Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2025, proposto da
Associazione Culturale Sdm Eventi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CO IA e ZO Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano a Mare, Associazione Culturale Smile Ets, Azienda Agricola 3d di De AT CO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego tacito opposto dal Comune di Polignano a Mare all'istanza di accesso della ASSOCIAZIONE CULTURALE SDM EVENTI del 09.07.2025 ex 22-25 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013
per l'accertamento
del diritto della ASSOCIAZIONE CULTURALE SDM EVENTI a visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta con la istanza del 09.07.2025
E per la conseguente condanna
del Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco pro tempore, a consentire ASSOCIAZIONE SDM EVENTI la visione e la estrazione di copia della documentazione richiesta con la istanza di accesso del 09.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 13.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ZO DA e uditi per le parti i difensori CO IA per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione Culturale SDM EVENTI ha partecipato all’avviso pubblico indetto dal Comune di Polignano per l’ “Assegnazione di Concessione Temporanea di Suolo Pubblico per la realizzazione del Mercatino di Prodotti Artigianali non Industriali, Prodotti Agroalimentari, Biologici e/o Tipici Pugliesi non Industriali Denominato “Mercatino Estivo 2025” - In Piazza Giuseppe Garibaldi - Piazza Aldo Moro - Via Pompeo Sarnelli Dal 6 Luglio 2025 Al 7 Agosto 2025”, classificandosi si ricava dalla lettura del verbale n. 2 del 27.6.2025, seconda in graduatoria con l’assegnazione di n. 16 posteggi. 2. Con istanza di accesso del 9.7.2025, quale titolare di un interesse qualificato e meritevole di tutela, ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 ed artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la visione ed estrazione di copia della seguente documentazione: “1) tutti i verbali di gara, anche quelli in seduta riservata; 2) la documentazione presentata da tutti i concorrente della procedura; 3) la corrispondenza intercorsa tra l’Ente ed i partecipanti alla procedura; 4) il provvedimento, non conosciuto, conclusivo della procedura de qua; 5) determina di nomina della commissione; 6) autorizzazioni SUAP rilasciate; 7) ogni altro atto e/o documento inerente l’oggetto”.
Premette la ricorrente che il Comune di Polignano non si sarebbe pronunciato in merito all’accoglimento della istanza ostensiva, costringendo l’associazione ad adire questo tribunale per ottenere l’annullamento del diniego tacito opposto dal medesimo Comune all’istanza di accesso.
Con memoria depositata il 16.1.2026 l’istante ha rappresentato che, in corso di causa, il Comune di Polignano in data 16 ottobre 2025, ha risposto favorevolmente all’istanza di accesso della ricorrente consegnando tutta la documentazione richiesta.
Chiede, quindi, che il ricorso venga dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa del deducente risulti completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della circostanza che l’Amministrazione intimata (pur avendo soddisfatto la richiesta della ricorrente), ha comunque inviato la documentazione richiesta solo dopo il deposito della presente impugnazione (il ricorso è stato notificato il 22.9.2025 con successivo deposito avvenuto in data 23.9.2025, il Comune di Polignano ha risposto alla richiesta il 16.10.2025, come risulta dal deposito documentale del 8.1.2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Polignano a Mare la Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO DA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZO DA |
IL SEGRETARIO