CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA PP, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 12 settembre 2022, dalla Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO Con dichiarazione rivolta alla Corte di appello di Catanzaro, GI TA ricusava la dott.ssa Saullo, presidente del collegio giudicante nel processo n. 3680/2013 R.G.N.R., pendente, dinanzi a tale Corte, nei confronti anche del predetto TA, imputato, tra gli altri, anche del reato di associazione di tipo mafioso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3468 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 12/01/2023 La ricusazione era basata sul rilievo che il magistrato, in precedenza, aveva presieduto altro collegio della stessa Corte che aveva emesso la sentenza n. 998/2020 R.G. sent. in esito al processo penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., nel quale TA era imputato per un reato di usura aggravato dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. In tale sentenza, secondo il ricusante, il Collegio sarebbe entrato nel merito della contestazione del reato associativo, oggetto del citato giudizio n. 3680/2013 R.G.N.R. con riferimento al quale è stata proposta la ricusazione. La Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta, ritenendo che il Collegio non fosse entrato nel merito della valutazione circa la sussistenza del reato associativo, essendosi limitato, ai soli fini del riconoscimento dell'aggravante, a una mera ricognizione dei fatti di cui a precedenti pronunce che avevano affermato l'esistenza e l'operatività del clan TA. Il difensore del TA proponeva ricorso per cassazione e questa Corte (Sez. 1, n. 27221 del 12 gennaio 2022) annullava la predetta ordinanza rilevando come la Corte d'appello avrebbe dovuto esplicitare - con eventuali riferimenti dettagliati al contenuto dell'imputazione di associazione mafiosa contestata nel processo in corso - la valenza dell'espressione contenuta nella citata sentenza (che dava atto dell'appartenenza del Catania all'omonima organizzazione mafiosa). In sede di rinvio, però, la Corte d'appello si limitava a rilevare il sopravvenuto trasferimento della dott.ssa Saullo, dichiarando l'inammissibilità dell'istanza. Ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Platania, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 42 cod. proc. pen., in quanto, secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di specificare, sulla scorta di un dato non risolutivo sul punto (l'avvenuto trasferimento ad altra sede del giudice ricusato) quali atti istruttori espletati nel dibattimento, ancora presieduto dal giudice ricusato e poi trasferito, conservassero o meno efficacia. Il ricorso fondato. Sotto tale profilo, invero, è sufficiente rilevare come l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci. Contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116). Rientra, dunque, nella competenza funzionale dell'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla ricusazione l'individuazione degli atti che 2 Il Presidente conservano o meno efficacia, sulla base di una valutazione autonoma e non sovrapponibile, da un lato o dall'altro, a quella propria del giudice del dibattimento, a sua volta non competente a decidere sul relativo incidente (ibidem, in motivazione). L'ordinanza, quindi, deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Co iglie\ re este re
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO Con dichiarazione rivolta alla Corte di appello di Catanzaro, GI TA ricusava la dott.ssa Saullo, presidente del collegio giudicante nel processo n. 3680/2013 R.G.N.R., pendente, dinanzi a tale Corte, nei confronti anche del predetto TA, imputato, tra gli altri, anche del reato di associazione di tipo mafioso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3468 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 12/01/2023 La ricusazione era basata sul rilievo che il magistrato, in precedenza, aveva presieduto altro collegio della stessa Corte che aveva emesso la sentenza n. 998/2020 R.G. sent. in esito al processo penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., nel quale TA era imputato per un reato di usura aggravato dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. In tale sentenza, secondo il ricusante, il Collegio sarebbe entrato nel merito della contestazione del reato associativo, oggetto del citato giudizio n. 3680/2013 R.G.N.R. con riferimento al quale è stata proposta la ricusazione. La Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta, ritenendo che il Collegio non fosse entrato nel merito della valutazione circa la sussistenza del reato associativo, essendosi limitato, ai soli fini del riconoscimento dell'aggravante, a una mera ricognizione dei fatti di cui a precedenti pronunce che avevano affermato l'esistenza e l'operatività del clan TA. Il difensore del TA proponeva ricorso per cassazione e questa Corte (Sez. 1, n. 27221 del 12 gennaio 2022) annullava la predetta ordinanza rilevando come la Corte d'appello avrebbe dovuto esplicitare - con eventuali riferimenti dettagliati al contenuto dell'imputazione di associazione mafiosa contestata nel processo in corso - la valenza dell'espressione contenuta nella citata sentenza (che dava atto dell'appartenenza del Catania all'omonima organizzazione mafiosa). In sede di rinvio, però, la Corte d'appello si limitava a rilevare il sopravvenuto trasferimento della dott.ssa Saullo, dichiarando l'inammissibilità dell'istanza. Ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Platania, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 42 cod. proc. pen., in quanto, secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di specificare, sulla scorta di un dato non risolutivo sul punto (l'avvenuto trasferimento ad altra sede del giudice ricusato) quali atti istruttori espletati nel dibattimento, ancora presieduto dal giudice ricusato e poi trasferito, conservassero o meno efficacia. Il ricorso fondato. Sotto tale profilo, invero, è sufficiente rilevare come l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci. Contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116). Rientra, dunque, nella competenza funzionale dell'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla ricusazione l'individuazione degli atti che 2 Il Presidente conservano o meno efficacia, sulla base di una valutazione autonoma e non sovrapponibile, da un lato o dall'altro, a quella propria del giudice del dibattimento, a sua volta non competente a decidere sul relativo incidente (ibidem, in motivazione). L'ordinanza, quindi, deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Co iglie\ re este re