Art. 11.
Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere le restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.
La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.
Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere le restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.
La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.