Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.