Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 314
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza attestazione di conformità

    L'eccezione è infondata poiché l'avviso di accertamento impugnato presenta una chiara attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di sottoscrizione e legittimazione attiva

    L'eccezione è infondata in quanto l'atto indica il funzionario responsabile e la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, modalità consentita dalla legge e dalla giurisprudenza, purché il funzionario sia stato individuato con apposito provvedimento.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla pretesa impositiva

    L'eccezione è infondata sia perché la notifica si considera perfezionata per l'ente al momento della consegna all'agente notificatore (19/12/2024), sia perché il termine di decadenza è stato prorogato di 85 giorni per effetto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, scadendo quindi il 26/03/2025.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    L'eccezione è infondata. La notifica a mezzo servizio postale semplificato non richiede la relata di notifica, essendo l'avviso di ricevimento prova sufficiente. In ogni caso, eventuali vizi sarebbero di nullità e sanati per raggiungimento dello scopo, dato che la contribuente ha esercitato il diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 314
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 314
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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