Decreto presidenziale 21 luglio 2025
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2025, proposto da
Multi Job società coop. a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. Prefettura di Bari - Sportello unico per l'Immigrazione e Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato del lavoro per l’area metropolitana di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'accertamento
del silenzio-rifiuto (o inadempimento), con la condanna dell’amministrazione, al rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, richiesti, come da domanda presentata, per le quote d’ingresso stabilite dal d.p.c.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto-flussi 2023-2025);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Bari SUI e dell’Ispettorato territoriale del lavoro per Area metropolitana di Bari e BAT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LO EV e uditi per le parti i difensori l'avv. Marco Palieri, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Proponeva la società ricorrente impugnativa avverso un presunto silenzio-rifiuto o comunque inerzia dell’Amministrazione dell’Interno nell’istruttoria dei permessi di soggiorno già rilasciati, e però oggetto di riesame, a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 3 (Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio) del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con mod., dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 (“ Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ”).
In fatto, lamentava come la cooperativa ricorrente, con centinaia di addetti alle proprie dipendenze, non potesse valersi delle prestazioni lavorative dei richiesti n. 178 lavoratori originari del Bangladesh, in quanto il rilascio del nulla-osta al lavoro risultava “sospeso” a tempo indefinito, non essendo ancora intervenuta la “conferma espressa” da parte del competente Sportello unico dell’immigrazione.
In diritto, censurava la violazione e malgoverno dell’art. 2 legge n. 241 del 1990, dell’art. 3 decreto-legge n. 145 del 2024, come convertito, nonché la violazione e il malgoverno dell’art. 97 Cost.; infine, l’eccesso di potere per sviamento.
2.- Si costituiva l’Avvocatura di Stato, la quale depositava i documenti del procedimento, unitamente ad una relazione dell’amministrazione, ma non articolava specifica difesa.
3.- Con ordinanza istruttoria, il Collegio chiedeva all’Amministrazione una più specifica relazione di chiarimenti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a.
4.- Scambiati ulteriori documenti e depositata memoria conclusionale ad opera di parte ricorrente, dopo breve discussione, alla successiva camera di consiglio, la causa passava indecisione.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Presupposto per la proposizione dell’azione avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento) è l'esistenza di un obbligo specifico , in capo all'amministrazione, di adottare un provvedimento amministrativo espresso, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (così ex multis : Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10619; sez. III, 2 luglio 2020, n. 4273; sez. V, 31 luglio 2019, n. 5417; sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5125; sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096).
Inoltre, va precisato che la condanna dell'amministrazione a provvedere, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., esige che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia e che, dunque, non sia mai venuto meno l’interesse dell’istante ad ottenere una sentenza dichiarativa dell’illegittimità del cd. silenzio-inadempimento (così expressis verbis : Cons. St., sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3206; inoltre Cons. St., sez. II, 5 aprile 2024, n. 2999).
Ciò premesso, va rilevato che il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, emanato per casi straordinari di necessità e di urgenza, ai sensi dell’art. 77 Cost., ha, al comma 2, così stabilito: “ Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 [ id est: cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma ”; inoltre, “ Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della [predetta] conferma […] i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi ”; al comma 3, si precisa che siffatta disposizione, in prima applicazione, concerne i cittadini provenienti dal “ Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka ”.
Il decreto-legge opinato è in realtà una legge-provvedimento, che ha “sospeso” (o, meglio, in realtà ha precluso in toto per taluni Paesi cd. “a rischio”) il meccanismo di semplificazione dell’esame delle domande di nulla-osta, di cui al d.p.c.m. 27 settembre 2023 (cd. decreto flussi 2023-2025), che – va osservato in linea generale – si è prestato a (facili) utilizzi strumentali e/o fraudolenti in taluni casi, come emerge dalla narrativa delle relazioni depositate dall’Amministrazione.
In base alla disamina delle due relazioni prodotte dall’Amministrazione (la seconda in sede di richiesti chiarimenti del Collegio), consta che le amministrazioni dell’Interno e del Lavoro, che sono deputate all’istruttoria, hanno in corso le verifiche, che peraltro hanno rilevato, perlomeno per talune richieste, varie criticità.
Pertanto, non v’è alcun silenzio-rifiuto o inerzia censurabile. Rebus sic stantibus , non avrebbe alcun senso logico-giuridico nominare un commissario ad acta ad istruttoria pendente, ancorché in sede di asserito da parte del ricorrente “ritardo” nella definizione dei plurimi procedimenti, funzionali all’ ex novo provvedimento di “conferma espressa”.
In realtà, il decreto-legge n. 145 del 2024 è una legge-provvedimento, che ha posto una di disciplina speciale , emanata per casi straordinari ed urgenti, “svincolata” dai termini ordinari previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e/o dalla relativa normativa di attuazione.
In tema, va pur ricordato che l’art. 2, comma 4, legge n. 241 del 1990 stabilisce che: “ […]. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti […] riguardanti l’immigrazione ”; ragion per cui il termine per le verifiche straordinarie e supplementari previste dalla normativa di cui al decreto-legge n. 145 del 2024 come convertito, non può essere né quello ordinario dei n. 30 giorni (art. 2 legge n. 241 del 1990), né quello dei n. 60 giorni (art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998).
Comunque sia, deve ritenersi che, a fronte di ben n. 178 lavoratori extra-UE da esaminare, e, quindi, di altrettante singole domande presentate e da considerare – ancorché sia stata ab origine presentata una o più domande in forma cumulativa, ma distinte nella loro consistenza istruttoria – per ognuno dei cittadini extra-UE, il termine del procedimento non possa che essere riferito a ciascuna domanda, per ogni singolo lavoratore, da valutarsi in via successiva l’un l’altra.
Emerge dai documenti depositati e dalle relazioni prodotte dall’amministrazione, che i procedimenti sono iniziati invero anche prima della proposizione del ricorso e taluni sono stati definiti, mentre altri sono pendenti; pertanto, non v’è alcun silenzio o inerzia predicabile. Anzi, in qualche caso, è stata avviata la procedura di revoca del nulla-osta.
Più specificamente, la Prefettura, con la depositata relazione di chiarimenti (prot. n. 164026 del 27 novembre 2025), ha precisato che “ Relativamente ai 178 nulla osta sospesi presso l'ambasciata italiana in Bangladesh, questo SUI ha proceduto alla richiesta dei pareri al locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla locale Questura per i controlli di rispettiva competenza. / In esito alle verifiche istruttorie, l'Ispettorato ha reso, in data 29/9/2025, un parere negativo per insufficienza reddituale, rilevando la mancanza di un volume di reddito tale da garantire la sostenibilità economica di ulteriori rapporti di lavoro subordinato rispetto ai lavoratori già in forza (all. n. 1). / Alla luce di tale esito è stato inviato, in data 20/10/2025 un preavviso di revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90. / La cooperativa non ha fornito osservazioni o documentazione integrativa […] ha [solo] presentato osservazioni in controdeduzione nelle quali ha contestato le motivazioni relative alla non conformità del settore di attività indicato nella visura camerale sostenendo che l'attività effettivamente svolta rientra nei settori produttivi turistico-alberghiero ed edilizio previsti dal d.p.c.m. 27 settembre 2023 ”.
In ultima analisi, il gravame si appalesa inammissibile o comunque sia improcedibile, nella misura in cui le verifiche prefigurate dalla speciale normativa approvata risultano – a seguito dei chiarimenti forniti dall’amministrazione – in via di definizione nei tempi necessari e utili al vaglio della posizione di ciascun cittadino extra-UE, come sopra precisato.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
7.- Le spese vanno compensate per la novità e peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
LO EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EV | NC DA |
IL SEGRETARIO