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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3013/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
NE GIACOMO, Giudice
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18830/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083687371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1998/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la notifica dell'intimazione di pagamento (AVI) n. 09720249083687371000 notificata il 28.10.24) che a sua volta si riferisce ai seguenti atti prodromici:
1. n. 09720000480546018000 notificata il 19.07.2007 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a IVA
1985-1986-1987 con ente creditore Dir.Prov.le III di Roma;
2. n. 09720160216362541000 notificata il 01.02.2017 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a
Sanz.amm.l. 689/81/contravvenzioni C.d.S. 2012 con ente creditore Comune di Roma Capitale;
3. 09720170095320600000, notificata il 20.10.2017 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a bollo auto 2014 con ente creditore Regione Lazio;
4. 09720170124227121000 notificata il 09.11.2017 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a Sanz. amm.l. 689/81/contravvenzioni C.d.S. 2013 con ente creditore Comune di Roma Capitale;
5. 09720170163043503000 notificata il 02.03.2018 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a bollo auto 2015 con ente creditore Regione Lazio;
6. 09720180047454687000 notificata il 27/08/2018 notificata il 27.08.2018 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a TARI 2015 con ente creditore AMA S.P.A.
La Parte ricorrente ha eccepito il difetto di notifica degli atti prodromici all'intimazione.
L'DE si è costituita in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 comma 6-bis del D. Lgs.
546/92 e nel resto ha chiesto di rigettare il ricorso poiché a suo avviso gli atti in questione siano stati regolarmente notificati.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, valido, è parzialmente accolto nei termini che seguono.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria afferenti a sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni del C.d.S. portati nelle cartelle impugnate per cui è causa nn.
09720160216362541000 e 09720170124227121000.
Quanto alla eccezione sollevata dalla Parte resistente circa la violazione del cit. art. 14 c. 6bis si valuta che
Il Ricorrente ha eccepito solamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, tutti atti la cui notifica è curata dall'DE, e si decide che la norma non opera, dunque, in caso di intimazione/fermo/ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie” (cfr. tra le altre, C.G.T. I Roma 11 dicembre 2024 n. 15259/7/24).
Con ricorso notificato con pec in data 17.12.2024 la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità/inefficacia/illegittimità di tale intimazione e della pretesa di pagamento in essa portata relativamente/limitatamente alle sottese predette sei cartelle esattoriali (nn. 09720000480546018000 –
09720160216362541000 – 09720170095320600000 – 09720170124227121000 – 09720170163043503000 -
09720180047454687000), eccependo in particolare la irregolarità/illegittimità dell'intimazione (in buona sostanza per carenza di motivazione) e la mancata notifica delle cartelle nonché la intervenuta prescrizione del credito azionato.
Va precisato che l'DE costituito ha fatto presente che la pretesa creditoria de qua risulta già conosciuta dall'attore con ogni conseguenziale inammissibilità della domanda/estinzione del giudizio, anche per dovuta rinuncia all'azione/pretesa sostanziale a seguito di procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, rottamazione che poi è stata revocata per mancato rispetto dei termini di pagamento avendo il contribuente effettuato n. 8 pagamenti a fronte di n. 16 rate accordate [cfr. documentazione depositata: - istanza di rottamazione -ter (Definizione Agevolata DL119/2018) presentata dal contribuente con allegata la dichiarazione sostitutiva (Docway Prot.n. 6733321 del 01/08/2019); -
Accoglimento della comunicazione pace fiscale doc. rif. N. 09790201903759732 170
(W-2019073101540419 - 31/07/2019); - Quietanze di pagamento effettuate dal Contribuente).
Prendendo a base le relate di notificate versate in atti dall'DE sono da considerare tutte eseguite nelle mani del Ricorrente, tranne quelle qui di seguito citate: l'atto n. 09720170163043503000 (consegnato ad addetto alla casa), l'atto n. 09776201600010815000 (consegnato alla domestica), l'atto n.
09720229029002991000 (consegnato a persona di famiglia), l'atto n. 009709720000480546018000
(depositata in comune), l'atto n. 9720170124227121000 (consegnato alla moglie), l'atto n.
09720170095320600000 (consegnato alla addetta alla casa).
In tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022. La Suprema
Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. Precisava la Cassazione che la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», di conseguenza, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno "legale” della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
In un altro caso Sul punto la Cassazione ha precisato: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642). Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Né l'estratto di ruolo sostituisce l'esibizione della (copia della) cartella di pagamento (Consiglio di Stato
4/2022).
Da tutto quanto precede ne discende anche la prescrizione delle pretese erariali (il bollo auto notoriamente subisce la prescrizione triennale, cfr. recente Cass. Ordinanza n.11182 del 26/04/2024 che conferma quadro prescrizioni tributi locali 5 anni in genere, eccezione bollo auto 3 anni) ed anche quanto alle sanzioni e degli interessi, notoriamente il cui termine prescrizionale è di 5 anni (cfr. tra le altre Corte di Cassazione Civile,
Sezione Tributaria, Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220).
Se l'Ufficio notificante non dimostra l'irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, essa deve considerarsi “relativa” e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, deve risultare il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Nella specie non è stata provata l'irreperibilità assoluta che si differenzia tra l'altro dalla irreperibilità relativa con cui sono state notificate nella stessa fattispecie altre cartelle. L'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. in effetti avrebbe richiesto nuove e diverse ricerche anagrafiche invece non eseguite e qui ancor di più non dimostrate.
In ordine alla eccepita nullità della notificazione delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione impugnata è fondata l'eccezione di parte Ricorrente, rimanendo quindi assorbiti tutti gli altri motivi d'impugnazione. In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura deve avvenire attraverso l'invio della raccomandata informativa, mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Al riguardo per dimostrare la spedizione e ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario non possono essere utilizzati distinte postali o documenti interni equipollenti, quali archivi o registri dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (Cass. n. 29138 del 2018; Cass. Ord. n.
6130 del 2020).
Con la decisione n. 17097 del 15/6/2023 la Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale al contribuente irreperibile è nulla se non viene fornita la prova di ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile.
Aggiungasi che, volendo, come ha fatto nella specie, l'Agente della riscossione depositi l'estratto di ruolo, che ne costituisce un equipollente, ma soprattutto la relata di notifica e la CAD della raccomandata informativa
(Cfr. Cass. 2550/2024; la medesima Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito la necessità della produzione in giudizio della CAD, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio a formazione progressivo in parola, con le successive ordinanze n. 26957 del 17 ottobre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre
2024).
Pertanto, gli atti de quibus consegnati e notificati alla Parte ricorrente, così come dimostrato in atti dall'DE, sono da ritenere validi, legittimi e regolari;
mentre l'atto n. 09720170163043503000 (consegnato ad addetto alla casa), l'atto n. 09776201600010815000 (consegnato alla domestica), l'atto n. 09720229029002991000
(consegnato a persona di famiglia), l'atto n. 009709720000480546018000 (depositata in comune), l'atto n.
9720170124227121000 (consegnato alla moglie), l'atto n. 09720170095320600000 (consegnato alla addetta alla casa) sono da ritenere non validi, illegittimi e irregolari.
Di talché, si accoglie parzialmente il ricorso tranne nella parte in cui è dichiarato il parziale difetto di giurisdizione. Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione tranne nella parte in cui è dichiarato il parziale difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
NE GIACOMO, Giudice
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18830/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083687371000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1998/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la notifica dell'intimazione di pagamento (AVI) n. 09720249083687371000 notificata il 28.10.24) che a sua volta si riferisce ai seguenti atti prodromici:
1. n. 09720000480546018000 notificata il 19.07.2007 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a IVA
1985-1986-1987 con ente creditore Dir.Prov.le III di Roma;
2. n. 09720160216362541000 notificata il 01.02.2017 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a
Sanz.amm.l. 689/81/contravvenzioni C.d.S. 2012 con ente creditore Comune di Roma Capitale;
3. 09720170095320600000, notificata il 20.10.2017 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a bollo auto 2014 con ente creditore Regione Lazio;
4. 09720170124227121000 notificata il 09.11.2017 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a Sanz. amm.l. 689/81/contravvenzioni C.d.S. 2013 con ente creditore Comune di Roma Capitale;
5. 09720170163043503000 notificata il 02.03.2018 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a bollo auto 2015 con ente creditore Regione Lazio;
6. 09720180047454687000 notificata il 27/08/2018 notificata il 27.08.2018 e afferente per i ruoli in essa portati e impugnati a TARI 2015 con ente creditore AMA S.P.A.
La Parte ricorrente ha eccepito il difetto di notifica degli atti prodromici all'intimazione.
L'DE si è costituita in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 comma 6-bis del D. Lgs.
546/92 e nel resto ha chiesto di rigettare il ricorso poiché a suo avviso gli atti in questione siano stati regolarmente notificati.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, valido, è parzialmente accolto nei termini che seguono.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria afferenti a sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni del C.d.S. portati nelle cartelle impugnate per cui è causa nn.
09720160216362541000 e 09720170124227121000.
Quanto alla eccezione sollevata dalla Parte resistente circa la violazione del cit. art. 14 c. 6bis si valuta che
Il Ricorrente ha eccepito solamente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, tutti atti la cui notifica è curata dall'DE, e si decide che la norma non opera, dunque, in caso di intimazione/fermo/ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie” (cfr. tra le altre, C.G.T. I Roma 11 dicembre 2024 n. 15259/7/24).
Con ricorso notificato con pec in data 17.12.2024 la Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità/inefficacia/illegittimità di tale intimazione e della pretesa di pagamento in essa portata relativamente/limitatamente alle sottese predette sei cartelle esattoriali (nn. 09720000480546018000 –
09720160216362541000 – 09720170095320600000 – 09720170124227121000 – 09720170163043503000 -
09720180047454687000), eccependo in particolare la irregolarità/illegittimità dell'intimazione (in buona sostanza per carenza di motivazione) e la mancata notifica delle cartelle nonché la intervenuta prescrizione del credito azionato.
Va precisato che l'DE costituito ha fatto presente che la pretesa creditoria de qua risulta già conosciuta dall'attore con ogni conseguenziale inammissibilità della domanda/estinzione del giudizio, anche per dovuta rinuncia all'azione/pretesa sostanziale a seguito di procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, rottamazione che poi è stata revocata per mancato rispetto dei termini di pagamento avendo il contribuente effettuato n. 8 pagamenti a fronte di n. 16 rate accordate [cfr. documentazione depositata: - istanza di rottamazione -ter (Definizione Agevolata DL119/2018) presentata dal contribuente con allegata la dichiarazione sostitutiva (Docway Prot.n. 6733321 del 01/08/2019); -
Accoglimento della comunicazione pace fiscale doc. rif. N. 09790201903759732 170
(W-2019073101540419 - 31/07/2019); - Quietanze di pagamento effettuate dal Contribuente).
Prendendo a base le relate di notificate versate in atti dall'DE sono da considerare tutte eseguite nelle mani del Ricorrente, tranne quelle qui di seguito citate: l'atto n. 09720170163043503000 (consegnato ad addetto alla casa), l'atto n. 09776201600010815000 (consegnato alla domestica), l'atto n.
09720229029002991000 (consegnato a persona di famiglia), l'atto n. 009709720000480546018000
(depositata in comune), l'atto n. 9720170124227121000 (consegnato alla moglie), l'atto n.
09720170095320600000 (consegnato alla addetta alla casa).
In tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022. La Suprema
Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. Precisava la Cassazione che la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», di conseguenza, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno "legale” della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
In un altro caso Sul punto la Cassazione ha precisato: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642). Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Né l'estratto di ruolo sostituisce l'esibizione della (copia della) cartella di pagamento (Consiglio di Stato
4/2022).
Da tutto quanto precede ne discende anche la prescrizione delle pretese erariali (il bollo auto notoriamente subisce la prescrizione triennale, cfr. recente Cass. Ordinanza n.11182 del 26/04/2024 che conferma quadro prescrizioni tributi locali 5 anni in genere, eccezione bollo auto 3 anni) ed anche quanto alle sanzioni e degli interessi, notoriamente il cui termine prescrizionale è di 5 anni (cfr. tra le altre Corte di Cassazione Civile,
Sezione Tributaria, Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220).
Se l'Ufficio notificante non dimostra l'irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, essa deve considerarsi “relativa” e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, deve risultare il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Nella specie non è stata provata l'irreperibilità assoluta che si differenzia tra l'altro dalla irreperibilità relativa con cui sono state notificate nella stessa fattispecie altre cartelle. L'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. in effetti avrebbe richiesto nuove e diverse ricerche anagrafiche invece non eseguite e qui ancor di più non dimostrate.
In ordine alla eccepita nullità della notificazione delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione impugnata è fondata l'eccezione di parte Ricorrente, rimanendo quindi assorbiti tutti gli altri motivi d'impugnazione. In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura deve avvenire attraverso l'invio della raccomandata informativa, mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Al riguardo per dimostrare la spedizione e ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario non possono essere utilizzati distinte postali o documenti interni equipollenti, quali archivi o registri dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (Cass. n. 29138 del 2018; Cass. Ord. n.
6130 del 2020).
Con la decisione n. 17097 del 15/6/2023 la Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale al contribuente irreperibile è nulla se non viene fornita la prova di ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile.
Aggiungasi che, volendo, come ha fatto nella specie, l'Agente della riscossione depositi l'estratto di ruolo, che ne costituisce un equipollente, ma soprattutto la relata di notifica e la CAD della raccomandata informativa
(Cfr. Cass. 2550/2024; la medesima Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito la necessità della produzione in giudizio della CAD, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio a formazione progressivo in parola, con le successive ordinanze n. 26957 del 17 ottobre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre
2024).
Pertanto, gli atti de quibus consegnati e notificati alla Parte ricorrente, così come dimostrato in atti dall'DE, sono da ritenere validi, legittimi e regolari;
mentre l'atto n. 09720170163043503000 (consegnato ad addetto alla casa), l'atto n. 09776201600010815000 (consegnato alla domestica), l'atto n. 09720229029002991000
(consegnato a persona di famiglia), l'atto n. 009709720000480546018000 (depositata in comune), l'atto n.
9720170124227121000 (consegnato alla moglie), l'atto n. 09720170095320600000 (consegnato alla addetta alla casa) sono da ritenere non validi, illegittimi e irregolari.
Di talché, si accoglie parzialmente il ricorso tranne nella parte in cui è dichiarato il parziale difetto di giurisdizione. Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione tranne nella parte in cui è dichiarato il parziale difetto di giurisdizione. Spese compensate.