TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8382/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8382/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN PI del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_2
Guerra del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 19 e il 21 novembre 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 14 novembre 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del loro matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 135/2025, pubblicata il 25 marzo 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 19 e 21 novembre 2025, i ricorrenti, confermando le rispettive volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, prettamente afferenti a questioni di natura patrimoniale;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Firladeni Parte_1 Parte_2
(Moldova), il 28 agosto 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fontanellato (PR) al N. 15, P. 2, S. C., anno 2024;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 18 ottobre 2024 e depositato il 14 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
NE ME TO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8382/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN PI del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_2
Guerra del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 19 e il 21 novembre 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 14 novembre 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del loro matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 135/2025, pubblicata il 25 marzo 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 19 e 21 novembre 2025, i ricorrenti, confermando le rispettive volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, prettamente afferenti a questioni di natura patrimoniale;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Firladeni Parte_1 Parte_2
(Moldova), il 28 agosto 2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fontanellato (PR) al N. 15, P. 2, S. C., anno 2024;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 18 ottobre 2024 e depositato il 14 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
NE ME TO
pagina 2 di 2