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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset_1 - CF_Creset_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010013003 CONTRIBUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2134/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento emesso il 09/01/2025, notificato in data 20.02.2025, per l'importo di € 411,83, inerente il contributo di bonifica terreni dovuto al Consorzio_1
per l'anno d'imposta 2020 (codice tributo 630).
La ricorrente ha eccepito l'invalidità dell'atto impugnato per l'asserita mancanza dei suoi elementi essenziali in quanto dal suo contesto “non si evince alcun concreto elemento essenziale per l'identificazione delle presunte opere di bonifica”; il mancato recapito del presupposto avviso di pagamento;
l'insussistenza di alcun presunto concreto beneficio di alcun genere per i terreni gravati dal tributo;
la prescrizione del credito;
la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze emesse da questa Corte Tributaria contro il
Consorzio_2 riguardo alle proprietà limitrofe a quella della ricorrente.
Si sono ritualmente costituiti sia l'ente consortile che la società di riscossione, che hanno controdedotto ed hanno prodotto la documentazione amministrativa e peritale indicata con gli atti difensivi.
La ricorrente ha prodotto memorie di replica e relazione peritale.
All'udienza odierna la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi a sostegno dell'impugnazione sono infondati e pertanto il ricorso deve essere respinto.
Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti ed è autonomamente impugnabile qualora, come nel caso di specie, sia idoneo a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva, già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati. L'eventuale mancata notifica dell'avviso di pagamento, e persino la sua stessa esistenza, è pertanto del tutto irrilevante in quanto l'impugnato sollecito è sovrapponibile all'avviso di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione, atteso che esso reca un'evidente pretesa tributaria, specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano, senza aggravio di costi e/o compromissione di un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Nell'impugnato atto sono chiaramente esposti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, tant'è che la contribuente ha potuto affrontare e svolgere esaurientemente la propria difesa. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, giacché esso, come innanzi sottolineato, contiene tutte le specifiche indicazioni richieste dalla vigente normativa e da esso si evincono in modo assolutamente intellegibile, chiaro ed evidente, le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento stesso. In esso sono individuati gli immobili gravati dal tributo ed è evidenziato l'omesso versamento del contributo dovuto all'ente consortile;
la contribuente era pertanto in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirle sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Peraltro, l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che la ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione.
Le opere di bonifica effettuate dal Consorzio sono documentate negli atti amministrativi ritualmente pubblicati e pertanto liberamente consultabili e comunque formalmente noti anche alla contribuente.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del credito. Invero è ormai ius receptum che il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica si prescrive in dieci anni. Tanto è stato chiarito dalla Suprema
Corte, a Sezioni Unite, con sentenze del 17/11/2016, n. 23397 e del 20/01/2017, n. 1548; confermate anche di recente con Ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022. è appena il caso di sottolineare che questa Corte ha inteso conformarsi a tale indirizzo giurisprudenziale anche con le sentenze nn. 696/2024; 1231/2024; n.
2009/2025.
Né si sono verificati termini di decadenza dell'azione accertativa, atteso che I termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato, che il contributo richiesto risale all'anno 2020 ed il sollecito impugnato è stato notificato il 20/02/2025.
Parimenti infondata è l'eccezione attinente l'asserita violazione del giudicato formatosi su sentenze emesse da questa Corte, riferite ad altri contribuenti e ad altre annualità, atteso che non ricorrono, in alcun modo, i presupposti della norma di riferimento: art. 2909 cc.
È appena il caso di sottolineare che il Consorzio_1 è subentrato ex lege, senza soluzione di continuità, nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati, a far data dal 01 Gennaio 2024, nella totalità dei rapporti giuridici in essere;
pertanto la Creset Spa è legittimata a riscuotere i contributi di bonifica del Consorzio subentrato in virtù del contratto d'appalto per la concessione del servizio di riscossione dei contributi consortili in essere con gli enti commissariati. A seguito di specifica contestazione della ricorrente, la società concessionaria ha versato in atti copia del capitolato d'appalto per la concessione del servizio di riscossione dei contributi consortili, documentando così il regolare affidamento del servizio de quo alla Creset Spa.
Premesso quanto innanzi si sottolinea che la fonte dell'obbligo di debenza dei contributi consortili si rinviene nell'art. 860 CC e nell'art. 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che prescrivono che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il successivo art. 11 del su citato R.D. stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi. Va richiamata, altresì, l'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 che ha previsto che le spese del Consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi”.
In ordine alla natura di tali contributi la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez.
Un, n. 5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019). Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica,
e costituisce un contributo di scopo, pertanto “..deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica” Per tale motivo, fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte statale nell'art. 860 c.c. innanzi citato e che, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.5/1967, l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge, si può senz'altro condividere il principio che “il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono”.
La Suprema Corte, con Sentenza del 23 aprile 2020, n. 8079, ha richiamato le precedenti sentenze -n.
20681/2014, n. 21176/2014, n. 24356/2016, n. 9511/2018- ed ha ribadito che, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità (come nel caso di specie), l'ente impositore è esonerato dalla prova della sussistenza del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Il contributo consortile è pertanto un onere reale che grava su tutti i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, in relazione a tutte le attività di realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche necessarie per la tutela idro-geologica-forestale di un determinato territorio. Gli Ermellini hanno anche specificato che, in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono compresi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cfr.: Cass., Sez. 5, n. 8079 del 2020; Sez. 5, n. 6839 del 2020;
Sez. 5, n. 9511 del 2018; n. 20681 del 2014 e Sez. 5, n. 21176 del 2014).
Trattasi dunque di tributo destinato ad alimentare la provvista di cui il Consorzio si avvale per poter realizzare le opere di bonifica e così arrecare un beneficio agli immobili dei consorziati (è indubbio che l'immobile della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, è destinato a trarre vantaggio dall'attività del
Consorzio, così come si evince anche dal su richiamato Piano di Classifica e dalle consulenze tecniche versate in atti), dovendosi intendere per beneficio specifico ed intrinseco “anche quello che consegue alla generale difesa idraulica del territorio sul quale insiste un insieme di immobili” (Cass. Tributaria 24066/2014; Cass. 12574/2016), per cui il contribuente medesimo ha l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l'attività cui è preposto, a nulla rilevando che in un determinato periodo il Consorzio stesso possa aver trascurato – per i vincoli di bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l'esecuzione dei lavori programmati, essendo com'è noto, il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare non siano perfettamente efficienti.
È appena il caso di sottolineare, infine, che il piano di classifica, ove ritenuto illegittimo, deve essere impugnato prioritariamente, e deve contestarsi in modo puntuale e preciso l'illegittimità, ovvero l'incongruità dello stesso, in relazione a circostanze di fatto o di diritto assolutamente specifiche e cioè tali da permettere al giudice l'accertamento, positivo o negativo, delle stesse e, quindi, di garantire la difesa del Consorzio -Ente Pubblico
Economico- (Cfr.: Cass. 19/12/14, n. 27065 e 27066). Nel caso di specie ciò non è avvenuto, né la consorziata ha manifestato qualsivoglia motivo di illiceità ascrivibile direttamente al predetto Piano, ritualmente approvato dalla competente Autorità, nelle forme normativamente previste. Essendo infondata ed insussistente la contestazione relativa alla illegittimità del piano di classifica, persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria del Consorzio basata sul presupposto impositivo del conseguimento di un vantaggio per i fondi della contribuente che, peraltro, non ha neanche dimostrato che i fondi gravati dal tributo, per la loro conformazione ed ubicazione, nessun vantaggio avrebbero mai potuto conseguire dalle opere consortili.
Assolutamente inconferente è l'elaborato peritale prodotto dalla stessa ricorrente, non solo perché redatto tre anni prima rispetto all'annualità cui attiene il tributo, ma anche perché le sue conclusioni attengono ad opere di distribuzione irrigua, che nesuna attinenza hanno con il tributo in questione. La difesa della ricorrente, dunque, non ha fornito alcuna prova che gli immobili di sua proprietà, ricadenti nel perimetro consortile, non abbiano tratto, né possano trarre, benefici dalla presenza delle opere realizzate e gestite dal Consorzio, né risulta che la contribuente, per l'annualità in contestazione, abbia mai fatto richiesta di indennizzo per danni rivenienti dalla mancata funzionalità idraulica. Deve pertanto dedursi che eventuali danni siano stati scongiurati dalla perfetta funzionalità idraulica del reticolo idrografico gestito dal Consorzio. È appena il caso di sottolineare, infine, che la difesa del Consorzio ha documentato (anche con relazione peritale corredata da rilievi fotografici ed atti amministrativi) che gli immobili della ricorrente insistono su aree servite da opere consortili che si traducono in un beneficio diretto e specifico ovvero quello di difesa idraulica, nonché
l'esecuzione di lavori di manutenzione effettuati dal Consorzio stesso, anche a beneficio dei terreni della ricorrente.
In conclusione, poiché sussistono entrambi i presupposti dell'imposizione consortile, ossia l'inclusione dei beni -gravati dal tributo- nel perimetro di contribuenza e, in mancanza di una valida prova di segno contrario, la sussistenza di beneficio diretto apportato dal Consorzio ai fondi della ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore degli enti convenuti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore di parte resistente, che liquida nella somma di €. 100,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascun ente costituito.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset_1 - CF_Creset_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010013003 CONTRIBUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2134/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento emesso il 09/01/2025, notificato in data 20.02.2025, per l'importo di € 411,83, inerente il contributo di bonifica terreni dovuto al Consorzio_1
per l'anno d'imposta 2020 (codice tributo 630).
La ricorrente ha eccepito l'invalidità dell'atto impugnato per l'asserita mancanza dei suoi elementi essenziali in quanto dal suo contesto “non si evince alcun concreto elemento essenziale per l'identificazione delle presunte opere di bonifica”; il mancato recapito del presupposto avviso di pagamento;
l'insussistenza di alcun presunto concreto beneficio di alcun genere per i terreni gravati dal tributo;
la prescrizione del credito;
la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze emesse da questa Corte Tributaria contro il
Consorzio_2 riguardo alle proprietà limitrofe a quella della ricorrente.
Si sono ritualmente costituiti sia l'ente consortile che la società di riscossione, che hanno controdedotto ed hanno prodotto la documentazione amministrativa e peritale indicata con gli atti difensivi.
La ricorrente ha prodotto memorie di replica e relazione peritale.
All'udienza odierna la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi a sostegno dell'impugnazione sono infondati e pertanto il ricorso deve essere respinto.
Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti ed è autonomamente impugnabile qualora, come nel caso di specie, sia idoneo a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva, già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati. L'eventuale mancata notifica dell'avviso di pagamento, e persino la sua stessa esistenza, è pertanto del tutto irrilevante in quanto l'impugnato sollecito è sovrapponibile all'avviso di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione, atteso che esso reca un'evidente pretesa tributaria, specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano, senza aggravio di costi e/o compromissione di un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Nell'impugnato atto sono chiaramente esposti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, tant'è che la contribuente ha potuto affrontare e svolgere esaurientemente la propria difesa. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, giacché esso, come innanzi sottolineato, contiene tutte le specifiche indicazioni richieste dalla vigente normativa e da esso si evincono in modo assolutamente intellegibile, chiaro ed evidente, le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento stesso. In esso sono individuati gli immobili gravati dal tributo ed è evidenziato l'omesso versamento del contributo dovuto all'ente consortile;
la contribuente era pertanto in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirle sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Peraltro, l'analiticità degli atti difensivi prodotti evidenzia che la ricorrente ha avuto piena contezza del tributo in questione.
Le opere di bonifica effettuate dal Consorzio sono documentate negli atti amministrativi ritualmente pubblicati e pertanto liberamente consultabili e comunque formalmente noti anche alla contribuente.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del credito. Invero è ormai ius receptum che il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica si prescrive in dieci anni. Tanto è stato chiarito dalla Suprema
Corte, a Sezioni Unite, con sentenze del 17/11/2016, n. 23397 e del 20/01/2017, n. 1548; confermate anche di recente con Ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022. è appena il caso di sottolineare che questa Corte ha inteso conformarsi a tale indirizzo giurisprudenziale anche con le sentenze nn. 696/2024; 1231/2024; n.
2009/2025.
Né si sono verificati termini di decadenza dell'azione accertativa, atteso che I termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato, che il contributo richiesto risale all'anno 2020 ed il sollecito impugnato è stato notificato il 20/02/2025.
Parimenti infondata è l'eccezione attinente l'asserita violazione del giudicato formatosi su sentenze emesse da questa Corte, riferite ad altri contribuenti e ad altre annualità, atteso che non ricorrono, in alcun modo, i presupposti della norma di riferimento: art. 2909 cc.
È appena il caso di sottolineare che il Consorzio_1 è subentrato ex lege, senza soluzione di continuità, nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati, a far data dal 01 Gennaio 2024, nella totalità dei rapporti giuridici in essere;
pertanto la Creset Spa è legittimata a riscuotere i contributi di bonifica del Consorzio subentrato in virtù del contratto d'appalto per la concessione del servizio di riscossione dei contributi consortili in essere con gli enti commissariati. A seguito di specifica contestazione della ricorrente, la società concessionaria ha versato in atti copia del capitolato d'appalto per la concessione del servizio di riscossione dei contributi consortili, documentando così il regolare affidamento del servizio de quo alla Creset Spa.
Premesso quanto innanzi si sottolinea che la fonte dell'obbligo di debenza dei contributi consortili si rinviene nell'art. 860 CC e nell'art. 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che prescrivono che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il successivo art. 11 del su citato R.D. stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi. Va richiamata, altresì, l'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 che ha previsto che le spese del Consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi”.
In ordine alla natura di tali contributi la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez.
Un, n. 5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019). Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica,
e costituisce un contributo di scopo, pertanto “..deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica” Per tale motivo, fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte statale nell'art. 860 c.c. innanzi citato e che, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.5/1967, l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge, si può senz'altro condividere il principio che “il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono”.
La Suprema Corte, con Sentenza del 23 aprile 2020, n. 8079, ha richiamato le precedenti sentenze -n.
20681/2014, n. 21176/2014, n. 24356/2016, n. 9511/2018- ed ha ribadito che, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità (come nel caso di specie), l'ente impositore è esonerato dalla prova della sussistenza del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. Il contributo consortile è pertanto un onere reale che grava su tutti i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, in relazione a tutte le attività di realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche necessarie per la tutela idro-geologica-forestale di un determinato territorio. Gli Ermellini hanno anche specificato che, in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono compresi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cfr.: Cass., Sez. 5, n. 8079 del 2020; Sez. 5, n. 6839 del 2020;
Sez. 5, n. 9511 del 2018; n. 20681 del 2014 e Sez. 5, n. 21176 del 2014).
Trattasi dunque di tributo destinato ad alimentare la provvista di cui il Consorzio si avvale per poter realizzare le opere di bonifica e così arrecare un beneficio agli immobili dei consorziati (è indubbio che l'immobile della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, è destinato a trarre vantaggio dall'attività del
Consorzio, così come si evince anche dal su richiamato Piano di Classifica e dalle consulenze tecniche versate in atti), dovendosi intendere per beneficio specifico ed intrinseco “anche quello che consegue alla generale difesa idraulica del territorio sul quale insiste un insieme di immobili” (Cass. Tributaria 24066/2014; Cass. 12574/2016), per cui il contribuente medesimo ha l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l'attività cui è preposto, a nulla rilevando che in un determinato periodo il Consorzio stesso possa aver trascurato – per i vincoli di bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l'esecuzione dei lavori programmati, essendo com'è noto, il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare non siano perfettamente efficienti.
È appena il caso di sottolineare, infine, che il piano di classifica, ove ritenuto illegittimo, deve essere impugnato prioritariamente, e deve contestarsi in modo puntuale e preciso l'illegittimità, ovvero l'incongruità dello stesso, in relazione a circostanze di fatto o di diritto assolutamente specifiche e cioè tali da permettere al giudice l'accertamento, positivo o negativo, delle stesse e, quindi, di garantire la difesa del Consorzio -Ente Pubblico
Economico- (Cfr.: Cass. 19/12/14, n. 27065 e 27066). Nel caso di specie ciò non è avvenuto, né la consorziata ha manifestato qualsivoglia motivo di illiceità ascrivibile direttamente al predetto Piano, ritualmente approvato dalla competente Autorità, nelle forme normativamente previste. Essendo infondata ed insussistente la contestazione relativa alla illegittimità del piano di classifica, persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria del Consorzio basata sul presupposto impositivo del conseguimento di un vantaggio per i fondi della contribuente che, peraltro, non ha neanche dimostrato che i fondi gravati dal tributo, per la loro conformazione ed ubicazione, nessun vantaggio avrebbero mai potuto conseguire dalle opere consortili.
Assolutamente inconferente è l'elaborato peritale prodotto dalla stessa ricorrente, non solo perché redatto tre anni prima rispetto all'annualità cui attiene il tributo, ma anche perché le sue conclusioni attengono ad opere di distribuzione irrigua, che nesuna attinenza hanno con il tributo in questione. La difesa della ricorrente, dunque, non ha fornito alcuna prova che gli immobili di sua proprietà, ricadenti nel perimetro consortile, non abbiano tratto, né possano trarre, benefici dalla presenza delle opere realizzate e gestite dal Consorzio, né risulta che la contribuente, per l'annualità in contestazione, abbia mai fatto richiesta di indennizzo per danni rivenienti dalla mancata funzionalità idraulica. Deve pertanto dedursi che eventuali danni siano stati scongiurati dalla perfetta funzionalità idraulica del reticolo idrografico gestito dal Consorzio. È appena il caso di sottolineare, infine, che la difesa del Consorzio ha documentato (anche con relazione peritale corredata da rilievi fotografici ed atti amministrativi) che gli immobili della ricorrente insistono su aree servite da opere consortili che si traducono in un beneficio diretto e specifico ovvero quello di difesa idraulica, nonché
l'esecuzione di lavori di manutenzione effettuati dal Consorzio stesso, anche a beneficio dei terreni della ricorrente.
In conclusione, poiché sussistono entrambi i presupposti dell'imposizione consortile, ossia l'inclusione dei beni -gravati dal tributo- nel perimetro di contribuenza e, in mancanza di una valida prova di segno contrario, la sussistenza di beneficio diretto apportato dal Consorzio ai fondi della ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore degli enti convenuti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore di parte resistente, che liquida nella somma di €. 100,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascun ente costituito.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025