicamente un rapporto tra il predetto difensore e lo Stato, con la conseguenza che solo il difensore è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione laddove intenda contestare le somme riconosciute in suo favore a titolo di compenso (cfr.
Cass. n. 1539 del 27.01.2015 in cui è statuito che avverso il provvedimento di liquidazione delle spese legittimato a proporre opposizione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”, nello stesso senso anche Cass. civ., Sez. VI,
18/06/2020 n. 11769 per cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al
pagina 4 di 5 pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Per tutto quanto considerato, la presente opposizione, stante la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, dev'essere dichiarata inammissibile.
Tale ragione assorbente esclude l'esame nel merito degli altri profili di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge.
Nulla sulle spese riguardo il convenuto stante l'espressa rinuncia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara l'estromissione del convenuto Controparte_2
b) dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva di Parte_1
c) condanna la ricorrente a rimborsare al le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 397,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Firenze, 16 dicembre.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa NA ET
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