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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1684/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/07/25, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. GRELLA MICHELE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. ROMAGNOLI IDA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 08/07/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo che con sentenza Parte_1 dell' 08/06/2018, resa dall'intestato Tribunale, è stata pronunciato il divorzio da
[...]
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e altri provvedimenti. CP_1 Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti.
Infine, all'udienza dell' 08/07/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Ordinario diritto di visita del Padre
I coniugi convengono quanto segue:
a-il padre sig. (di seguito, per brevità, solo "padre") eserciterà il proprio Controparte_1 diritto/dovere di visita ai propri figli minori, tenendoli entrambi (compatibilmente con la volontà espressa dai minori) con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:00 ed inoltre, sempre tenendoli entrambi, a week end alterni, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica. I figli, quindi, durante il week end cui spetta al padre tenerli con sé, dormiranno entrambi con il padre;
b-al fine di assicurare la continuità del diritto di visita, quando il padre effettua il turno di lavoro pomeridiano, essendo nella chiara impossibilità di poter vedere i propri figli, lo stesso li terrà nel week end nel quale ha effettuato il turno pomeridiano e ciò anche se non spetterebbe a lui tenerli e, in quest'ultimo caso, sostituendo tale week end con quello immediatamente successivo nel quale gli spetterebbe tenere con sé i figli (nel quale, ovviamente, non li terrà) e, quindi, sempre in modo che entrambi i genitori possano tenere con sé i figli per il medesimo numero di week end nell'arco del mese;
c-si precisa che, quando i figli staranno col padre, sarà a totale carico dello stesso ogni spesa relativa alla cura degli stessi, (ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alimentazione, divertimenti etc.). Inoltre, qualora l'orario di entrata o di uscita da scuola combaci con quello del diritto di visita del padre (o, comunque, lo comprenda), sarà quest'ultimo ad essere tenuto ad accompagnarli o ad andarli a prendere direttamente a scuola;
d-in ogni caso, il padre, qualora dovesse avere problemi per rispettare gli orari previsti si impegna a comunicare per tempo e, comunque, entro almeno tre ore prima del diritto di visita l'impossibilità di poter prelevare i figli.
2. Ferie estive
Si conviene che i figli trascorreranno un periodo continuativo di 15 giorni con ciascuno dei genitori, nel mese di Agosto di ogni anno e, precisamente, ad anni alterni, dal 1 al 15 Agosto con un genitore e dal 16 al 31 Agosto con l'altro genitore, salvo poi invertire i periodi per l'anno successivo e così via.
3. Festività
In ordine al diritto di visita durante le più importanti festività, si conviene quanto segue:
a- minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua (dalle ore 9:00 del giorno di Pasqua alle ore 9:00 del Lunedì in Albis, qualora li tenesse il padre) e con un genitore il Lunedì in Albis (sempre dalle ore 9:00 del Lunedì in Albis alle ore 9:00 del Martedì in Albis, qualora li tenesse il padre), invertendo tra i genitori i giorni per l'anno successivo e così via;
b- i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno 24 Dicembre ed il giorno di Natale (dalle ore 9:00 del 24 Dicembre alle ore 19:00 del 25 Dicembre, qualora li tenesse il padre) e con l'altro genitore il giorno 31 Dicembre ed il AN (dalle ore 9:00 del 31 Dicembre alle ore 19:00 del 1 Gennaio, qualora li tenesse il padre).
Si precisa che l'indicazione degli orari entro i quali il padre deve riportare i figli alla madre sono specificati per il primo solo perché i figli dimorano stabilmente presso la madre.
4. Diritto di visita a scuola
Entrambi genitori, si impegnano a non far visita ai figli durante l'orario scolastico né a portarli via da scuola durante lo svolgimento del medesimo orario, se non per fondate ragioni e ciò al fine di far abituare i figli alla continuità delle lezioni.
5. Regime patrimoniale del divorzio
Il padre provvederà al mantenimento dei figli e versando Controparte_1 Per_1 Per_2 alla madre la somma mensile (per 12 mensilità annuali) di Euro 300,00 (trecento,00) Parte_1 ripartita in Euro 150,00 (centocinquanta,00) per ed Euro 150,00 (centocinquanta,00) per Per_1
, da versare entro il giorno 11 di ogni mese mediante addebito diretto (bonifico permanente) Per_2 dal proprio C/C. Tutte le spese di carattere straordinario, comprese quelle scolastiche, mediche, accertamenti sanitari e per qualsiasi altra necessità per la buona salute della figlia nonché Per_1 per l'educazione ed istruzione della stessa , saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi. Per quanto riguarda le spese straordinarie eventualmente necessarie per il figlio , invece, i Per_2 coniugi convengono che le stesse saranno sostenute dalla sig.ra utilizzando la pensione di Pt_1 invalidità e l'indennità di frequenza riconosciute al minore per la patologia di cui risulta essere affetto.
6. Assegni unici.
Per quanto riguarda gli assegni unici relativi ai figli e , gli stessi saranno Per_1 Per_2 riconosciuti nella misura del 100% alla madre sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 si impegna alla immediata comunicazione all'INPS di tale scelta. Nel caso di diritto ad ottenere le detrazioni fiscali per figli a carico, fermo restando il diritto della sig.ra ad Parte_1 ottenere in misura integrale gli assegni unici per i figli e , le stesse saranno Per_1 Per_2 ripartite nella misura del 50% tra la sig.ra ed il sig. Pt_1 CP_1
7. Permessi ex L. 104/1992
La sig.ra , quale genitore collocatario, godrà interamente dei permessi ex L. 104/92 Parte_1 art. 3 co. 3 in riferimento al proprio figlio . Per_2
8. Conferma delle condizioni modificate
Le parti qui convenute riconoscono consensualmente la giustezza e la regolarità del presente accordo ed accettano la congruità e la convenienza della soluzione compositiva qui pattuita.
9. Inadempienze
In caso di inadempienza agli obblighi scaturenti dal presente accordo, le parti si riterranno libere di agire al fine di vedere rispettate le condizioni fissate in questa sede.
10. Clausola di rimando
Entrambe le parti convengono che, per gli aspetti qui non espressamente disciplinati, fanno rimando alle norme dell'ordinamento della Repubblica Italiana disciplinanti la materia.
11. Spese di lite
Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti, ed i difensori, sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti di controparte del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 13, comma 8, della nuova legge professionale forense.
I difensori hanno concluso, quindi, per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1684/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1684/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/07/25, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. GRELLA MICHELE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. ROMAGNOLI IDA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 08/07/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo che con sentenza Parte_1 dell' 08/06/2018, resa dall'intestato Tribunale, è stata pronunciato il divorzio da
[...]
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e altri provvedimenti. CP_1 Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti.
Infine, all'udienza dell' 08/07/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Ordinario diritto di visita del Padre
I coniugi convengono quanto segue:
a-il padre sig. (di seguito, per brevità, solo "padre") eserciterà il proprio Controparte_1 diritto/dovere di visita ai propri figli minori, tenendoli entrambi (compatibilmente con la volontà espressa dai minori) con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:00 ed inoltre, sempre tenendoli entrambi, a week end alterni, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica. I figli, quindi, durante il week end cui spetta al padre tenerli con sé, dormiranno entrambi con il padre;
b-al fine di assicurare la continuità del diritto di visita, quando il padre effettua il turno di lavoro pomeridiano, essendo nella chiara impossibilità di poter vedere i propri figli, lo stesso li terrà nel week end nel quale ha effettuato il turno pomeridiano e ciò anche se non spetterebbe a lui tenerli e, in quest'ultimo caso, sostituendo tale week end con quello immediatamente successivo nel quale gli spetterebbe tenere con sé i figli (nel quale, ovviamente, non li terrà) e, quindi, sempre in modo che entrambi i genitori possano tenere con sé i figli per il medesimo numero di week end nell'arco del mese;
c-si precisa che, quando i figli staranno col padre, sarà a totale carico dello stesso ogni spesa relativa alla cura degli stessi, (ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alimentazione, divertimenti etc.). Inoltre, qualora l'orario di entrata o di uscita da scuola combaci con quello del diritto di visita del padre (o, comunque, lo comprenda), sarà quest'ultimo ad essere tenuto ad accompagnarli o ad andarli a prendere direttamente a scuola;
d-in ogni caso, il padre, qualora dovesse avere problemi per rispettare gli orari previsti si impegna a comunicare per tempo e, comunque, entro almeno tre ore prima del diritto di visita l'impossibilità di poter prelevare i figli.
2. Ferie estive
Si conviene che i figli trascorreranno un periodo continuativo di 15 giorni con ciascuno dei genitori, nel mese di Agosto di ogni anno e, precisamente, ad anni alterni, dal 1 al 15 Agosto con un genitore e dal 16 al 31 Agosto con l'altro genitore, salvo poi invertire i periodi per l'anno successivo e così via.
3. Festività
In ordine al diritto di visita durante le più importanti festività, si conviene quanto segue:
a- minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua (dalle ore 9:00 del giorno di Pasqua alle ore 9:00 del Lunedì in Albis, qualora li tenesse il padre) e con un genitore il Lunedì in Albis (sempre dalle ore 9:00 del Lunedì in Albis alle ore 9:00 del Martedì in Albis, qualora li tenesse il padre), invertendo tra i genitori i giorni per l'anno successivo e così via;
b- i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno 24 Dicembre ed il giorno di Natale (dalle ore 9:00 del 24 Dicembre alle ore 19:00 del 25 Dicembre, qualora li tenesse il padre) e con l'altro genitore il giorno 31 Dicembre ed il AN (dalle ore 9:00 del 31 Dicembre alle ore 19:00 del 1 Gennaio, qualora li tenesse il padre).
Si precisa che l'indicazione degli orari entro i quali il padre deve riportare i figli alla madre sono specificati per il primo solo perché i figli dimorano stabilmente presso la madre.
4. Diritto di visita a scuola
Entrambi genitori, si impegnano a non far visita ai figli durante l'orario scolastico né a portarli via da scuola durante lo svolgimento del medesimo orario, se non per fondate ragioni e ciò al fine di far abituare i figli alla continuità delle lezioni.
5. Regime patrimoniale del divorzio
Il padre provvederà al mantenimento dei figli e versando Controparte_1 Per_1 Per_2 alla madre la somma mensile (per 12 mensilità annuali) di Euro 300,00 (trecento,00) Parte_1 ripartita in Euro 150,00 (centocinquanta,00) per ed Euro 150,00 (centocinquanta,00) per Per_1
, da versare entro il giorno 11 di ogni mese mediante addebito diretto (bonifico permanente) Per_2 dal proprio C/C. Tutte le spese di carattere straordinario, comprese quelle scolastiche, mediche, accertamenti sanitari e per qualsiasi altra necessità per la buona salute della figlia nonché Per_1 per l'educazione ed istruzione della stessa , saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi. Per quanto riguarda le spese straordinarie eventualmente necessarie per il figlio , invece, i Per_2 coniugi convengono che le stesse saranno sostenute dalla sig.ra utilizzando la pensione di Pt_1 invalidità e l'indennità di frequenza riconosciute al minore per la patologia di cui risulta essere affetto.
6. Assegni unici.
Per quanto riguarda gli assegni unici relativi ai figli e , gli stessi saranno Per_1 Per_2 riconosciuti nella misura del 100% alla madre sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 si impegna alla immediata comunicazione all'INPS di tale scelta. Nel caso di diritto ad ottenere le detrazioni fiscali per figli a carico, fermo restando il diritto della sig.ra ad Parte_1 ottenere in misura integrale gli assegni unici per i figli e , le stesse saranno Per_1 Per_2 ripartite nella misura del 50% tra la sig.ra ed il sig. Pt_1 CP_1
7. Permessi ex L. 104/1992
La sig.ra , quale genitore collocatario, godrà interamente dei permessi ex L. 104/92 Parte_1 art. 3 co. 3 in riferimento al proprio figlio . Per_2
8. Conferma delle condizioni modificate
Le parti qui convenute riconoscono consensualmente la giustezza e la regolarità del presente accordo ed accettano la congruità e la convenienza della soluzione compositiva qui pattuita.
9. Inadempienze
In caso di inadempienza agli obblighi scaturenti dal presente accordo, le parti si riterranno libere di agire al fine di vedere rispettate le condizioni fissate in questa sede.
10. Clausola di rimando
Entrambe le parti convengono che, per gli aspetti qui non espressamente disciplinati, fanno rimando alle norme dell'ordinamento della Repubblica Italiana disciplinanti la materia.
11. Spese di lite
Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti, ed i difensori, sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti di controparte del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 13, comma 8, della nuova legge professionale forense.
I difensori hanno concluso, quindi, per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1684/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso