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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8404/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Aci Castello, via Angelo Musco n. 65, C.F._1
presso il domicilio dell'avv. Toty Condorelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.08.2025, ha Parte_2 contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
682/2025 r.g., assumendo, in sintesi, che il CTU “non ha adeguatamente valutato che le gravi patologie da cui è affetta, attribuiscono ad essa il riconoscimento di quanto chiesto in ricorso”, per come si evince dal referto della visita fisiatrica del 21.11.2024, sicché esse meritano una diversa valutazione in quanto “la marcata compromissione dell'apparato neurologico, psichico
e muscolo – scheletrico, (è) tale che la stessa ha persistenti difficoltà a relazionarsi ed integrarsi nella società e nel mondo del lavoro”.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “… dichiarare il diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento, ex L.18/80 e
n.508/88, nonché dello status di Portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del … Procuratore … ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. CP_ In data 28.11.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 10.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 29.08.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta l'1.08.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
10.07.2025.
Nel merito, costituisce ormai consolidato principio di diritto quello secondo cui “in tema di
Pagina 2 accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva. Tale pronuncia, pertanto, non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, declaratoria subordinata ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass., sez. lav.,
26 agosto 2020, n. 17787; negli stessi termini, già Cass., sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27010)”
(Cass. 18.10.2022, n. 30596).
In linea di continuità con tale insegnamento, il thema decidendum oggetto del presente giudizio resta circoscritto all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, laddove, all'esito della fase sommaria, in linea con il giudizio espresso dalla
Commissione Medica, la ricorrente è stata riconosciuta portatrice di handicap non grave nonché invalida totale e permanente nella misura del 100 %.
Procedendo gradualmente, quanto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, va rilevato che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri di vita, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale senza che rilevino episodiche situazioni di difficoltà, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
Non a caso, la Suprema Corte, nell'interpretare i requisiti sanitari richiesti alternativamente per accedere all'indennità di accompagnamento (rectius: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua) ha sottolineato che il concetto di “impossibilità” non può essere riduttivamente inteso come semplice difficoltà di deambulazione, ma è ben diverso e più rigoroso in quanto deve risolversi in una limitazione di spostamenti nello spazio e nel tempo tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, concetto quest'ultimo che, per l'appunto, esprime la necessità di un aiuto non limitato a taluni episodici contesti ovvero soltanto ad alcuni atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o degli atti giornalieri (Cass. 02.08.2016, n.
16092 che richiama tra le altre Cass. 3.04.1999, n. 3228; Cass. 9.10.1998, n. 10056; conf. ancora, ex plurimis, Cass. 30.03.2011, n.7273; Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella fattispecie concreta, al fine di verificare la fondatezza delle pretese per cui è causa, in
Pagina 3 sede sommaria, è stato dato specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti (tra cui a pag. 6 ai punti 13, 14 e 15 le risultanze della visita fisiatrica e le prescrizioni della carrozzina) e ricostruito l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica della ricorrente, ha sottoposto a visita medica quest'ultima, constatando personalmente che trattasi di “Soggetto: in apparenti discrete condizioni generali. Peso: Kg. 55
- Altezza: cm. 161 Sottocutaneo: normo-rappresentato e normo-distribuito” che, sul piano neuropsichico e sensoriale, presenta “facies composita, abbastanza lucido e collaborante, eloquio poco fluido, qualche lacuna mnemonica recente e lievissime quasi impercettibili note disartriche. Pregressa emiparesi destra da ictus ischemico (2021) con lievi esiti d'emiplegia, con buona ripresa funzionale. Apprezzabile modica ipostenia segmentale all'emirato destro, con ROT normo-elicitabili, non turbe spazio-temporali, né del tono dell'umore.
Manovre neurologiche tutte correttamente eseguite.
Udito: nella norma, per condizione ed età. Vista: nella norma, per condizione ed età”.
Inoltre, il CTU ha accertato:
- con riguardo all'apparato osteo – articolare che il “Rachide in atteggiamento di lieve scoliosi dorso-lombare. Lievi contratture e spinalgie pressorie diffuse, con spondilodiscoartrosi. Movimenti del tronco e delle grandi articolazioni limitati ai gradi estremi cosi come le escursionalità dell'anca sinistra. Pregressa emiparesi destra da ictus ischemico
(2021) con lievi esiti d'emiplegia, con buona ripresa funzionale.
Cambi posturali e deambulazione eseguiti con impaccio ma possibili in autonomia”;
- con riguardo all'apparato cardio circolatorio che “Aia cardiaca nei limiti. Toni cardiaci puri e netti su tutti i focolai di auscultazione, itto in sede. Cinesi e funzione sistolica conservata
e FE 56%, accertata lieve insufficienza mitralica e tricuspidalica. Pressione arteriosa: 150/90 mmHg. F.C. 84 b/min. Altri reperti semeiologici: nella norma”;
- con riguardo all'apparato digerente che la ricorrente presenta “Addome piano, trattabile e non dolente in tutti i quadranti. Organi ipocondriaci nei limiti. Non ernie”;
- con riguardo all'apparato respiratorio, “Torace cilindrico, normo-espandibile con gli atti del respiro. MV ed FVT nella norma. Altri reperti semeiologici: nella norma”;
- con riguardo all'apparato urogenitale “Reperti semeiologici: nella norma”;
- con riguardo, infine, al sistema linfo –ghiandolare “Pregressa Isterectomia per fibromatosi in età giovanile”.
Nel compendiare l'incidenza invalidante globale dei dati clinici acquisiti, il CTU ha concluso che “il complesso patologico di cui la stessa ( è portatrice, risulta costituito Pt_2
da: Vasculopatia cerebrale cronica con area malacica frontale dx, pregressa emiparesi destra
Pagina 4 da ictus ischemico (2021) trattato con trombolisi con attuali lievi esiti d'emiplegia in buona ripresa funzionale. Pregressa frattura femorale sinistra trattata con artroprotesi d'anca;
Spondilodiscoartrosi” e che esso determina una invalidità nella misura del 100% non riducibile a norma della l n. 118/71, con decorrenza a far data dalla visita di revisione svolta nel mese di dicembre del 2024 nonché una condizione di handicap in situazione di non gravità a norma del comma 1 dell'art. 3 della legge 05.02.1992 n. 104.
Le conclusioni peritali che precedono sono state censurate dal consulente di parte ricorrente alla luce del certificato della visita fisiatrica del 21.11.2024 ove si afferma che la paziente è affetta da “Deterioramento motorio e deficit del cammino in soggetto con esiti di ictus ischemico con emiparesi dx., sindrome da dolore cronico, PTA dolorosa a sn. in esito a frattura femore trattata con PTA, spondilodiscoartrosi e vascolopatia cerebrale con area malacica frontale dx. con necessità di aiuto nel portare a termine e compiere le ADL e le IADL quotidiane.
Rispetto all'osservazioni in parola, l'ausiliario di questo giudice ha osservato che il “CT nella formulazione diagnostica, appare disconoscere tutto l'escursus patologico nella sua seriazione causale, riguardante l'iter della Ricorrente che come attentamente e minuziosamente vagliato dal sottoscritto nominato CTU, rivedendo l'evoluzione, ha rilevato che nel Novembre 2021 l'A. venne riconosciuta dalla Commissione ASL invalida al 100% con
Indennità di Accompagnamento e Comma 3. Art. 3 L. 104/92, per la Diagnosi di: “Emiplegia destra con disartria ad esito di Ictus ischemico” con Revisione a Giugno 2022.
Procrastinata l'indicata data, l'effettiva Revisione veniva fatta in data 11.12.2024, con formulata Diagnosi di: “Ischemia cerebrale trattata con trombolisi (2021) e Terapia riabilitativa in soggetto con portatore di artroprotesi d'anca”. Riconosciuta invalida al 100% senza revisione. Ritenuto portatore di Handicap Art. 3 Comma 1 L. 104/92.
Occorre precisare che il Certificato Fisiatrico del 21.11.2024 citato dalla CT … e a cui fa preciso riferimento, ricorre al mese precedente dell'accertamento della CML e pertanto CP_1
sicuramente valutato dalla Commissione esaminatrice e certamente ritenuto ingiustificato in quanto discutibili le improponibili affermazioni, infatti non risulta un precedente riscontro con il medesimo Sanitario e pertanto in virtù di quale confronto ricorre per affermare una
“Progressiva riduzione delle competente motorie e della deambulazione motoria…”, intendendo così un provato peggioramento.
Inoltre allo stesso Certificato, viene erroneamente riportato all'Esame Obiettivo, sintomatologia (riferita) assolutamente soggettiva e pertanto non obiettiva, né obiettivabile, invece data come sicuramente in essere. Rilevate le certificazioni dell'effettuata Terapia
Pagina 5 Riabilitativa, ritenendo effettivamente migliorative le condizioni psicofisiche del soggetto esaminato.
Dallo studio e disamina della vasta Documentazione Clinico-Strumentale contenuta in Atti, nonché dall'Esame Obiettivo eseguito in presenza della CT e dichiarato in trascrizione, senza alcun rilievo espresso, rilevato come alla Relazione di CTU (V.pag.6): “Rachide in atteggiamento di lieve scoliosi dorso-lombare. Lievi contratture e spinalgie pressorie diffuse, con spondilodiscoartrosi. Movimenti del tronco e delle grandi articolazioni limitati ai gradi estremi cosi come le escursionalità dell'anca sinistra. Pregressa emiparesi destra da ictus ischemico (2021) con lievi esiti d'emiplegia, con buona ripresa funzionale. Cambi posturali e deambulazione eseguiti con impaccio ma possibili in autonomia”.
Per quanto al Sistema Nervoso, Psiche ed Organi di Senso: Alla Visita, riscontrato come da
Relazione di CTU ): “Soggetto con facies composita, abbastanza lucido e Pt_3
collaborante, eloquio poco fluido, qualche lacuna mnemonica recente e lievissime quasi impercettibili note disartriche. Pregressa emiparesi destra da ictus ischemico (2021) con lievi esiti d'emiplegia, con buona ripresa funzionale. Apprezzabile modica ipostenia segmentale all'emirato destro, con ROT normo-elicitabili, non turbe spazio-temporali, né del tono dell'umore. Manovre neurologiche tutte correttamente eseguite. Udito: nella norma, per condizione ed età. Vista: nella norma, per condizione ed età. Conseguentemente per quanto riscontrato, conferma e convalida la pregressa Vasculopatia cerebrale con verificatasi emiparesi destra nel 2021, con quadro sintomatologico indubbiamente e sensibilmente modificatosi positivamente nel tempo, rispetto al quadro rilevato nella recenza (2021), quando vigente una emiplegia destra ed una disartria di cui oggi, grazie alla praticata costante riabilitazione, che verosimilmente ha condotto ad una condizione in melior, cosi come rilevato
e riportato alla Relazione di CTU”.
Alla luce di quanto precede, a ben vedere, giova sottolineare che dalla consultazione del referto della visita fisiatrica del 21.11.2024 resta confermato che la paziente riesce a
“cammin(are) con appoggio per brevi tragitti”, sebbene utilizzi per muoversi all'esterno una carrozzina ad autospinta, apprendendosi dalla lettura del certificato dell'Ambulatorio di
Fisiatria dell'ASP di Catania rilasciato il 20.03.2025 che l'utilizzo della detta carrozzina, a telaio pieghevole, è correlato agli “esiti della stabilizzazione verticale lenta” (evidentemente residuati dall'intervento della ricorrente al rachide L-S 10 anni addietro e dall'intervento neurochirurgico a 50 anni con protesi anca sinistra eseguito nel 2021 meglio attenzionati dal
CTU nell'elaborato peritale), restando prescritto un “tempo di impiego del dispositivo: parziale” –e non totale-, circoscritto a fini “terapeudic(i)”, per cui l'assegnazione dell'ausilio in
Pagina 6 parola appare preordinato a facilitare l'autonomia degli spostamenti della ricorrente all'esterno e, comunque, per un uso durante la giornata limitato (rectius parziale).
Non si rinvengono in atti le risultanze delle scale ADL ed IADL e/o di eventuali altri test somministrati alla ricorrente né in questa fase è stato prodotto alcun nuovo documento per dimostrare l'oggettivo aggravamento del complesso invalidante registrato a carico della sì da poter inferire che sul piano fisico e/o mentale, in capo alla stessa, la permanente Pt_2
incapacità di compiere gli atti di vita basilari (quali, ad esempio, la nutrizione, la vestizione, svestizione, l'igiene personale, ovvero, gli spostamenti nell'ambito della propria abitazione), laddove tanto la Commissione Medica quanto il CTU hanno verificato che la periziata è ben orientata nel tempo e nello spazio nonché verso la situazione, restando in grado di effettuare, sia pure con impaccio, cambi posturali e deambulazione in autonomia quantomeno all'interno della propria abitazione.
In considerazione di quanto precede, risulta evidente che il CTU si è soffermato nella valutazione del grado di disautonomina della escludendo sul piano psichico e fisico, Pt_2
proprio in considerazione di una riscontrata sua residua capacità deambulatoria e valutativa, che la stessa rientri tra coloro che non siano in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Neppure è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa la ricorrente, tenuto conto dell'età della stessa e della sua residua capacità deambulatoria, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione, stante che a norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, laddove, secondo il disposto del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992, sussiste una condizione di handicap non grave nel caso in cui un soggetto “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
E poiché la difesa del ricorrente non ha fornito elementi dai quali poter ravvisare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa era tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico,
Pagina 7 insufficiente di per sé per disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Pertanto, l'opposizione va rigettata restando fatto proprio l'apprezzamento medico legale del
CTU nominato in fase sommaria.
Le spese giudiziali della fase sommaria e della fase contenziosa vanno dichiarate irripetibili stante le condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c.
e, per la medesima ragione, i costi della CTU espletata in fase sommaria restano posti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_2 dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dal mese di dicembre 2024
ACCERTA altresì che è portatrice di handicap non grave a Parte_2 norma dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992 dal mese di dicembre 2024.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico della parte resistente
DICHIARA irripetibili le spese processuali le spese di lite della fase sommaria e della fase contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA CO
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