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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1206/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7521 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/01/2025 e depositato il 20/02/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 7521, emesso dal Comune di Milazzo in data 14/11/2024 e notificato in data 07/01/2025, con il quale le veniva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 per un importo di € 482,00, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito, in via preliminare:
La carenza dell'attestazione di conformità del documento cartaceo notificato rispetto all'originale digitale, in violazione dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 (CAD).
La nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e di legittimazione attiva, non essendo l'atto sottoscritto dal funzionario responsabile nominato con atto dirigenziale.
Nel merito, ha dedotto:
L'intervenuta decadenza del diritto alla pretesa impositiva, sostenendo che il termine quinquennale per l'accertamento dell'IMU 2019 scadesse il 31/12/2024 e che la notifica, avvenuta il 07/01/2025, fosse tardiva, contestando l'applicabilità della proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
L'inesistenza giuridica della notificazione, in quanto priva della relazione di notifica e degli elementi essenziali richiesti dall'art. 148 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milazzo con controdeduzioni depositate in data 11/05/2025, contestando integralmente le eccezioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente ha sostenuto:
La piena legittimità dell'atto, in quanto sottoscritto a stampa dal funzionario responsabile, Dott.ssa Nominativo_2, nominata con Delibera di G.M. n. 39 del 16/02/2023, modalità consentita dalla legge e dalla giurisprudenza.
La tempestività dell'accertamento, evidenziando come il termine di decadenza per l'anno 2019, fissato al
31/12/2024, fosse stato prorogato di 85 giorni al 26/03/2025 per effetto della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, come confermato da recenti pronunce della Corte di Cassazione. Ha inoltre precisato che, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di spedizione dell'atto (19/12/2024) e non quella di ricezione.
La regolarità della notifica, eseguita "direttamente" a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, procedura semplificata che non richiede le formalità previste per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Ha infine eccepito la sanatoria di ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo, avendo la ricorrente esercitato pienamente il proprio diritto di difesa.
All'udienza pubblica del 16/12/2025, svoltasi con collegamento da remoto per il difensore della ricorrente, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la su decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente sono prive di pregio. In primo luogo, l'eccezione relativa alla presunta carenza dell'attestazione di conformità è smentita per tabulas. L'avviso di accertamento impugnato (doc. in atti) reca, in prima pagina, una chiara "ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, attestante la conformità della copia cartacea all'originale telematico.
L'eccezione è, pertanto, fattualmente infondata. In secondo luogo, anche l'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione e legittimazione attiva è infondata. L'atto impugnato indica chiaramente, in calce, il nominativo del "Funzionario Responsabile del Tributo", Dott.ssa Nominativo_2, specificando l'atto di nomina (Delibera di G.M. n. 39 del 16/02/2023) e la base normativa che consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati (art. 1, comma 87, L. n. 549/1995, e determina n. 184 del 10/07/2023). Tale procedura è pacificamente ritenuta legittima dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
12756/2019; Cass. n. 20628/2017), la quale ha chiarito che, in tema di tributi locali, la sottoscrizione dell'atto di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a condizione che questi sia stato individuato con un apposito provvedimento dirigenziale, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della riferibilità dell'atto all'ufficio. Nel caso di specie, tali requisiti risultano pienamente soddisfatti.
Anche le doglianze di merito non possono trovare accoglimento. La questione precipua della controversia attiene alla presunta decadenza del potere di accertamento del Comune. La tesi della ricorrente, secondo cui il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 per l'anno 2019 sarebbe spirato il 31/12/2024, non tiene conto di due principi fondamentali.
In primo luogo, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, per gli atti recettizi come l'avviso di accertamento, vige il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario (sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 477/2002 e costantemente applicato in materia tributaria, v. Cass., SS.UU.,
n. 40543/2021). Per l'ente impositore, gli effetti della notifica si producono - e il termine di decadenza è interrotto - al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore (in questo caso, all'ufficio postale).
Come documentato dal resistente, l'avviso di accertamento è stato spedito per la notifica in data 19/12/2024,
e quindi ben prima della scadenza del 31/12/2024. Già solo per tale motivo, l'eccezione di decadenza sarebbe da rigettare.
In secondo luogo, e in via dirimente, la tesi della ricorrente sull'inapplicabilità della proroga dei termini di 85 giorni è errata in diritto. L'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(per un totale di 85 giorni) i termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito in modo univoco che tale sospensione si applica a tutti i termini di prescrizione e decadenza che erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020, determinando uno slittamento in avanti della loro scadenza per una durata pari al periodo di sospensione, indipendentemente dall'anno in cui tale scadenza sarebbe originariamente caduta (c.d. "proroga a cascata"). La Corte di Cassazione, con recentissime pronunce (cfr. ordinanze n. 1630 e n. 24103 del 23/01/2025), ha confermato tale interpretazione, superando gli orientamenti di merito difformi citati dalla ricorrente. Ne consegue che il termine di decadenza per l'accertamento dell'IMU 2019, originariamente fissato al 31/12/2024, è stato prorogato di 85 giorni, spirando quindi il 26/03/2025. L'atto impugnato, notificato (ossia spedito) il 19/12/2024, è pertanto ampiamente tempestivo.
Infine, è infondata anche l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione. Il Comune si è avvalso della facoltà di notifica diretta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dalla normativa in materia di tributi locali. La giurisprudenza è costante nell'affermare che a tale modalità di notifica "semplificata" si applicano le norme del codice postale e non le più stringenti formalità previste dalla L. n. 890/1982 per le notifiche effettuate a mezzo di ufficiali giudiziari (cfr. Cass. n. 29642/2019;
Cass. n. 17598/2010). Non è quindi richiesta la redazione di una relata di notifica, essendo l'avviso di ricevimento prova sufficiente dell'avvenuta consegna. In ogni caso, quand'anche si volesse ravvisare un'irregolarità, questa non integrerebbe mai la fattispecie dell'inesistenza (configurabile solo in caso di totale mancanza materiale della notifica), bensì quella della nullità. Tale nullità, tuttavia, sarebbe sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per il raggiungimento dello scopo. La proposizione del ricorso da parte della contribuente dimostra inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il suo destinatario, il quale ha potuto prenderne piena conoscenza ed esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, sanando così ogni eventuale vizio della notifica.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto tutte le censure mosse all'atto impugnato si sono rivelate infondate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 3, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Milazzo, che liquida in € 300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
NI LE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1206/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7521 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29/01/2025 e depositato il 20/02/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 7521, emesso dal Comune di Milazzo in data 14/11/2024 e notificato in data 07/01/2025, con il quale le veniva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 per un importo di € 482,00, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito, in via preliminare:
La carenza dell'attestazione di conformità del documento cartaceo notificato rispetto all'originale digitale, in violazione dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 (CAD).
La nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e di legittimazione attiva, non essendo l'atto sottoscritto dal funzionario responsabile nominato con atto dirigenziale.
Nel merito, ha dedotto:
L'intervenuta decadenza del diritto alla pretesa impositiva, sostenendo che il termine quinquennale per l'accertamento dell'IMU 2019 scadesse il 31/12/2024 e che la notifica, avvenuta il 07/01/2025, fosse tardiva, contestando l'applicabilità della proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
L'inesistenza giuridica della notificazione, in quanto priva della relazione di notifica e degli elementi essenziali richiesti dall'art. 148 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milazzo con controdeduzioni depositate in data 11/05/2025, contestando integralmente le eccezioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente ha sostenuto:
La piena legittimità dell'atto, in quanto sottoscritto a stampa dal funzionario responsabile, Dott.ssa Nominativo_2, nominata con Delibera di G.M. n. 39 del 16/02/2023, modalità consentita dalla legge e dalla giurisprudenza.
La tempestività dell'accertamento, evidenziando come il termine di decadenza per l'anno 2019, fissato al
31/12/2024, fosse stato prorogato di 85 giorni al 26/03/2025 per effetto della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, come confermato da recenti pronunce della Corte di Cassazione. Ha inoltre precisato che, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di spedizione dell'atto (19/12/2024) e non quella di ricezione.
La regolarità della notifica, eseguita "direttamente" a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, procedura semplificata che non richiede le formalità previste per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Ha infine eccepito la sanatoria di ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo, avendo la ricorrente esercitato pienamente il proprio diritto di difesa.
All'udienza pubblica del 16/12/2025, svoltasi con collegamento da remoto per il difensore della ricorrente, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la su decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente sono prive di pregio. In primo luogo, l'eccezione relativa alla presunta carenza dell'attestazione di conformità è smentita per tabulas. L'avviso di accertamento impugnato (doc. in atti) reca, in prima pagina, una chiara "ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, attestante la conformità della copia cartacea all'originale telematico.
L'eccezione è, pertanto, fattualmente infondata. In secondo luogo, anche l'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione e legittimazione attiva è infondata. L'atto impugnato indica chiaramente, in calce, il nominativo del "Funzionario Responsabile del Tributo", Dott.ssa Nominativo_2, specificando l'atto di nomina (Delibera di G.M. n. 39 del 16/02/2023) e la base normativa che consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati (art. 1, comma 87, L. n. 549/1995, e determina n. 184 del 10/07/2023). Tale procedura è pacificamente ritenuta legittima dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
12756/2019; Cass. n. 20628/2017), la quale ha chiarito che, in tema di tributi locali, la sottoscrizione dell'atto di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a condizione che questi sia stato individuato con un apposito provvedimento dirigenziale, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della riferibilità dell'atto all'ufficio. Nel caso di specie, tali requisiti risultano pienamente soddisfatti.
Anche le doglianze di merito non possono trovare accoglimento. La questione precipua della controversia attiene alla presunta decadenza del potere di accertamento del Comune. La tesi della ricorrente, secondo cui il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 per l'anno 2019 sarebbe spirato il 31/12/2024, non tiene conto di due principi fondamentali.
In primo luogo, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, per gli atti recettizi come l'avviso di accertamento, vige il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario (sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 477/2002 e costantemente applicato in materia tributaria, v. Cass., SS.UU.,
n. 40543/2021). Per l'ente impositore, gli effetti della notifica si producono - e il termine di decadenza è interrotto - al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore (in questo caso, all'ufficio postale).
Come documentato dal resistente, l'avviso di accertamento è stato spedito per la notifica in data 19/12/2024,
e quindi ben prima della scadenza del 31/12/2024. Già solo per tale motivo, l'eccezione di decadenza sarebbe da rigettare.
In secondo luogo, e in via dirimente, la tesi della ricorrente sull'inapplicabilità della proroga dei termini di 85 giorni è errata in diritto. L'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(per un totale di 85 giorni) i termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito in modo univoco che tale sospensione si applica a tutti i termini di prescrizione e decadenza che erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020, determinando uno slittamento in avanti della loro scadenza per una durata pari al periodo di sospensione, indipendentemente dall'anno in cui tale scadenza sarebbe originariamente caduta (c.d. "proroga a cascata"). La Corte di Cassazione, con recentissime pronunce (cfr. ordinanze n. 1630 e n. 24103 del 23/01/2025), ha confermato tale interpretazione, superando gli orientamenti di merito difformi citati dalla ricorrente. Ne consegue che il termine di decadenza per l'accertamento dell'IMU 2019, originariamente fissato al 31/12/2024, è stato prorogato di 85 giorni, spirando quindi il 26/03/2025. L'atto impugnato, notificato (ossia spedito) il 19/12/2024, è pertanto ampiamente tempestivo.
Infine, è infondata anche l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione. Il Comune si è avvalso della facoltà di notifica diretta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dalla normativa in materia di tributi locali. La giurisprudenza è costante nell'affermare che a tale modalità di notifica "semplificata" si applicano le norme del codice postale e non le più stringenti formalità previste dalla L. n. 890/1982 per le notifiche effettuate a mezzo di ufficiali giudiziari (cfr. Cass. n. 29642/2019;
Cass. n. 17598/2010). Non è quindi richiesta la redazione di una relata di notifica, essendo l'avviso di ricevimento prova sufficiente dell'avvenuta consegna. In ogni caso, quand'anche si volesse ravvisare un'irregolarità, questa non integrerebbe mai la fattispecie dell'inesistenza (configurabile solo in caso di totale mancanza materiale della notifica), bensì quella della nullità. Tale nullità, tuttavia, sarebbe sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per il raggiungimento dello scopo. La proposizione del ricorso da parte della contribuente dimostra inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il suo destinatario, il quale ha potuto prenderne piena conoscenza ed esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, sanando così ogni eventuale vizio della notifica.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto tutte le censure mosse all'atto impugnato si sono rivelate infondate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 3, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Milazzo, che liquida in € 300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
NI LE