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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI RT, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3573/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lariano - Piazza S. Eurosia 1 00076 Lariano RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 27.12.2022, il Comune di Lariano notificava al Signor l'avviso di accertamento esecutivo per dichiarazione infedele" n. 1265 del 9.9.2022, riguardante la sua abitazione in Indirizzo_1. L'avviso rettificava la superficie dichiarata ai fini TARI da 100 mq a 136 mq e accertava cinque occupanti dal 2017 al 2020 e due nel 2021. Di conseguenza, il Comune determinava un totale maggiore tributo sui rifiuti di euro 493,16, con interessi di euro 7,52 e una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 234,85.
Ricorrente_1In data 27.2.2023, il Signor ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatogli, chiedendone la declaratoria di nullità e/o di efficacia.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 5, in composizione monocratica, con la sentenza n. 14/2024, pronunciata il 27.11.2023, depositata il 2.1.2024 e non notificata, rigettava il ricorso proposto dal Signor Ricorrente_1 e lo condannava al pagamento delle spese in misura di euro 500,00.
In data 17.07.2024, il contribuente proponeva appello chiedendo in via preliminare la sospensione della esecutività delle sanzioni applicate con l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 472/97 e dell'art. 47 D.Lgs 546/92.
In data 20.11.2024, si costituiva in giudizio il Comune di Lariano che chiedeva di respingere sia l'istanza cautelare che l'appello, argomentando in relazione ad ogni singolo motivo di impugnazione.
Con ordinanza interlocutoria del 02.12.2024, questa Corte respingeva l'istanza avanzata in via cautelare dal contribuente, di sospendere l'esecutività della sentenza appellata.
All'esito dell'odierna pubblica udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente si articola, in sintesi, su tre ordini di censure, che investono distinti capi della motivazione della sentenza di primo grado.
Vizio di motivazione su stato e utilizzo dell'immobile. Con un primo motivo l'appellante deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrato il completamento dell'immobile fin dal 2010, nonché la correttezza dei dati relativi alla superficie imponibile e al numero dei componenti del nucleo familiare. Il contribuente evidenzia che non sussiste agli atti alcuna comunicazione comunale del 2010, attestante l'ultimazione dei lavori;
richiama il preavviso di sopralluogo relativo a immobile ancora censito in categoria F/3 e produce documentazione fotografica e planimetrica da cui emergerebbe lo stato di fatiscenza e non ultimazione dell'unità, nonché la natura di cantina, inidonea alla produzione di rifiuti, della porzione inclusa nella superficie TARI.
Presupposto impositivo TARI e stato di inutilizzo.
Nella medesima prospettiva l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha escluso il venir meno del presupposto impositivo, ritenendo non provata l'inutilizzabilità dell'immobile e la diversa residenza del contribuente. A tal fine richiama bollette e fatture che attestano la totale assenza di utenze attive, nonché certificazioni anagrafiche e storico di famiglia che comprovano la residenza in diverso Comune, la composizione del nucleo in una sola persona e la condizione di immobile disabitato e privo di arredi, assumendo che tali circostanze escludono in radice la capacità dell'unità di produrre rifiuti ai fini TARI.
Mancata notifica dell'atto prodromico in rettifica.
Con un ulteriore motivo l'appello investe la parte della sentenza che avrebbe omesso di esaminare la doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento in rettifica, richiamato nell'ingiunzione a fondamento dell'aumento della superficie imponibile e del numero dei componenti del nucleo. Il contribuente deduce che la mancata notifica di tale atto prodromico integra violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente nullità dell'atto successivo avente natura di titolo esecutivo, che di quel presupposto si avvale.
Prescrizione e decadenza della pretesa
Da ultimo l'appellante censura la motivazione nella parte in cui la Commissione ha escluso sia la prescrizione sia la decadenza, pur riconoscendo la natura quinquennale del termine prescrizionale per i tributi periodici. Egli rileva che, con riferimento all'annualità 2017, il termine quinquennale sarebbe spirato al 31.12.2022, laddove l'avviso è stato notificato solo il 3.1.2023, oltre il termine, e ribadisce che, in difetto di un valido avviso di rettifica ritualmente notificato, il titolo esecutivo avrebbe comunque dovuto essere emesso e notificato nel termine triennale decorrente dalle singole annualità d'imposta 2017-2019, con conseguente intervenuta decadenza della pretesa per dette annualità.
Dal canto suo, il Comune di Lariano contesta in modo netto che l'immobile fosse “ancora in costruzione” negli anni 2017-2021 e sostiene che la relativa documentazione del contribuente sia inammissibile in appello e comunque irrilevante e non dimostrativa della pretesa non ultimazione e fatiscenza del fabbricato.
L'appello risulta infondato e va respinto.
L'unità immobiliare risulta in effetti, già da tempo iscritta al Catasto Edilizio Urbano in categoria A/7 (abitazione in villini) e non come F/3 (in corso di costruzione), come emerge dalla visura storica per immobile estratta dai servizi catastali dell'Agenzia delle Entrate e prodotta in primo grado come doc. 4 delle controdeduzioni, da parte resistente.
Inoltre risulta effettivamente dalla documentazione prodotta dal contribuente stesso ( e non da parte resistente come erroneamente indicato nella sentenza appellata ) già nel primo grado di giudizio, come l'Agenzia del Territorio, con lettera datata 8.3.2010, avesse comunicato all'appellante di avere accertato l'“avvenuta ultimazione dell'unità immobiliare” e il perfezionamento d'ufficio dell'accatastamento, circostanza valorizzata anche dalla CGT di Roma nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto, conformemente, accertato il completamento dell'immobile sin dal 2010.
Con l'atto di appello il contribuente produce per la prima volta il “DOC. A” con fotografie che vorrebbero dimostrare la non ultimazione e la fatiscenza dell'immobile.
Il Comune ne eccepisce l'inammissibilità ai sensi del nuovo art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 220/2023), che per i giudizi di secondo grado instaurati dal 5.1.2024 vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo impossibilità non imputabile, qui non dedotta né provata.
Tuttavia, si deve rappresentare come l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023 preveda che il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 si applichi ai soli giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dopo il 4 gennaio 2024.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, il divieto di nuovi documenti in appello non può essere applicato agli appelli relativi a giudizi di primo grado introdotti prima del 4 gennaio 2024.
Nel ritenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 330 del 2023, la Corte ha osservato che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Nel caso di specie pertanto non risulta applicabile il divieto invocato da parte resistente, risultando -il ricorso in primo grado- presentato prima del 4 gennaio 2024.
Risulta, tuttavia, del tutto condivisibile l'argomentazione spesa dal Comune nel suo atto costitutivo allorché aggiunge che, anche a considerare legittima la produzione delle foto in questo grado del giudizio, esse appaiono prive di efficace portata probatoria atteso come non vi sia certezza che il fabbricato ritratto coincida con quello oggetto di accertamento, soprattutto a fronte delle risultanze catastali (visura storica sopra menzionata con classificazione A/7) e della lettera del 2010 che attestano il completamento dell'unità immobiliare da tempo assai anteriore al 2017 e dunque contraddicono in modo insanabile l'assunto iconografico di parte privata.
Le fotografie, prive di un riferimento temporale certo, dunque non risultano idonee a dimostrare la pretesa non ultimazione o fatiscenza del fabbricato.
In ogni caso l'esenzione dalla TARI per immobili non suscettibili di produrre rifiuti non opera in via automatica, ma presuppone, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, una specifica dichiarazione del contribuente, da presentare per ciascun periodo d'imposta, nella quale siano indicati gli elementi di fatto che rendono l'immobile oggettivamente inidoneo alla produzione di rifiuti;
la sola allegazione in giudizio di tali circostanze, in difetto del preventivo assolvimento degli obblighi dichiarativi, non è di regola sufficiente a fondare l'esenzione (cfr. Cass., sez. V, ord. 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., sez. V, ord. 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., sez. V, sent. 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., sez. V, ord. 31 agosto 2018, n. 31188; nonché, in tema di presupposto del tributo e condizioni di oggettiva inutilizzabilità, Cass., sez. V, ord. 11 giugno 2024).
Ne consegue che l'avviso di accertamento TARI del Comune di Lariano sarebbe comunque legittimo e fondato anche nell'ipotesi, solo eventuale, che dal 2017 al 2021 l'immobile del contribuente fosse stato realmente in corso di costruzione, privo di utenze e di arredi e quindi inidoneo a produrre rifiuti.
In mancanza di tempestiva dichiarazione TARI, l'asserita inidoneità dell'immobile può essere fatta valere solo per il futuro, ma non consente di ottenere in giudizio l'esenzione per le annualità oggetto di accertamento.
Risulta applicabile al caso di specie il comma 2 dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 (relativo in origine alla "TARSU"), a mente del quale «Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».
Non risulta che il contribuente abbia mai presentato alcuna dichiarazione relativa all'immobile in questione, con riferimento al periodo di interesse.
Come correttamente afferma parte resistente nel suo atto costitutivo: “Viceversa, il medesimo contribuente, come dallo stesso affermato nel proprio ricorso introduttivo del giudizio e nel successivo ricorso in appello, si è limitato a presentare una "denuncia di cessazione TARI", peraltro in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.”
Più precisamente, con l'avviso di accertamento impugnato, veniva rettificata la dichiarazione per la tassa sui rifiuti solidi urbani, giudicata infedele rispetto alla superficie imponibile: quest'ultima veniva aumentata da 100 a 136 mq. Il numero degli occupanti risultava coincidere con cinque dal 2017 al 2020 (ai sensi dell'art. 15D, comma 5, del Regolamento I.U.C.) e con due per il 2021 (art. 15, comma 3, del Regolamento TARI).
La rettifica dell'area tassabile avveniva dunque con l'avviso medesimo e giammai con altro provvedimento precedente e non notificato, come erroneamente sostenuto dall'appellante.
La legge non impone, infatti, in presenza di infedele dichiarazione, un autonomo atto istruttorio o di
“invito alla regolarizzazione” prima dell'avviso di accertamento: l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli è espressamente demandata all'“avviso motivato” da notificare al contribuente, come avvenuto nel caso di specie (cfr.: art. 1, comma 161, l. 296/2006, secondo il quale “Gli enti locali […] procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli […] nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente […] un apposito avviso motivato”).
In particolare dal certificato storico catastale prodotto dall'Ente comunale fin dal primo grado di giudizio si evince una superficie tassabile dell'immobile pari a 170 metri quadri, escluse aree scoperte, legittimamente ridotte -in bonam partem- nell'ambito dell'avviso di accertamento in parola, a 136 metri quadri, nel rispetto del comma 646 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce che «Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale», come esattamente risulta avvenuto nel caso di specie.
Si sottolinea per concludere -ad abundantiam- come l'avviso di accertamento impugnato in primo grado riporti fra le fonti della rettifica, anche le mappe ed i dati catastali, così assolvendo all'onere motivazionale cui la legge fa riferimento, come sopra detto.
Con riferimento, infine, alla doglianza formulata dall'appellante e riguardante l'asserito superamento del termine decadenziale previsto dalla legge per il legittimo esercizio del potere impositivo da parte del Comune di Lariano, si deve osservare come anche tale motivo di appello risulti infondato, atteso come in ordine all'avviso di accertamento in questione, relativo a TARI 2017–2021, spedito il 27.12.2022 e ricevuto dal contribuente il 3.1.2023, il termine decadenziale non risulti consumato per nessuna delle cinque annualità (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), alla luce del principio di scissione degli effetti della notifica, a maggior ragione, ove si tenga conto della proroga Covid di 85 giorni.
Infatti, per gli atti tributari soggetti a decadenza (come l'avviso TARI ex art. 1, c. 161, l. 296/2006) opera il principio di scissione soggettiva: la notifica si perfeziona per l'ente al momento della spedizione del plico e per il contribuente al momento della ricezione (cfr.: Art. 60, comma 6, d.P.R. 600/1973 e fra le altre, Cass., Sez. Unite, 17.12.2021, n. 40543 che ha chiarito in modo definitivo che il principio di scissione soggettiva «trova sempre applicazione» anche per gli atti di imposizione tributaria, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, a prescindere dalla natura recettizia dell'atto e dalla qualità del soggetto notificatore (ufficiale giudiziario, messo speciale, posta).
Di conseguenza, per verificare la decadenza rileva la data di spedizione (27.12.2022), non quella di ricezione (3.1.2023).
Per i tributi locali (TARI compresa) l'art. 1, c. 161, l. 296/2006 fissa il termine ordinario al 31 dicembre del quinto anno successivo;
l'art. 67 d.l. 18/2020 ha differito, per le note ragioni emergenziali, di 85 giorni le scadenze fissate al 31.12.2021, portandole al 26.3.2022, con prassi e tabelle comunali che estendono tale logica alle annualità successive.
In base a tale impostazione, il seguente schema esemplifica il termine decadenziale che rileva nella presente fattispecie, con riferimento all'invio del plico contenente il provvedimento esattivo, ed indipendentemente dalla sua ricezione da parte del contribuente:
• 2017: ordinario 31.12.2022 → prorogato al 26.3.2023.
• 2018: ordinario 31.12.2023 → prorogato al 26.3.2024.
• 2019: ordinario 31.12.2024 → prorogato al 26.3.2025.
• 2020: ordinario 31.12.2025.
• 2021: ordinario 31.12.2026. Con riferimento alle spese si ritiene applicabile il generale criterio della soccombenza.
PQM
La Corte:
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 350,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI RT, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3573/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lariano - Piazza S. Eurosia 1 00076 Lariano RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1265 DEL 9.9.2022 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 27.12.2022, il Comune di Lariano notificava al Signor l'avviso di accertamento esecutivo per dichiarazione infedele" n. 1265 del 9.9.2022, riguardante la sua abitazione in Indirizzo_1. L'avviso rettificava la superficie dichiarata ai fini TARI da 100 mq a 136 mq e accertava cinque occupanti dal 2017 al 2020 e due nel 2021. Di conseguenza, il Comune determinava un totale maggiore tributo sui rifiuti di euro 493,16, con interessi di euro 7,52 e una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 234,85.
Ricorrente_1In data 27.2.2023, il Signor ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatogli, chiedendone la declaratoria di nullità e/o di efficacia.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 5, in composizione monocratica, con la sentenza n. 14/2024, pronunciata il 27.11.2023, depositata il 2.1.2024 e non notificata, rigettava il ricorso proposto dal Signor Ricorrente_1 e lo condannava al pagamento delle spese in misura di euro 500,00.
In data 17.07.2024, il contribuente proponeva appello chiedendo in via preliminare la sospensione della esecutività delle sanzioni applicate con l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 472/97 e dell'art. 47 D.Lgs 546/92.
In data 20.11.2024, si costituiva in giudizio il Comune di Lariano che chiedeva di respingere sia l'istanza cautelare che l'appello, argomentando in relazione ad ogni singolo motivo di impugnazione.
Con ordinanza interlocutoria del 02.12.2024, questa Corte respingeva l'istanza avanzata in via cautelare dal contribuente, di sospendere l'esecutività della sentenza appellata.
All'esito dell'odierna pubblica udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente si articola, in sintesi, su tre ordini di censure, che investono distinti capi della motivazione della sentenza di primo grado.
Vizio di motivazione su stato e utilizzo dell'immobile. Con un primo motivo l'appellante deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrato il completamento dell'immobile fin dal 2010, nonché la correttezza dei dati relativi alla superficie imponibile e al numero dei componenti del nucleo familiare. Il contribuente evidenzia che non sussiste agli atti alcuna comunicazione comunale del 2010, attestante l'ultimazione dei lavori;
richiama il preavviso di sopralluogo relativo a immobile ancora censito in categoria F/3 e produce documentazione fotografica e planimetrica da cui emergerebbe lo stato di fatiscenza e non ultimazione dell'unità, nonché la natura di cantina, inidonea alla produzione di rifiuti, della porzione inclusa nella superficie TARI.
Presupposto impositivo TARI e stato di inutilizzo.
Nella medesima prospettiva l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha escluso il venir meno del presupposto impositivo, ritenendo non provata l'inutilizzabilità dell'immobile e la diversa residenza del contribuente. A tal fine richiama bollette e fatture che attestano la totale assenza di utenze attive, nonché certificazioni anagrafiche e storico di famiglia che comprovano la residenza in diverso Comune, la composizione del nucleo in una sola persona e la condizione di immobile disabitato e privo di arredi, assumendo che tali circostanze escludono in radice la capacità dell'unità di produrre rifiuti ai fini TARI.
Mancata notifica dell'atto prodromico in rettifica.
Con un ulteriore motivo l'appello investe la parte della sentenza che avrebbe omesso di esaminare la doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento in rettifica, richiamato nell'ingiunzione a fondamento dell'aumento della superficie imponibile e del numero dei componenti del nucleo. Il contribuente deduce che la mancata notifica di tale atto prodromico integra violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente nullità dell'atto successivo avente natura di titolo esecutivo, che di quel presupposto si avvale.
Prescrizione e decadenza della pretesa
Da ultimo l'appellante censura la motivazione nella parte in cui la Commissione ha escluso sia la prescrizione sia la decadenza, pur riconoscendo la natura quinquennale del termine prescrizionale per i tributi periodici. Egli rileva che, con riferimento all'annualità 2017, il termine quinquennale sarebbe spirato al 31.12.2022, laddove l'avviso è stato notificato solo il 3.1.2023, oltre il termine, e ribadisce che, in difetto di un valido avviso di rettifica ritualmente notificato, il titolo esecutivo avrebbe comunque dovuto essere emesso e notificato nel termine triennale decorrente dalle singole annualità d'imposta 2017-2019, con conseguente intervenuta decadenza della pretesa per dette annualità.
Dal canto suo, il Comune di Lariano contesta in modo netto che l'immobile fosse “ancora in costruzione” negli anni 2017-2021 e sostiene che la relativa documentazione del contribuente sia inammissibile in appello e comunque irrilevante e non dimostrativa della pretesa non ultimazione e fatiscenza del fabbricato.
L'appello risulta infondato e va respinto.
L'unità immobiliare risulta in effetti, già da tempo iscritta al Catasto Edilizio Urbano in categoria A/7 (abitazione in villini) e non come F/3 (in corso di costruzione), come emerge dalla visura storica per immobile estratta dai servizi catastali dell'Agenzia delle Entrate e prodotta in primo grado come doc. 4 delle controdeduzioni, da parte resistente.
Inoltre risulta effettivamente dalla documentazione prodotta dal contribuente stesso ( e non da parte resistente come erroneamente indicato nella sentenza appellata ) già nel primo grado di giudizio, come l'Agenzia del Territorio, con lettera datata 8.3.2010, avesse comunicato all'appellante di avere accertato l'“avvenuta ultimazione dell'unità immobiliare” e il perfezionamento d'ufficio dell'accatastamento, circostanza valorizzata anche dalla CGT di Roma nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto, conformemente, accertato il completamento dell'immobile sin dal 2010.
Con l'atto di appello il contribuente produce per la prima volta il “DOC. A” con fotografie che vorrebbero dimostrare la non ultimazione e la fatiscenza dell'immobile.
Il Comune ne eccepisce l'inammissibilità ai sensi del nuovo art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 220/2023), che per i giudizi di secondo grado instaurati dal 5.1.2024 vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo impossibilità non imputabile, qui non dedotta né provata.
Tuttavia, si deve rappresentare come l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023 preveda che il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 si applichi ai soli giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dopo il 4 gennaio 2024.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, il divieto di nuovi documenti in appello non può essere applicato agli appelli relativi a giudizi di primo grado introdotti prima del 4 gennaio 2024.
Nel ritenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 330 del 2023, la Corte ha osservato che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Nel caso di specie pertanto non risulta applicabile il divieto invocato da parte resistente, risultando -il ricorso in primo grado- presentato prima del 4 gennaio 2024.
Risulta, tuttavia, del tutto condivisibile l'argomentazione spesa dal Comune nel suo atto costitutivo allorché aggiunge che, anche a considerare legittima la produzione delle foto in questo grado del giudizio, esse appaiono prive di efficace portata probatoria atteso come non vi sia certezza che il fabbricato ritratto coincida con quello oggetto di accertamento, soprattutto a fronte delle risultanze catastali (visura storica sopra menzionata con classificazione A/7) e della lettera del 2010 che attestano il completamento dell'unità immobiliare da tempo assai anteriore al 2017 e dunque contraddicono in modo insanabile l'assunto iconografico di parte privata.
Le fotografie, prive di un riferimento temporale certo, dunque non risultano idonee a dimostrare la pretesa non ultimazione o fatiscenza del fabbricato.
In ogni caso l'esenzione dalla TARI per immobili non suscettibili di produrre rifiuti non opera in via automatica, ma presuppone, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, una specifica dichiarazione del contribuente, da presentare per ciascun periodo d'imposta, nella quale siano indicati gli elementi di fatto che rendono l'immobile oggettivamente inidoneo alla produzione di rifiuti;
la sola allegazione in giudizio di tali circostanze, in difetto del preventivo assolvimento degli obblighi dichiarativi, non è di regola sufficiente a fondare l'esenzione (cfr. Cass., sez. V, ord. 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., sez. V, ord. 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., sez. V, sent. 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., sez. V, ord. 31 agosto 2018, n. 31188; nonché, in tema di presupposto del tributo e condizioni di oggettiva inutilizzabilità, Cass., sez. V, ord. 11 giugno 2024).
Ne consegue che l'avviso di accertamento TARI del Comune di Lariano sarebbe comunque legittimo e fondato anche nell'ipotesi, solo eventuale, che dal 2017 al 2021 l'immobile del contribuente fosse stato realmente in corso di costruzione, privo di utenze e di arredi e quindi inidoneo a produrre rifiuti.
In mancanza di tempestiva dichiarazione TARI, l'asserita inidoneità dell'immobile può essere fatta valere solo per il futuro, ma non consente di ottenere in giudizio l'esenzione per le annualità oggetto di accertamento.
Risulta applicabile al caso di specie il comma 2 dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 (relativo in origine alla "TARSU"), a mente del quale «Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».
Non risulta che il contribuente abbia mai presentato alcuna dichiarazione relativa all'immobile in questione, con riferimento al periodo di interesse.
Come correttamente afferma parte resistente nel suo atto costitutivo: “Viceversa, il medesimo contribuente, come dallo stesso affermato nel proprio ricorso introduttivo del giudizio e nel successivo ricorso in appello, si è limitato a presentare una "denuncia di cessazione TARI", peraltro in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.”
Più precisamente, con l'avviso di accertamento impugnato, veniva rettificata la dichiarazione per la tassa sui rifiuti solidi urbani, giudicata infedele rispetto alla superficie imponibile: quest'ultima veniva aumentata da 100 a 136 mq. Il numero degli occupanti risultava coincidere con cinque dal 2017 al 2020 (ai sensi dell'art. 15D, comma 5, del Regolamento I.U.C.) e con due per il 2021 (art. 15, comma 3, del Regolamento TARI).
La rettifica dell'area tassabile avveniva dunque con l'avviso medesimo e giammai con altro provvedimento precedente e non notificato, come erroneamente sostenuto dall'appellante.
La legge non impone, infatti, in presenza di infedele dichiarazione, un autonomo atto istruttorio o di
“invito alla regolarizzazione” prima dell'avviso di accertamento: l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli è espressamente demandata all'“avviso motivato” da notificare al contribuente, come avvenuto nel caso di specie (cfr.: art. 1, comma 161, l. 296/2006, secondo il quale “Gli enti locali […] procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli […] nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente […] un apposito avviso motivato”).
In particolare dal certificato storico catastale prodotto dall'Ente comunale fin dal primo grado di giudizio si evince una superficie tassabile dell'immobile pari a 170 metri quadri, escluse aree scoperte, legittimamente ridotte -in bonam partem- nell'ambito dell'avviso di accertamento in parola, a 136 metri quadri, nel rispetto del comma 646 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce che «Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale», come esattamente risulta avvenuto nel caso di specie.
Si sottolinea per concludere -ad abundantiam- come l'avviso di accertamento impugnato in primo grado riporti fra le fonti della rettifica, anche le mappe ed i dati catastali, così assolvendo all'onere motivazionale cui la legge fa riferimento, come sopra detto.
Con riferimento, infine, alla doglianza formulata dall'appellante e riguardante l'asserito superamento del termine decadenziale previsto dalla legge per il legittimo esercizio del potere impositivo da parte del Comune di Lariano, si deve osservare come anche tale motivo di appello risulti infondato, atteso come in ordine all'avviso di accertamento in questione, relativo a TARI 2017–2021, spedito il 27.12.2022 e ricevuto dal contribuente il 3.1.2023, il termine decadenziale non risulti consumato per nessuna delle cinque annualità (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), alla luce del principio di scissione degli effetti della notifica, a maggior ragione, ove si tenga conto della proroga Covid di 85 giorni.
Infatti, per gli atti tributari soggetti a decadenza (come l'avviso TARI ex art. 1, c. 161, l. 296/2006) opera il principio di scissione soggettiva: la notifica si perfeziona per l'ente al momento della spedizione del plico e per il contribuente al momento della ricezione (cfr.: Art. 60, comma 6, d.P.R. 600/1973 e fra le altre, Cass., Sez. Unite, 17.12.2021, n. 40543 che ha chiarito in modo definitivo che il principio di scissione soggettiva «trova sempre applicazione» anche per gli atti di imposizione tributaria, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, a prescindere dalla natura recettizia dell'atto e dalla qualità del soggetto notificatore (ufficiale giudiziario, messo speciale, posta).
Di conseguenza, per verificare la decadenza rileva la data di spedizione (27.12.2022), non quella di ricezione (3.1.2023).
Per i tributi locali (TARI compresa) l'art. 1, c. 161, l. 296/2006 fissa il termine ordinario al 31 dicembre del quinto anno successivo;
l'art. 67 d.l. 18/2020 ha differito, per le note ragioni emergenziali, di 85 giorni le scadenze fissate al 31.12.2021, portandole al 26.3.2022, con prassi e tabelle comunali che estendono tale logica alle annualità successive.
In base a tale impostazione, il seguente schema esemplifica il termine decadenziale che rileva nella presente fattispecie, con riferimento all'invio del plico contenente il provvedimento esattivo, ed indipendentemente dalla sua ricezione da parte del contribuente:
• 2017: ordinario 31.12.2022 → prorogato al 26.3.2023.
• 2018: ordinario 31.12.2023 → prorogato al 26.3.2024.
• 2019: ordinario 31.12.2024 → prorogato al 26.3.2025.
• 2020: ordinario 31.12.2025.
• 2021: ordinario 31.12.2026. Con riferimento alle spese si ritiene applicabile il generale criterio della soccombenza.
PQM
La Corte:
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 350,00.