TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/05/2026, n. 7969
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
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Sentenza 4 maggio 2026

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    Carenza di interesse alla decisione per adesione a procedura di ripiano parziale

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Carenza di interesse alla decisione per adesione a procedura di ripiano parziale

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Carenza di interesse alla decisione per adesione a procedura di ripiano parziale

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura di ripiano parziale e affermato di aver adempiuto alle relative obbligazioni pecuniarie, non sono stati depositati gli atti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della Regione, né la comunicazione a questo Tribunale, presupposti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale desume dall'adesione alla procedura e dall'affermato adempimento una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/05/2026, n. 7969
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7969
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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