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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1237 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1237 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. TASSANI NICOLA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. PECCI GIAMPAOLO (C.F. ) e dell'Avv. LAMI C.F._4 GIADA (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/07/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...] contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.08.2018,
a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025 e 5.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. La casa coniugale, sita in Rimini (RN), via del Poggio n. 14, lett. H int. 1 identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini, al foglio 143, part. n. 212, sub. 10, cat. A/3 (appartamento al piano terra e annessa taverna al piano interrato), foglio 143, part. n. 212, sub. 5, cat. C/6 (garage al piano interrato), foglio 143, foglio 143, part. n. 212, sub. 11, cat. C/6 (garage al piano terra) di proprietà del sig.
(docc. 10-11-12), sarà assegnata alla sig.ra in virtù della Parte_1 Parte_2 prevalente residenza del figlio presso la stessa. Per_1
Il sig. si impegna a rilasciare l'immobile, liberandolo altresì dei propri effetti personali, così Parte_1 come a spostare la propria residenza anagrafica entro e non oltre il giorno 31 luglio 2025.
Inoltre, entro la data del 31.07.2025, il sig. asporterà dalla casa coniugale una specchiera di Parte_1 proprietà dei suoi nonni, la pedana in legno posta nel cortile di pertinenza dell'immobile già casa coniugale, nonché i pellet ricoverati lateralmente all'immobile, impegnandosi nel medesimo termine a ripristinare lo stato precedente alle già menzionate installazioni, ovvero a ripristinare l'irrigazione e la fontana, nonché provvederà alla messa a norma dell'impianto elettrico dell'abitazione familiare.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori. Per_1
Le parti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
3. I signori e sono consapevoli che il figlio ha il diritto di mantenere un Pt_2 Parte_1 Per_1 rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Gli stessi danno atto che il bambino ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza, ed intendono garantire a la piena attuazione del suo diritto Per_1 alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine di entrambi.
4. I genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente regolamentazione: per un periodo massimo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso - e anche prima dello scadere di tale periodo ove la psicologa che segue lo ritenga possibile - il padre trascorrerà con Per_1 Per_1 due giorni infrasettimanali ma trascorrerà la prima notte con il papà e la seconda notte con la madre dalla quale sarà accompagnato entro le 20,30 in caso di giorno prescolastico, non oltre le 23.00 in caso di giorno successivo non scolastico, previo avviso di almeno 1 giorno prima.
Per quanto riguarda i fine settimana saranno così suddivisi: un fine settimana al mese con la madre, un fine settimana al mese con il padre, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, un sabato al mese incluso il pernottamento con la madre e la domenica seguente incluso il pernottamento con il padre, un sabato al mese incluso il pernottamento con il padre e la domenica seguente incluso il pernottamento con la madre.
La ripartizione tiene già conto dei turni di lavoro del sig. che seguono il calendario perpetuo Parte_1 dei Vigili del Fuoco.
Successivamente al primo periodo come sopra specificato la ripartizione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore prevederà due giorni con la madre e due giorni con il padre inclusi i Per_1 pernottamenti (anche per quanto attiene al fine settimana, che prevederà il pernottamento di Per_1 presso il padre anche la domenica sera del fine settimana di sua spettanza), fermi i fine settimana come già indicati. Il tutto salvo diversi e migliori accordi fra i genitori.
5. Per quanto concerne le vacanze natalizie e le vacanze pasquali: esse verranno divise in misura paritetica fra i due genitori, tenuto conto dei due periodi come di seguito specificati: quanto alle festività natalizie dall'inizio delle vacanze scolastiche al primo pomeriggio del 31/12 con uno
(periodo A), dal pomeriggio del 31/12 alla ripresa delle lezioni con l'altro (periodo B), quanto alle festività pasquali dal termine delle lezioni sino al pomeriggio di Pasqua ( periodo A) con uno, dal pomeriggio di Pasqua alla ripresa delle lezioni scolastiche (periodo B) con l'altro.
I periodi verranno alternati ogni anno fra i genitori.
Per quel che riguarda le vacanze estive, a partire dall'anno 2026 il padre e la madre trascorreranno rispettivamente con 2 settimane, non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro e non Per_1 oltre il mese di maggio di ciascun anno.
Per l'estate 2025 i genitori concordano nel mantenere la ripartizione prevista anche nel periodo non festivo.
I ponti festivi saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore, l'anno successivo si invertiranno.
Ognuno dei coniugi ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio Per_1 mentre il giorno del compleanno di sarà trascorso con entrambi i genitori. Per_1
Il tutto salvo diversi e migliori accordi fra i sigg.ri e Pt_2 Parte_1
6. Disporre che il sig. a far data dalla sottoscrizione del presente atto contribuisca al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio con il versamento della somma di euro 450,00 mensili da Per_1 corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente Pt_2 secondo l'indice Istat. La prima rivalutazione decorrerà trascorso un anno dalla data dell'udienza che verrà fissata per la comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale.
7. Il sig. verserà altresì il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto Parte_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega al presente ricorso e che si intende in questa sede integralmente riportato e trascritto (doc. 15).
8. Quanto all'assegno unico per i figli, i coniugi stabiliscono che esso venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
9. L'autovettura Vokswagen Golf targata DN912EY intestata al Sig. e in uso allo stesso Parte_1 resterà nella sua disponibilità esclusiva, rinunciando la Sig.ra a qualsivoglia eventuale Pt_2 pretesa in ordine alla medesima.
Analogamente la sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva della vettura di marca e Parte_2 modello Opel corsa, targata EB434CQ, rinunciando il a qualsivoglia eventuale pretesa in Parte_1 ordine alla medesima.
10. Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno risolto ogni questione economica pendente fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia altro titolo l'uno dall'altra, anche in dipendenza del regime di comunione legale, salvo le questioni espressamente riportate nel presente atto.
11. I sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti;
Parte_2 Parte_1 pertanto, nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
12. I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio.
13. Le spese legali restano integralmente compensate, con rinuncia dei procuratori delle parti alla solidarietà professionale.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte II Serie A Anno 2018 ); c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1237 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. TASSANI NICOLA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. PECCI GIAMPAOLO (C.F. ) e dell'Avv. LAMI C.F._4 GIADA (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/07/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...] contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.08.2018,
a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.11.2025 e 5.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. La casa coniugale, sita in Rimini (RN), via del Poggio n. 14, lett. H int. 1 identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini, al foglio 143, part. n. 212, sub. 10, cat. A/3 (appartamento al piano terra e annessa taverna al piano interrato), foglio 143, part. n. 212, sub. 5, cat. C/6 (garage al piano interrato), foglio 143, foglio 143, part. n. 212, sub. 11, cat. C/6 (garage al piano terra) di proprietà del sig.
(docc. 10-11-12), sarà assegnata alla sig.ra in virtù della Parte_1 Parte_2 prevalente residenza del figlio presso la stessa. Per_1
Il sig. si impegna a rilasciare l'immobile, liberandolo altresì dei propri effetti personali, così Parte_1 come a spostare la propria residenza anagrafica entro e non oltre il giorno 31 luglio 2025.
Inoltre, entro la data del 31.07.2025, il sig. asporterà dalla casa coniugale una specchiera di Parte_1 proprietà dei suoi nonni, la pedana in legno posta nel cortile di pertinenza dell'immobile già casa coniugale, nonché i pellet ricoverati lateralmente all'immobile, impegnandosi nel medesimo termine a ripristinare lo stato precedente alle già menzionate installazioni, ovvero a ripristinare l'irrigazione e la fontana, nonché provvederà alla messa a norma dell'impianto elettrico dell'abitazione familiare.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori. Per_1
Le parti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
3. I signori e sono consapevoli che il figlio ha il diritto di mantenere un Pt_2 Parte_1 Per_1 rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Gli stessi danno atto che il bambino ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza, ed intendono garantire a la piena attuazione del suo diritto Per_1 alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine di entrambi.
4. I genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente regolamentazione: per un periodo massimo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso - e anche prima dello scadere di tale periodo ove la psicologa che segue lo ritenga possibile - il padre trascorrerà con Per_1 Per_1 due giorni infrasettimanali ma trascorrerà la prima notte con il papà e la seconda notte con la madre dalla quale sarà accompagnato entro le 20,30 in caso di giorno prescolastico, non oltre le 23.00 in caso di giorno successivo non scolastico, previo avviso di almeno 1 giorno prima.
Per quanto riguarda i fine settimana saranno così suddivisi: un fine settimana al mese con la madre, un fine settimana al mese con il padre, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, un sabato al mese incluso il pernottamento con la madre e la domenica seguente incluso il pernottamento con il padre, un sabato al mese incluso il pernottamento con il padre e la domenica seguente incluso il pernottamento con la madre.
La ripartizione tiene già conto dei turni di lavoro del sig. che seguono il calendario perpetuo Parte_1 dei Vigili del Fuoco.
Successivamente al primo periodo come sopra specificato la ripartizione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore prevederà due giorni con la madre e due giorni con il padre inclusi i Per_1 pernottamenti (anche per quanto attiene al fine settimana, che prevederà il pernottamento di Per_1 presso il padre anche la domenica sera del fine settimana di sua spettanza), fermi i fine settimana come già indicati. Il tutto salvo diversi e migliori accordi fra i genitori.
5. Per quanto concerne le vacanze natalizie e le vacanze pasquali: esse verranno divise in misura paritetica fra i due genitori, tenuto conto dei due periodi come di seguito specificati: quanto alle festività natalizie dall'inizio delle vacanze scolastiche al primo pomeriggio del 31/12 con uno
(periodo A), dal pomeriggio del 31/12 alla ripresa delle lezioni con l'altro (periodo B), quanto alle festività pasquali dal termine delle lezioni sino al pomeriggio di Pasqua ( periodo A) con uno, dal pomeriggio di Pasqua alla ripresa delle lezioni scolastiche (periodo B) con l'altro.
I periodi verranno alternati ogni anno fra i genitori.
Per quel che riguarda le vacanze estive, a partire dall'anno 2026 il padre e la madre trascorreranno rispettivamente con 2 settimane, non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro e non Per_1 oltre il mese di maggio di ciascun anno.
Per l'estate 2025 i genitori concordano nel mantenere la ripartizione prevista anche nel periodo non festivo.
I ponti festivi saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore, l'anno successivo si invertiranno.
Ognuno dei coniugi ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio Per_1 mentre il giorno del compleanno di sarà trascorso con entrambi i genitori. Per_1
Il tutto salvo diversi e migliori accordi fra i sigg.ri e Pt_2 Parte_1
6. Disporre che il sig. a far data dalla sottoscrizione del presente atto contribuisca al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio con il versamento della somma di euro 450,00 mensili da Per_1 corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente Pt_2 secondo l'indice Istat. La prima rivalutazione decorrerà trascorso un anno dalla data dell'udienza che verrà fissata per la comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale.
7. Il sig. verserà altresì il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto Parte_1 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega al presente ricorso e che si intende in questa sede integralmente riportato e trascritto (doc. 15).
8. Quanto all'assegno unico per i figli, i coniugi stabiliscono che esso venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
9. L'autovettura Vokswagen Golf targata DN912EY intestata al Sig. e in uso allo stesso Parte_1 resterà nella sua disponibilità esclusiva, rinunciando la Sig.ra a qualsivoglia eventuale Pt_2 pretesa in ordine alla medesima.
Analogamente la sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva della vettura di marca e Parte_2 modello Opel corsa, targata EB434CQ, rinunciando il a qualsivoglia eventuale pretesa in Parte_1 ordine alla medesima.
10. Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno risolto ogni questione economica pendente fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia altro titolo l'uno dall'altra, anche in dipendenza del regime di comunione legale, salvo le questioni espressamente riportate nel presente atto.
11. I sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti;
Parte_2 Parte_1 pertanto, nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
12. I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio.
13. Le spese legali restano integralmente compensate, con rinuncia dei procuratori delle parti alla solidarietà professionale.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte II Serie A Anno 2018 ); c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi