TAR
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 14/01/2026
N. 00094 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01070/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2024, proposto dalla società Rekeep
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess ed Edward William
Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Aliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da Rekeep S.p.A. con pec del 23.5.2024, recante ad oggetto “Rekeep vs ASP Caltanissetta. Sollecito” con la N. 01070/2024 REG.RIC.
quale la predetta Azienda Sanitaria ha comunicato “l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla richiesta di revisione dei prezzi prot. 1256 del 11/12/2023”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da
Rekeep S.p.A. con pec del 25.1.2024, recante ad oggetto “Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per l'ASP di Caltanissetta LOTTO 2
CIG 7255609DF2 - Trasmissione nota Prot. n REK/OP/ACS/2023/U/cf/DZ/001256 -
Istanza avvio procedura revisione prezzi”.
…nonchè per l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare relativo alla Convenzione servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta (Convenzione Lotto 2 – CIG CIG 7255609DF2 – CIG derivato 93274864F2), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del provvedimento impugnato, 23.5.2024 o, in subordine, dalla data del ricorso;
…e la condanna dell'amministrazione (ASP di Caltanissetta) al pagamento delle somme richieste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IE ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, impresa operante nel settore della fornitura di servizi di pulizia e servizi integrati e accessori opzionali in ambito N. 01070/2024 REG.RIC.
sanitario, in forza di una convenzione stipulata il 7.7.2021 con l'ASP di Caltanissetta, domanda annullamento:
- della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da Rekeep S.p.A. con pec del 23.5.2024, recante ad oggetto “Rekeep vs ASP Caltanissetta. Sollecito” con la quale la predetta Azienda Sanitaria ha comunicato “l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla richiesta di revisione dei prezzi prot. 1256 del 11/12/2023”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da
Rekeep S.p.A. con pec del 25.1.2024, recante ad oggetto “Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per l'ASP di Caltanissetta LOTTO 2
CIG 7255609DF2 - Trasmissione nota Prot. n REK/OP/ACS/2023/U/cf/DZ/001256 -
Istanza avvio procedura revisione prezzi”.
Chiede, inoltre: i) l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare relativo alla Convenzione servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta (Convenzione Lotto 2 – CIG CIG 7255609DF2 – CIG derivato 93274864F2), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del provvedimento impugnato, 23.5.2024 o, in subordine, dalla data del ricorso; ii) la condanna dell'amministrazione (ASP di Caltanissetta) al pagamento delle somme richieste.
La predetta istanza (presentata l'11.12.2023) si fonda: i) sull'incremento dell'indice
FOI, rilevato ufficialmente dall'Istat ad agosto 2023, nella misura di 5,2% (e, conseguentemente, il coefficiente di adeguamento estratto ancora una volta dall'Istat nella formula Istat – Rivaluta pari a 1,052); ii) sulla presunta estensione maggiorata delle superfici ove è stato svolto/continua ad essere svolto il servizio di pulizia e sanificazione rispetto a quelle indicate in sede di gara.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto: N. 01070/2024 REG.RIC.
a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-bis L.n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione. Violazione del giusto procedimento;
b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.
50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 del Disciplinare di gara anche in relazione all'art. 13 del Capitolato tecnico. Eccesso di potere per difetto
d'istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione. Sviamento.
2.- Si costituiva l'ASP di Caltanissetta, che concludeva per: i) l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione n. 395 del 30.4.2024; ii)
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di un provvedimento definitivo di diniego;
iii) l'inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto alla revisione prezzi e della relativa condanna al pagamento; iiii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con memoria del 13.12.2025, parte ricorrente insisteva negli assunti difensivi, replicando alle eccezioni formulate ex adverso.
4.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
4.1- Osserva il Collegio che:
- non è in discussione l'esercizio di un potere autoritativo correlato alla definizione del quantum debeatur, nell'ambito della procedura di revisione prezzi, non conclusa;
- conseguentemente, questo TAR non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34 co. 2 c.p.a.;
- ad ogni modo, risulta illegittimo il contegno dell'amministrazione resistente, il quale ha arrestato sine die il procedimento di revisione del corrispettivo per l'esecuzione del servizio;
- sono condivisibili le asserzioni della parte ricorrente, laddove afferma che:
“eventuali differenze di superficie o di attribuzione di area di rischio possono, al più, riflettersi sulla misura dell'importo da assoggettare a FOI e, quindi, condurre a N. 01070/2024 REG.RIC.
conguagli successivi, ma non giustificano in alcun modo il blocco dell'intera procedura di revisione. Se si accedesse alla tesi dell'ASP, del resto, la revisione prezzi non sarebbe mai esigibile, perché l'anagrafica tecnica è destinata a subire continui aggiornamenti (chiusure/aperture locali, cambio di destinazioni d'uso, variazioni di area di rischio), come espressamente previsto dal Capitolato, che consente all'Ente di modificare nel tempo sia le superfici che l'attribuzione delle aree. In altre parole,
l'Amministrazione pretende di condizionare la revisione alla stabilità assoluta di un dato (anagrafica) che, per definizione, è dinamico: in tal modo l'istituto verrebbe svuotato, con evidente violazione della lex specialis e dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Come rilevato poi nel ricorso, una simile prospettazione espone la fattispecie ad ipotesi di utilizzo strumentale del mancato recepimento dell'anagrafica a fini dilatori sul riconoscimento della revisione prezzi.
Infine, risulta errato l'ulteriore assunto di controparte secondo cui la delibera
395/2024 sarebbe ostativa alla revisione avendo limitato il compenso al periodo
1.8.2022– 31.12.2023. Non vi è alcuna incompatibilità tra l'anagrafica approvata con la 395/2024 con detta indicazione temporale e l'applicazione dell'indice FOI sui corrispettivi ivi risultanti: al contrario, è proprio quell'anagrafica – ormai recepita –
a costituire la base oggettiva su cui parametrare la revisione. Il RUP, con la nota del
23.5.2024, rovescia irragionevolmente la funzione della delibera, trasformandola in un pretesto per “formalizzare l'impossibilità a procedersi ai sensi dell'art. 25 del
Disciplinare”, sostenendo che “non essendosi, in atto, cristallizzata una definitiva e congrua quantificazione dimensionale e delle aree, (…) non si sono realizzate tutte le condizioni richiamate”. Si tratta, tuttavia, di una motivazione che: i) non trova riscontro nella lettera dell'art. 25; ii) è smentita dalla stessa condotta dell'ASP, che ha già fatto propri quei dati ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo e dell'autorizzazione di spesa; iii) si pone quindi in evidente contrasto con i canoni di logicità, coerenza e buona fede amministrativa…”; N. 01070/2024 REG.RIC.
- conseguentemente, sussiste l'obbligo dell'amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento scaturito dall'istanza datata 11.12.2023 della società ricorrente, nel contraddittorio con quest'ultima, al fine di valutare ogni ulteriore circostanza utile alla definizione della res controversa.
4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con obbligo dell'ASP di Caltanissetta di concludere la procedura nel termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna l'ASP di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
IE ON, Primo Referendario, Estensore N. 01070/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE ON
IL PRESIDENTE
LV NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/01/2026
N. 00094 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01070/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2024, proposto dalla società Rekeep
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess ed Edward William
Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Aliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da Rekeep S.p.A. con pec del 23.5.2024, recante ad oggetto “Rekeep vs ASP Caltanissetta. Sollecito” con la N. 01070/2024 REG.RIC.
quale la predetta Azienda Sanitaria ha comunicato “l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla richiesta di revisione dei prezzi prot. 1256 del 11/12/2023”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da
Rekeep S.p.A. con pec del 25.1.2024, recante ad oggetto “Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per l'ASP di Caltanissetta LOTTO 2
CIG 7255609DF2 - Trasmissione nota Prot. n REK/OP/ACS/2023/U/cf/DZ/001256 -
Istanza avvio procedura revisione prezzi”.
…nonchè per l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare relativo alla Convenzione servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta (Convenzione Lotto 2 – CIG CIG 7255609DF2 – CIG derivato 93274864F2), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del provvedimento impugnato, 23.5.2024 o, in subordine, dalla data del ricorso;
…e la condanna dell'amministrazione (ASP di Caltanissetta) al pagamento delle somme richieste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IE ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, impresa operante nel settore della fornitura di servizi di pulizia e servizi integrati e accessori opzionali in ambito N. 01070/2024 REG.RIC.
sanitario, in forza di una convenzione stipulata il 7.7.2021 con l'ASP di Caltanissetta, domanda annullamento:
- della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da Rekeep S.p.A. con pec del 23.5.2024, recante ad oggetto “Rekeep vs ASP Caltanissetta. Sollecito” con la quale la predetta Azienda Sanitaria ha comunicato “l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla richiesta di revisione dei prezzi prot. 1256 del 11/12/2023”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota dell'ASP di Caltanissetta a firma del RUP, ricevuta da
Rekeep S.p.A. con pec del 25.1.2024, recante ad oggetto “Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per l'ASP di Caltanissetta LOTTO 2
CIG 7255609DF2 - Trasmissione nota Prot. n REK/OP/ACS/2023/U/cf/DZ/001256 -
Istanza avvio procedura revisione prezzi”.
Chiede, inoltre: i) l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare relativo alla Convenzione servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Caltanissetta (Convenzione Lotto 2 – CIG CIG 7255609DF2 – CIG derivato 93274864F2), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del provvedimento impugnato, 23.5.2024 o, in subordine, dalla data del ricorso; ii) la condanna dell'amministrazione (ASP di Caltanissetta) al pagamento delle somme richieste.
La predetta istanza (presentata l'11.12.2023) si fonda: i) sull'incremento dell'indice
FOI, rilevato ufficialmente dall'Istat ad agosto 2023, nella misura di 5,2% (e, conseguentemente, il coefficiente di adeguamento estratto ancora una volta dall'Istat nella formula Istat – Rivaluta pari a 1,052); ii) sulla presunta estensione maggiorata delle superfici ove è stato svolto/continua ad essere svolto il servizio di pulizia e sanificazione rispetto a quelle indicate in sede di gara.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto: N. 01070/2024 REG.RIC.
a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-bis L.n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione. Violazione del giusto procedimento;
b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.
50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 del Disciplinare di gara anche in relazione all'art. 13 del Capitolato tecnico. Eccesso di potere per difetto
d'istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione. Sviamento.
2.- Si costituiva l'ASP di Caltanissetta, che concludeva per: i) l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione n. 395 del 30.4.2024; ii)
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di un provvedimento definitivo di diniego;
iii) l'inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto alla revisione prezzi e della relativa condanna al pagamento; iiii) l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con memoria del 13.12.2025, parte ricorrente insisteva negli assunti difensivi, replicando alle eccezioni formulate ex adverso.
4.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
4.1- Osserva il Collegio che:
- non è in discussione l'esercizio di un potere autoritativo correlato alla definizione del quantum debeatur, nell'ambito della procedura di revisione prezzi, non conclusa;
- conseguentemente, questo TAR non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34 co. 2 c.p.a.;
- ad ogni modo, risulta illegittimo il contegno dell'amministrazione resistente, il quale ha arrestato sine die il procedimento di revisione del corrispettivo per l'esecuzione del servizio;
- sono condivisibili le asserzioni della parte ricorrente, laddove afferma che:
“eventuali differenze di superficie o di attribuzione di area di rischio possono, al più, riflettersi sulla misura dell'importo da assoggettare a FOI e, quindi, condurre a N. 01070/2024 REG.RIC.
conguagli successivi, ma non giustificano in alcun modo il blocco dell'intera procedura di revisione. Se si accedesse alla tesi dell'ASP, del resto, la revisione prezzi non sarebbe mai esigibile, perché l'anagrafica tecnica è destinata a subire continui aggiornamenti (chiusure/aperture locali, cambio di destinazioni d'uso, variazioni di area di rischio), come espressamente previsto dal Capitolato, che consente all'Ente di modificare nel tempo sia le superfici che l'attribuzione delle aree. In altre parole,
l'Amministrazione pretende di condizionare la revisione alla stabilità assoluta di un dato (anagrafica) che, per definizione, è dinamico: in tal modo l'istituto verrebbe svuotato, con evidente violazione della lex specialis e dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Come rilevato poi nel ricorso, una simile prospettazione espone la fattispecie ad ipotesi di utilizzo strumentale del mancato recepimento dell'anagrafica a fini dilatori sul riconoscimento della revisione prezzi.
Infine, risulta errato l'ulteriore assunto di controparte secondo cui la delibera
395/2024 sarebbe ostativa alla revisione avendo limitato il compenso al periodo
1.8.2022– 31.12.2023. Non vi è alcuna incompatibilità tra l'anagrafica approvata con la 395/2024 con detta indicazione temporale e l'applicazione dell'indice FOI sui corrispettivi ivi risultanti: al contrario, è proprio quell'anagrafica – ormai recepita –
a costituire la base oggettiva su cui parametrare la revisione. Il RUP, con la nota del
23.5.2024, rovescia irragionevolmente la funzione della delibera, trasformandola in un pretesto per “formalizzare l'impossibilità a procedersi ai sensi dell'art. 25 del
Disciplinare”, sostenendo che “non essendosi, in atto, cristallizzata una definitiva e congrua quantificazione dimensionale e delle aree, (…) non si sono realizzate tutte le condizioni richiamate”. Si tratta, tuttavia, di una motivazione che: i) non trova riscontro nella lettera dell'art. 25; ii) è smentita dalla stessa condotta dell'ASP, che ha già fatto propri quei dati ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo e dell'autorizzazione di spesa; iii) si pone quindi in evidente contrasto con i canoni di logicità, coerenza e buona fede amministrativa…”; N. 01070/2024 REG.RIC.
- conseguentemente, sussiste l'obbligo dell'amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento scaturito dall'istanza datata 11.12.2023 della società ricorrente, nel contraddittorio con quest'ultima, al fine di valutare ogni ulteriore circostanza utile alla definizione della res controversa.
4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con obbligo dell'ASP di Caltanissetta di concludere la procedura nel termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna l'ASP di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
IE ON, Primo Referendario, Estensore N. 01070/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE ON
IL PRESIDENTE
LV NO
IL SEGRETARIO