CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38210 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NC SI TA DI RO AR GR NC - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: EN NS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AN Balsamo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NS EN, indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in qualità di organizzatore. La contestazione riguarda una cosca di ‘ndrangheta operante in territorio nazionale (in particolare Cariati e le province di Cosenza e Crotone) e tedesco a partire dal 9 gennaio 2018. Nel più vasto contesto di operatività di numerosi gruppi di criminalità organizzata, anche coordinati tra loro, EN sarebbe, secondo i giudici di merito, un organizzatore della ndrina di Cariati, con la funzione di sovrintendere alle attività delittuose del sodalizio. Il ricorrente e gli altri organizzatori (collocati, gerarchicamente, immediatamente dopo il capo IO CO)«pianificavano le vicende estorsive sia in relazione all’individuazione delle vittime, sia in relazione alle stesse modalità esecutive;
curavano le attività connesse al traffico delle sostanze stupefacenti;
provvedevano al reperimento ed all'occultamento di armi e munizioni;
al reimpiego di capitali illeciti;
al controllo diretto e/o indiretto delle attività economiche;
detenevano il controllo criminale ed economico del territorio;
coadiuvavano CO IO nella perpetrazione di reati estorsivi e danneggiamento in territorio tedesco volti all'imposizione di prodotti alimentari provenienti dalla Calabria». Descritto l’inserimento della cosca di Cariati nell’ambito, più ampio, delle articolazioni di ‘ndrangheta già oggetto di accertamenti giurisdizionali definitivi e di precedenti indagini di polizia giudiziaria, il Tribunale di Catanzaro ha dapprima richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AO e OE il cui contributo è stato definito essenziale ai fini della Penale Sent. Sez. 1 Num. 38210 Anno 2025 Presidente: ON ON Relatore: AL NC Data Udienza: 14/10/2025 ricostruzione di interesse. Con riferimento, invece, all’inquadramento storico della vicenda oggetto del procedimento, i giudici del riesame hanno integralmente rinviato a quella contenuta nel provvedimento impugnato. Nel prendere in esame i rilievi difensivi il Tribunale ha ritenuto, inoltre, la natura essenziale delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Con riguardo specifico al ruolo di EN, sono state richiamate dichiarazioni, oltre a quelle del ricordato AE OE, anche del collaboratore EN LI. Il ruolo di coadiutore diretto del capo IO CO è stato descritto alla luce di un compendio intercettativo formatosi nel periodo dal 2020 al 2023 dal quale è stata desunta l’intraneità dell’indagato al gruppo malavitoso interessato alla gestione diretta di attività economiche e alla consumazione di condotte estorsive. Rispetto a siffatte dinamiche la figura di NS EN (detto Fofò) è apparsa strettamente legata agli interessi e alle azioni del gruppo anche all’esito dell’accertata funzione di collegamento con altri sodalizi operanti in territori limitrofi (ne costituisce esempio la vicenda ER, soggetto sottoposto al controllo della cosca Marincola di Cirò). Anche nell’episodio dell’azione offensiva verso AN e NS Mangone di Cariati da parte di personaggi cirotani del 2022 il Tribunale ha ravvisato il ruolo di mediatore svolto dall’indagato nell’interesse del gruppo di IO CO. Ritenuta la sostanziale irrilevanza della mancata contestazione di reati fine, il Tribunale ha definito la stretta collaborazione di EN nel contesto del gruppo mafioso in contatto con il suo vertice e gli altri organizzatori. L’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per difetto del requisito dell’autonoma motivazione è stata respinta tenuto conto della sua genericità e infondatezza nel merito. In punto di esigenze cautelari, è stata fatta applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze, assoluta con riferimento all’adeguatezza della custodia in carcere. Tale premessa è stata valutata in uno con la mancata emersione di elementi positivi idonei a fare ritenere rescisso il legame con il sodalizio e nella irrilevanza della condizione di incensuratezza, dello svolgimento di attività lavorativa e della mancanza di frequentazioni con soggetti gravitanti in contesti associativi mafiosi.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NS EN, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo ha eccepito l’adozione di una motivazione mancante, contraddittoria, illogica e apparente. Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere operato una premessa in diritto richiamando i principi generali rilevanti nella materia di interesse, ha, tuttavia, omesso di prendere in considerazione il dato fondamentale costituito dalla mancata contestazione di reati fine. EN, inoltre, non è stato mai direttamente intercettato e gli elementi posti a suo carico non superano il livello di sospetto costituito da semplici pettegolezzi. In assenza della dimostrazione di alcun concreto contributo dato alla vita dell’associazione da parte del ricorrente, le dichiarazioni del collaboratore OE sono estremamente generici. Né assumono rilievo alcuno i precedenti accertamenti giurisdizionali, pure richiamati dal Tribunale di Catanzaro, siccome nessuno dei quali è riferito alla figura dell’indagato NS EN. Tali complessive considerazioni hanno comportato, secondo il ricorrente, la violazione del 2 principio della necessaria autonoma valutazione. Altra censura è stata riferita alla violazione dell’art. 358 cod. proc. pen., non essendo state svolte indagini sullo stato sociale ed economico del prevenuto;
si tratta di accertamenti che avrebbero consentito di dimostrare la totale estraneità del ricorrente alle dinamiche delinquenziali mafiose.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata fornita alcuna motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata. Trattandosi di misura limitativa della libertà personale, il giudicante di merito avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali si è resa necessaria l’applicazione della custodia cautelare in carcere, anche in relazione al tempo trascorso dalla commissione del reato. E’, altresì, mancata una motivazione specifica sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l’eventuale adozione degli strumenti di controllo a distanza. Tanto più che, nel caso di specie, si tratta di soggetto che non vede contestati reati fine e non ha precedenti penali.
2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. essendo stata formulata una prognosi di pericolosità pur in assenza di una valutazione di comportamenti specifici e dei precedenti penali. Tenuto conto della particolarità della situazione concreta, non appare adeguato e sufficiente il mero riferimento alla presunzione di pericolosità, stante la circostanza che oggetto del procedimento è il reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo è infondato. I tre punti principali sui quali si diffonde il ricorso per cassazione riguardano, nell’ordine, la mancata contestazione di reati fine, la carenza del requisito dell’autonoma valutazione e il mancato svolgimenti delle indagini di cui all’art. 358 cod. proc. pen. Il primo rilievo è completamente destituito di fondamento dovendosi aderire, ancora una volta, al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale «in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710 - 01; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826 – 01; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia,Rv. 247660 - 01). E’ manifestamente infondata la censura riferita alla mancanza del requisito dell’autonoma valutazione di cui all’art. 292 cod. proc. pen. Il profilo di critica è riferito espressamente all’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame (a pag. 7 del ricorso si ascrive il vizio al «provvedimento che impugniamo») e tale motivo integra un primo (evidente) difetto della prospettazione. Deve essere ribadito il principio per cui «l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo 3 requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). Alle considerazioni esposte, va aggiunto che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione» (fra le molte, Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 02; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 – 01). Nel caso di specie, il ricorrente, descrive il difetto di autonoma valutazione omettendo, tuttavia, di individuare gli apprezzamenti di segno contrario che avrebbero potuto desumersi in presenza di una valutazione completa delle emergenze indiziarie, offrendo, piuttosto, una descrizione alternativa degli esiti decisori. Peraltro, il provvedimento impugnato, rispondendo alla censura svolta in sede di riesame avverso l’ordinanza genetica, ha puntualmente esaminato il profilo dando conto delle ragioni che hanno indotto a disattenderlo per genericità e infondatezza. Su questa parte della motivazione dell’ordinanza impugnata avrebbe dovuto soffermarsi il ricorrente che, invece, ha meramente reiterato, in termini piuttosto confusi, l’eccezione precedentemente proposta. Ciò si desume, in particolare, dalla disamina delle pagg. 7 e 8 del ricorso laddove si prospetta una lettura in chiave confutativa delle emergenze indiziarie. Anche l’art. 358 cod. proc. pen. è evocato in termini non pertinenti se solo si considera che «il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa)» (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 - 01). Nelle rimanenti parti, il motivo di ricorso in esame, propone una lettura frammentata degli elementi emersi in sede di indagini preliminari che, alla luce dei criteri di valutazione propri della fase cautelare, ha consentito ai giudici di merito di tratteggiare, con sufficiente livello di precisione, il ruolo dinamico assunto da EN nel sodalizio di interesse. La figura dell’indagato è stata ricostruita con richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori LI (che lo ha indicato come dedito al traffico di stupefacenti)e OE (che lo ha indicato come affiliato). Sono state valorizzate le dichiarazioni dell’imprenditore De Luca del 16 ottobre 2023 rispetto alle quali, allo stato, non risultano proposte censure di natura poco più che congetturale. Il Tribunale ha richiamato le conversazioni avvenute il 28 luglio 2021, il 29 agosto 2021, il 14 maggio 2021, il 18 giugno 2020, attribuendo un significato indiziante, altresì, alla vicenda ER (compiutamente descritta alle pagg. 8 e 9 dell’ordinanza) e all’episodio del 2021 in 4 cui EN ha partecipato ad un’attività di risoluzione di contrasti tra cirotani e cariatesi. A fronte di tale impianto motivazionale congruamente illustrato, il ricorrente oppone una lettura frazionata lamentando la mancata descrizione delle condotte integranti il contributo associativo che, invece, sono state compiutamente descritte in funzione della ricostruzione del ruolo di organizzatore del ricorrente efficacemente riportato a pag. 9 dell’ordinanza impugnata ove, operando una valutazione di sintesi, il Tribunale catanzarese ha delineato il ruolo sovraordinato dell’indagato all’interno dell’associazione (rispetto alla quale manca qualsiasi profilo di censura) e la sua funzione di stretta collaborazione con il capo cosca, anche in funzione dei rapporti con gli altri gruppi mafiosi operanti nel territorio. Risulta pienamente osservato, pertanto, il principio di diritto secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi»» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). Del tutto generico il rilievo sulle mancate verifiche sul passato e sul presente dell’indagato, così come quello riferito agli accertamenti bancari ed economici, mentre, alla luce del complessivo compendio valorizzato, assume significato non decisivo la condizione di incesuratezza dell’indagato.
3. Il secondo e il terzo motivo riferiti alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia in carcere sono inammissibili perché generici. Giova premettere la considerazione che «in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857 – 01). Si tratta di doppia presunzione che si atteggia in termini di prevalenza rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Da ciò consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766, che ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). In tal senso, secondo l’opzione interpretativa alla quale si aderisce in questa sede, fra le molte, anche Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 – 01;Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 – 01; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 – 01. Va altresì richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte legittimità secondo cui «in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle 5 esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha correttamente fatto applicazione dei predetti principi evidenziando come i dati segnalati dall’indagato e riferiti, specificamente, alla sua incensuratezza e all’impegno lavorativo, non integrano circostanze decisive per ritenere l’insussistenza della presunzione, per come declinata in base ai parametri sopra descritti. Si tratta di elementi che, in termini del tutto congrui, sono stati giudicati inidonei a fare venire meno la presunzione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza; presunzione con la quale il ricorrente non pare operare alcun effettivo confronto svolgendo considerazioni generiche e prive di aggancio effettivo alla situazione concreta.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AL ON ON 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AN Balsamo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NS EN, indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in qualità di organizzatore. La contestazione riguarda una cosca di ‘ndrangheta operante in territorio nazionale (in particolare Cariati e le province di Cosenza e Crotone) e tedesco a partire dal 9 gennaio 2018. Nel più vasto contesto di operatività di numerosi gruppi di criminalità organizzata, anche coordinati tra loro, EN sarebbe, secondo i giudici di merito, un organizzatore della ndrina di Cariati, con la funzione di sovrintendere alle attività delittuose del sodalizio. Il ricorrente e gli altri organizzatori (collocati, gerarchicamente, immediatamente dopo il capo IO CO)«pianificavano le vicende estorsive sia in relazione all’individuazione delle vittime, sia in relazione alle stesse modalità esecutive;
curavano le attività connesse al traffico delle sostanze stupefacenti;
provvedevano al reperimento ed all'occultamento di armi e munizioni;
al reimpiego di capitali illeciti;
al controllo diretto e/o indiretto delle attività economiche;
detenevano il controllo criminale ed economico del territorio;
coadiuvavano CO IO nella perpetrazione di reati estorsivi e danneggiamento in territorio tedesco volti all'imposizione di prodotti alimentari provenienti dalla Calabria». Descritto l’inserimento della cosca di Cariati nell’ambito, più ampio, delle articolazioni di ‘ndrangheta già oggetto di accertamenti giurisdizionali definitivi e di precedenti indagini di polizia giudiziaria, il Tribunale di Catanzaro ha dapprima richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AO e OE il cui contributo è stato definito essenziale ai fini della Penale Sent. Sez. 1 Num. 38210 Anno 2025 Presidente: ON ON Relatore: AL NC Data Udienza: 14/10/2025 ricostruzione di interesse. Con riferimento, invece, all’inquadramento storico della vicenda oggetto del procedimento, i giudici del riesame hanno integralmente rinviato a quella contenuta nel provvedimento impugnato. Nel prendere in esame i rilievi difensivi il Tribunale ha ritenuto, inoltre, la natura essenziale delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Con riguardo specifico al ruolo di EN, sono state richiamate dichiarazioni, oltre a quelle del ricordato AE OE, anche del collaboratore EN LI. Il ruolo di coadiutore diretto del capo IO CO è stato descritto alla luce di un compendio intercettativo formatosi nel periodo dal 2020 al 2023 dal quale è stata desunta l’intraneità dell’indagato al gruppo malavitoso interessato alla gestione diretta di attività economiche e alla consumazione di condotte estorsive. Rispetto a siffatte dinamiche la figura di NS EN (detto Fofò) è apparsa strettamente legata agli interessi e alle azioni del gruppo anche all’esito dell’accertata funzione di collegamento con altri sodalizi operanti in territori limitrofi (ne costituisce esempio la vicenda ER, soggetto sottoposto al controllo della cosca Marincola di Cirò). Anche nell’episodio dell’azione offensiva verso AN e NS Mangone di Cariati da parte di personaggi cirotani del 2022 il Tribunale ha ravvisato il ruolo di mediatore svolto dall’indagato nell’interesse del gruppo di IO CO. Ritenuta la sostanziale irrilevanza della mancata contestazione di reati fine, il Tribunale ha definito la stretta collaborazione di EN nel contesto del gruppo mafioso in contatto con il suo vertice e gli altri organizzatori. L’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per difetto del requisito dell’autonoma motivazione è stata respinta tenuto conto della sua genericità e infondatezza nel merito. In punto di esigenze cautelari, è stata fatta applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze, assoluta con riferimento all’adeguatezza della custodia in carcere. Tale premessa è stata valutata in uno con la mancata emersione di elementi positivi idonei a fare ritenere rescisso il legame con il sodalizio e nella irrilevanza della condizione di incensuratezza, dello svolgimento di attività lavorativa e della mancanza di frequentazioni con soggetti gravitanti in contesti associativi mafiosi.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NS EN, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo ha eccepito l’adozione di una motivazione mancante, contraddittoria, illogica e apparente. Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere operato una premessa in diritto richiamando i principi generali rilevanti nella materia di interesse, ha, tuttavia, omesso di prendere in considerazione il dato fondamentale costituito dalla mancata contestazione di reati fine. EN, inoltre, non è stato mai direttamente intercettato e gli elementi posti a suo carico non superano il livello di sospetto costituito da semplici pettegolezzi. In assenza della dimostrazione di alcun concreto contributo dato alla vita dell’associazione da parte del ricorrente, le dichiarazioni del collaboratore OE sono estremamente generici. Né assumono rilievo alcuno i precedenti accertamenti giurisdizionali, pure richiamati dal Tribunale di Catanzaro, siccome nessuno dei quali è riferito alla figura dell’indagato NS EN. Tali complessive considerazioni hanno comportato, secondo il ricorrente, la violazione del 2 principio della necessaria autonoma valutazione. Altra censura è stata riferita alla violazione dell’art. 358 cod. proc. pen., non essendo state svolte indagini sullo stato sociale ed economico del prevenuto;
si tratta di accertamenti che avrebbero consentito di dimostrare la totale estraneità del ricorrente alle dinamiche delinquenziali mafiose.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata fornita alcuna motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata. Trattandosi di misura limitativa della libertà personale, il giudicante di merito avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali si è resa necessaria l’applicazione della custodia cautelare in carcere, anche in relazione al tempo trascorso dalla commissione del reato. E’, altresì, mancata una motivazione specifica sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l’eventuale adozione degli strumenti di controllo a distanza. Tanto più che, nel caso di specie, si tratta di soggetto che non vede contestati reati fine e non ha precedenti penali.
2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. essendo stata formulata una prognosi di pericolosità pur in assenza di una valutazione di comportamenti specifici e dei precedenti penali. Tenuto conto della particolarità della situazione concreta, non appare adeguato e sufficiente il mero riferimento alla presunzione di pericolosità, stante la circostanza che oggetto del procedimento è il reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo è infondato. I tre punti principali sui quali si diffonde il ricorso per cassazione riguardano, nell’ordine, la mancata contestazione di reati fine, la carenza del requisito dell’autonoma valutazione e il mancato svolgimenti delle indagini di cui all’art. 358 cod. proc. pen. Il primo rilievo è completamente destituito di fondamento dovendosi aderire, ancora una volta, al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale «in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710 - 01; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826 – 01; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia,Rv. 247660 - 01). E’ manifestamente infondata la censura riferita alla mancanza del requisito dell’autonoma valutazione di cui all’art. 292 cod. proc. pen. Il profilo di critica è riferito espressamente all’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame (a pag. 7 del ricorso si ascrive il vizio al «provvedimento che impugniamo») e tale motivo integra un primo (evidente) difetto della prospettazione. Deve essere ribadito il principio per cui «l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo 3 requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). Alle considerazioni esposte, va aggiunto che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione» (fra le molte, Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 02; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 – 01). Nel caso di specie, il ricorrente, descrive il difetto di autonoma valutazione omettendo, tuttavia, di individuare gli apprezzamenti di segno contrario che avrebbero potuto desumersi in presenza di una valutazione completa delle emergenze indiziarie, offrendo, piuttosto, una descrizione alternativa degli esiti decisori. Peraltro, il provvedimento impugnato, rispondendo alla censura svolta in sede di riesame avverso l’ordinanza genetica, ha puntualmente esaminato il profilo dando conto delle ragioni che hanno indotto a disattenderlo per genericità e infondatezza. Su questa parte della motivazione dell’ordinanza impugnata avrebbe dovuto soffermarsi il ricorrente che, invece, ha meramente reiterato, in termini piuttosto confusi, l’eccezione precedentemente proposta. Ciò si desume, in particolare, dalla disamina delle pagg. 7 e 8 del ricorso laddove si prospetta una lettura in chiave confutativa delle emergenze indiziarie. Anche l’art. 358 cod. proc. pen. è evocato in termini non pertinenti se solo si considera che «il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa)» (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 - 01). Nelle rimanenti parti, il motivo di ricorso in esame, propone una lettura frammentata degli elementi emersi in sede di indagini preliminari che, alla luce dei criteri di valutazione propri della fase cautelare, ha consentito ai giudici di merito di tratteggiare, con sufficiente livello di precisione, il ruolo dinamico assunto da EN nel sodalizio di interesse. La figura dell’indagato è stata ricostruita con richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori LI (che lo ha indicato come dedito al traffico di stupefacenti)e OE (che lo ha indicato come affiliato). Sono state valorizzate le dichiarazioni dell’imprenditore De Luca del 16 ottobre 2023 rispetto alle quali, allo stato, non risultano proposte censure di natura poco più che congetturale. Il Tribunale ha richiamato le conversazioni avvenute il 28 luglio 2021, il 29 agosto 2021, il 14 maggio 2021, il 18 giugno 2020, attribuendo un significato indiziante, altresì, alla vicenda ER (compiutamente descritta alle pagg. 8 e 9 dell’ordinanza) e all’episodio del 2021 in 4 cui EN ha partecipato ad un’attività di risoluzione di contrasti tra cirotani e cariatesi. A fronte di tale impianto motivazionale congruamente illustrato, il ricorrente oppone una lettura frazionata lamentando la mancata descrizione delle condotte integranti il contributo associativo che, invece, sono state compiutamente descritte in funzione della ricostruzione del ruolo di organizzatore del ricorrente efficacemente riportato a pag. 9 dell’ordinanza impugnata ove, operando una valutazione di sintesi, il Tribunale catanzarese ha delineato il ruolo sovraordinato dell’indagato all’interno dell’associazione (rispetto alla quale manca qualsiasi profilo di censura) e la sua funzione di stretta collaborazione con il capo cosca, anche in funzione dei rapporti con gli altri gruppi mafiosi operanti nel territorio. Risulta pienamente osservato, pertanto, il principio di diritto secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi»» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). Del tutto generico il rilievo sulle mancate verifiche sul passato e sul presente dell’indagato, così come quello riferito agli accertamenti bancari ed economici, mentre, alla luce del complessivo compendio valorizzato, assume significato non decisivo la condizione di incesuratezza dell’indagato.
3. Il secondo e il terzo motivo riferiti alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia in carcere sono inammissibili perché generici. Giova premettere la considerazione che «in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857 – 01). Si tratta di doppia presunzione che si atteggia in termini di prevalenza rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Da ciò consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766, che ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). In tal senso, secondo l’opzione interpretativa alla quale si aderisce in questa sede, fra le molte, anche Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 – 01;Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 – 01; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 – 01. Va altresì richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte legittimità secondo cui «in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle 5 esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha correttamente fatto applicazione dei predetti principi evidenziando come i dati segnalati dall’indagato e riferiti, specificamente, alla sua incensuratezza e all’impegno lavorativo, non integrano circostanze decisive per ritenere l’insussistenza della presunzione, per come declinata in base ai parametri sopra descritti. Si tratta di elementi che, in termini del tutto congrui, sono stati giudicati inidonei a fare venire meno la presunzione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza; presunzione con la quale il ricorrente non pare operare alcun effettivo confronto svolgendo considerazioni generiche e prive di aggancio effettivo alla situazione concreta.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AL ON ON 6