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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 489/2025 R.G. promossa da
, C.F. , difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CONTESSA LEONARDO C.F. C.F._1
contro
, C.F. , difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CAVUOTO MASSIMO C.F. . C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 21/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Gallipoli n. 550/2024, per chiederne la parziale riforma sul capo che aveva accolto l'eccezione di difetto di notificazione della cartella di pagamento pagina 1 di 4 n. 05920190030668313001, ossia uno dei tre titoli posti a base dell'intimazione di pagamento n. 05920249003216432000 avverso cui aveva proposto opposizione , appellata;
dedotta in particolare l'erroneità della CP_1
motivazione del primo giudice nella parte in cui non aveva ritenuto perfezionata la notificazione della cartella di pagamento in parola ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
l'appellante chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento n.
05920249003216432000 in relazione alla sola cartella di pagamento n.
05920190030668313001.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va infatti dato atto che la cartella di pagamento n. 05920190030668313001
risulta esser stata validamente notificata a ai sensi dell'art. 140 CP_1
c.p.c. (e non già ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come erroneamente sostenuto dall'appellata), presso il suo indirizzo di Gallipoli via Alfonso Castriota n. 17,
ove il messo notificatore, riscontrata la sua temporanea assenza, affiggeva alla porta dell'abitazione l'avviso del deposito del plico nella casa comunale di
Gallipoli, poi regolarmente eseguito unitamente all'invio della raccomandata di avviso prescritta dall'art. 140 c.p.c. (nel caso di specie da leggersi in combinato disposto con gli articoli 26, ultimo comma, D.P.R. n.602/1973 e 60 D.P.R. n.
600/1973).
La scansione degli adempimenti così descritti corrisponde a quella individuata dall'art. 140 c.p.c. e la circostanza che il messo notificatore abbia accertato la temporanea assenza e non già l'irreperibilità definitiva del destinatario è
evincibile dalla colonna “barrata” dallo stesso, ossia la seconda che esplicitamente richiama l'assenza temporanea e non già la terza, dedicata invece pagina 2 di 4 all'irreperibilità del destinatario, “barrata” per le notificazioni degli altri due titoli, correttamente dichiarate nulle.
In definitiva, la cartella di pagamento n. 05920190030668313001 risulta esser stata validamente notificata a ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data CP_1
9/2/2020 (considerato il decorso di dieci giorni successivi al deposito del plico nella casa comunale).
Ora, considerando che la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
05920249003216432000 è avvenuta in data 29/3/2024 è evidente il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, da cui l'infondatezza della relativa eccezione spiegata in primo grado dall'odierna appellata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920190030668313001.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellata nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00 così
individuato sulla base del valore della cartella di pagamento la cui notificazione era in contestazione in appello.
Vi è esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
489/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'appello.
pagina 3 di 4 2. In riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 05920249003216432000 in relazione alla sola cartella di pagamento n. 05920190030668313001.
3. Spese del primo grado compensate.
4. Condanna l'appellata al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio d'appello che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 100,50 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 24 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 489/2025 R.G. promossa da
, C.F. , difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CONTESSA LEONARDO C.F. C.F._1
contro
, C.F. , difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CAVUOTO MASSIMO C.F. . C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 21/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Gallipoli n. 550/2024, per chiederne la parziale riforma sul capo che aveva accolto l'eccezione di difetto di notificazione della cartella di pagamento pagina 1 di 4 n. 05920190030668313001, ossia uno dei tre titoli posti a base dell'intimazione di pagamento n. 05920249003216432000 avverso cui aveva proposto opposizione , appellata;
dedotta in particolare l'erroneità della CP_1
motivazione del primo giudice nella parte in cui non aveva ritenuto perfezionata la notificazione della cartella di pagamento in parola ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
l'appellante chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento n.
05920249003216432000 in relazione alla sola cartella di pagamento n.
05920190030668313001.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va infatti dato atto che la cartella di pagamento n. 05920190030668313001
risulta esser stata validamente notificata a ai sensi dell'art. 140 CP_1
c.p.c. (e non già ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come erroneamente sostenuto dall'appellata), presso il suo indirizzo di Gallipoli via Alfonso Castriota n. 17,
ove il messo notificatore, riscontrata la sua temporanea assenza, affiggeva alla porta dell'abitazione l'avviso del deposito del plico nella casa comunale di
Gallipoli, poi regolarmente eseguito unitamente all'invio della raccomandata di avviso prescritta dall'art. 140 c.p.c. (nel caso di specie da leggersi in combinato disposto con gli articoli 26, ultimo comma, D.P.R. n.602/1973 e 60 D.P.R. n.
600/1973).
La scansione degli adempimenti così descritti corrisponde a quella individuata dall'art. 140 c.p.c. e la circostanza che il messo notificatore abbia accertato la temporanea assenza e non già l'irreperibilità definitiva del destinatario è
evincibile dalla colonna “barrata” dallo stesso, ossia la seconda che esplicitamente richiama l'assenza temporanea e non già la terza, dedicata invece pagina 2 di 4 all'irreperibilità del destinatario, “barrata” per le notificazioni degli altri due titoli, correttamente dichiarate nulle.
In definitiva, la cartella di pagamento n. 05920190030668313001 risulta esser stata validamente notificata a ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data CP_1
9/2/2020 (considerato il decorso di dieci giorni successivi al deposito del plico nella casa comunale).
Ora, considerando che la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
05920249003216432000 è avvenuta in data 29/3/2024 è evidente il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, da cui l'infondatezza della relativa eccezione spiegata in primo grado dall'odierna appellata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920190030668313001.
Le spese di lite.
Le spese di lite del primo grado sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellata nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 5.200,00 così
individuato sulla base del valore della cartella di pagamento la cui notificazione era in contestazione in appello.
Vi è esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
489/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'appello.
pagina 3 di 4 2. In riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 05920249003216432000 in relazione alla sola cartella di pagamento n. 05920190030668313001.
3. Spese del primo grado compensate.
4. Condanna l'appellata al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio d'appello che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 100,50 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 24 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4