Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/05/2026, n. 7969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7969 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07969/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02909/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2909 del 2023, proposto da
Innovamedica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Innovamedica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di TR e di LZ, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, dell''Assessorato regionale dell''igiene e sanità e dell''assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e LZ (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della:
- Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
- Delibera RN ZU n. 1331 del 15.11.2022;
- Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;
- Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa IA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Sardegna ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e LZ.
Rilevato che con atto depositato in data 29 ottobre 2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, con cui il legislatore ha stanziato un ulteriore fondo per ripianare parzialmente il deficit di Regioni e Provincie Autonome per il periodo 2015-2018 e quindi ridurre, parzialmente, la richiesta di gettito in capo alle imprese fornitrici, stabilendo la riduzione del debito al 25% per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione, determinando la cessazione della materia del contendere.
Considerato che non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato al fascicolo di causa l’attestato della Regione resistente inerente l’avvenuto pagamento della somma decurtata ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, secondo cui “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di TR e di LZ, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TR e di LZ accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
Rilevato che dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi.
Integrando l’esito della cessazione della materia del contendere una pronuncia di tipo sostanziale e non meramente processuale, e non risultando integrati – nella controversia in esame – tutti i presupposti per la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato alcun atto di accertamento regionale quanto al tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta prevista dalla richiamata norma, e non risultando alcuna comunicazione inviata in tal senso a questo Tribunale, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata da parte ricorrente, non può trovare favorevole esame.
Ritenuto, tuttavia, di dover prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, e ciò in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame debba essere definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., non sussistendo i presupposti per l’integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative, nonché alla natura processuale dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA LA |
IL SEGRETARIO