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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RA NO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 04/04/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8055 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO . 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione del primo giudice, intervenuta in data 9 settembre 2019, con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di ricettazione di un veicolo APE car 50 e favoreggiamento personale di ignoto, avvinti in continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. Nel giudizio di merito, accertata la responsabilità dell'imputato per i fatti ascritti, le circostanze di segno diverso (recidiva e attenuanti generiche) erano state bilanciate in equivalenza, ai sensi di quanto dispone l'art. 69 cod. pen.. Non era stata indicata la pena base, per il più grave reato di ricettazione, né la quantità di aumento per la continuazione con il reato di favoreggiamento personale. La pena era stata ridotta in conseguenza della scelta del rito. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, che non tiene conto del difetto del dolo atto a sostenere la consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata, recante numero di matricola punzonato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), avendo l'imputato indicato il luogo ove acquistò il veicolo provento di delitto e la persona (sia pur genericamente) dalla quale lo acquistò; del resto, la manifestata volontà di reimmatricolare il mezzo presso gli uffici della Motorizzazione civile appare, alla difesa, inconciliabile con la consapevolezza della provenienza da delitto del veicolo. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi in riferimento all'accertamento della responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); i giudici di merito non avrebbero infatti tenuto conto della non punibilità della condotta (l'imputato aveva fornito indicazioni solo generiche per consentire di identificare il soggetto che aveva ceduto il veicolo, così consentendo a questi, ancorché ignoto, di eludere le investigazioni e guadagnare l'impunità), dovendo riconoscersi all'imputato (o all'indagato) la speciale clausola di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; del resto l'imputato nel nostro ordinamento non è obbligato a riferire la verità, potendo anche mostrarsi reticente e perfino mentire su circostanze inerenti la propria responsabilità penale per il fatto ascritto in imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto, difettando comunque della necessaria specificità. 1.1. La mancata o mendace indicazione della fonte di ricezione della res furtiva induce la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di . quanto acquistato, trattandosi peraltro di. bene che reca le tracce della sua identificazione;
tracce che possono condurre alla identità del legittimo intestatario derubato. La Corte di merito ha espressamente motivato circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo, con motivazione logica e coerente, che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto del veicolo recante numero di telaio punzonato, avendo -a dispetto di ciò- deciso di ricevere la res illecita. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza legittima (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897). Con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con i motivi di gravame spesi nel merito, che la Corte territoriale ha diffusamente confutato, con logica e congruente motivazione, non censurabile nella sede propria di legittimità. 2. E', viceversa, ammissibile e fondato il secondo motivo. 2.1. La difesa aveva contestato, con i motivi di appello, l'affermazione di responsabilità estesa anche al secondo delitto (favoreggiamento personale), rappresentando alla Corte che l'imputato aveva comunque riferito quanto a sua conoscenza circa l'identità dell'alienante, anche se quanto riferito non era stato ritenuto utile al prosieguo delle indagini nella direzione del cedente il veicolo provento di furto. 2.2. Con il motivo di ricorso si è, invece, inteso spostare il fuoco della censura sulla omessa applicazione della particolare clausola di non punibilità prevista dall'art. 384 del codice penale. La Corte di merito, nel ritenere doppiamente incriminanti (ai fini della ricettazione ed ai diversi fini del favoreggiamento personale dell'ignoto alienante) le dichiarazioni rese sul punto dall'imputato, non ha, né apprezzato in fatto la possibile veridicità di quanto riferito, né tenuto conto che l'imputato non fosse affatto tenuto a rispondere (attesa la tutela dal pericolo di autoincrinninazione che l'ordinamento offre alla persona accusata di aver commesso un reato, art. 63 e 64 cod. proc. pen.), ed anche rispondendo, non era tenuto a riferire il vero, né può ridondare a danno (penale) dell'imputato la mendace dichiarazione resa per sollevare se stesso da responsabilità (art. 384 cod. pen.). 2.3. Il motivo, per quanto ellittico rispetto all'argomento di gravame speso nel merito, è comunque ammissibile, atteso che sollecita la Corte di legittimità a rilevare (art. 129 cod. proc. pen.) una causa di proscioglimento (art. 384 cod. pen.) di immediata evidenza. In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Rv. 280577 - 01; Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Rv. 259110; Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Rv. 274812), che valorizza la natura giuridica della norma, qualificata, ormai senza oscillazioni, come causa di esclusione della colpevolezza e non come scriminante speciale (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574 - 01); giacché l'ordinamento ritiene non riprovevole la condotta. di chi commette uno dei fatti indicati nel testo della disposizione mosso dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto dal un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore; il fatto, dunque, sussiste ontologicamente, è antigiuridico in sé, ma difetta del coefficiente di colpevolezza necessario alla punibilità, giacché nel bilanciamento di valori prevale la "salvezza" propria o quella del prossimo congiunto su quello della amministrazione della giustizia all'accertamento della verità. Si tratta, dunque, di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 609, comma 2, cod. proc. pen., sempre che un motivo di ricorso sia stato, in questi termini, proposto (Sez. 1, n. 40795 del 08/10/2021, Rv. 282148). 2.4. Orbene, se, come sopra (sub 1.1.) già evidenziato, da quella reticente o menzognera indicazione il giudice può trarre argomento per la dimostrazione del dolo di ricettazione (consapevolezza della provenienza delittuosa della res ricevuta); una responsabilità ulteriore e diversa non può da essa sortire, atteso che la punibilità (tra gli altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, Libro II, titolo III, del codice penale) del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) è esclusa (art. 384 cod. pen.), laddove l'agente sia stato mosso dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà. Il soggetto trovato nel possesso della res furtiva, oltre a non avere alcun obbligo di riferire circostanze utili alle investigazioni, in quanto garantito dal diritto al silenzio, neppure aveva alcun obbligo di riferire la verità sui fatti indicati in imputazione;
ammesso pure che intendesse favorire il suo dante causa nel possesso del veicolo rubato, non è punibile, perché dalla identificazione dell'alienante poteva derivare l'aggravarsi della sua posizione processuale, anche per l'avvenuta (ad opera di ignoti) contraffazione del numero di telaio del veicolo (in fattispecie consimili v. Sez. 6, n. 44743 del 30/09/2003, Rv. 227332 - 01; Sez. 6, n. 52118 del 02/12/2014, Rv. 261668 - 01). 2.5. Alla insussistenza in diritto del fatto, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di favoreggiamento personale descritto al capo B, con rinvio ad altra sezione della Corte palermitana, per nuovo giudizio sul punto. Irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, di cui al capo A.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 gennaio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8055 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO . 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione del primo giudice, intervenuta in data 9 settembre 2019, con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di ricettazione di un veicolo APE car 50 e favoreggiamento personale di ignoto, avvinti in continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. Nel giudizio di merito, accertata la responsabilità dell'imputato per i fatti ascritti, le circostanze di segno diverso (recidiva e attenuanti generiche) erano state bilanciate in equivalenza, ai sensi di quanto dispone l'art. 69 cod. pen.. Non era stata indicata la pena base, per il più grave reato di ricettazione, né la quantità di aumento per la continuazione con il reato di favoreggiamento personale. La pena era stata ridotta in conseguenza della scelta del rito. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, che non tiene conto del difetto del dolo atto a sostenere la consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata, recante numero di matricola punzonato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), avendo l'imputato indicato il luogo ove acquistò il veicolo provento di delitto e la persona (sia pur genericamente) dalla quale lo acquistò; del resto, la manifestata volontà di reimmatricolare il mezzo presso gli uffici della Motorizzazione civile appare, alla difesa, inconciliabile con la consapevolezza della provenienza da delitto del veicolo. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi in riferimento all'accertamento della responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); i giudici di merito non avrebbero infatti tenuto conto della non punibilità della condotta (l'imputato aveva fornito indicazioni solo generiche per consentire di identificare il soggetto che aveva ceduto il veicolo, così consentendo a questi, ancorché ignoto, di eludere le investigazioni e guadagnare l'impunità), dovendo riconoscersi all'imputato (o all'indagato) la speciale clausola di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; del resto l'imputato nel nostro ordinamento non è obbligato a riferire la verità, potendo anche mostrarsi reticente e perfino mentire su circostanze inerenti la propria responsabilità penale per il fatto ascritto in imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto, difettando comunque della necessaria specificità. 1.1. La mancata o mendace indicazione della fonte di ricezione della res furtiva induce la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di . quanto acquistato, trattandosi peraltro di. bene che reca le tracce della sua identificazione;
tracce che possono condurre alla identità del legittimo intestatario derubato. La Corte di merito ha espressamente motivato circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo, con motivazione logica e coerente, che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto del veicolo recante numero di telaio punzonato, avendo -a dispetto di ciò- deciso di ricevere la res illecita. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza legittima (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897). Con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con i motivi di gravame spesi nel merito, che la Corte territoriale ha diffusamente confutato, con logica e congruente motivazione, non censurabile nella sede propria di legittimità. 2. E', viceversa, ammissibile e fondato il secondo motivo. 2.1. La difesa aveva contestato, con i motivi di appello, l'affermazione di responsabilità estesa anche al secondo delitto (favoreggiamento personale), rappresentando alla Corte che l'imputato aveva comunque riferito quanto a sua conoscenza circa l'identità dell'alienante, anche se quanto riferito non era stato ritenuto utile al prosieguo delle indagini nella direzione del cedente il veicolo provento di furto. 2.2. Con il motivo di ricorso si è, invece, inteso spostare il fuoco della censura sulla omessa applicazione della particolare clausola di non punibilità prevista dall'art. 384 del codice penale. La Corte di merito, nel ritenere doppiamente incriminanti (ai fini della ricettazione ed ai diversi fini del favoreggiamento personale dell'ignoto alienante) le dichiarazioni rese sul punto dall'imputato, non ha, né apprezzato in fatto la possibile veridicità di quanto riferito, né tenuto conto che l'imputato non fosse affatto tenuto a rispondere (attesa la tutela dal pericolo di autoincrinninazione che l'ordinamento offre alla persona accusata di aver commesso un reato, art. 63 e 64 cod. proc. pen.), ed anche rispondendo, non era tenuto a riferire il vero, né può ridondare a danno (penale) dell'imputato la mendace dichiarazione resa per sollevare se stesso da responsabilità (art. 384 cod. pen.). 2.3. Il motivo, per quanto ellittico rispetto all'argomento di gravame speso nel merito, è comunque ammissibile, atteso che sollecita la Corte di legittimità a rilevare (art. 129 cod. proc. pen.) una causa di proscioglimento (art. 384 cod. pen.) di immediata evidenza. In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Rv. 280577 - 01; Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Rv. 259110; Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Rv. 274812), che valorizza la natura giuridica della norma, qualificata, ormai senza oscillazioni, come causa di esclusione della colpevolezza e non come scriminante speciale (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574 - 01); giacché l'ordinamento ritiene non riprovevole la condotta. di chi commette uno dei fatti indicati nel testo della disposizione mosso dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto dal un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore; il fatto, dunque, sussiste ontologicamente, è antigiuridico in sé, ma difetta del coefficiente di colpevolezza necessario alla punibilità, giacché nel bilanciamento di valori prevale la "salvezza" propria o quella del prossimo congiunto su quello della amministrazione della giustizia all'accertamento della verità. Si tratta, dunque, di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 609, comma 2, cod. proc. pen., sempre che un motivo di ricorso sia stato, in questi termini, proposto (Sez. 1, n. 40795 del 08/10/2021, Rv. 282148). 2.4. Orbene, se, come sopra (sub 1.1.) già evidenziato, da quella reticente o menzognera indicazione il giudice può trarre argomento per la dimostrazione del dolo di ricettazione (consapevolezza della provenienza delittuosa della res ricevuta); una responsabilità ulteriore e diversa non può da essa sortire, atteso che la punibilità (tra gli altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, Libro II, titolo III, del codice penale) del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) è esclusa (art. 384 cod. pen.), laddove l'agente sia stato mosso dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà. Il soggetto trovato nel possesso della res furtiva, oltre a non avere alcun obbligo di riferire circostanze utili alle investigazioni, in quanto garantito dal diritto al silenzio, neppure aveva alcun obbligo di riferire la verità sui fatti indicati in imputazione;
ammesso pure che intendesse favorire il suo dante causa nel possesso del veicolo rubato, non è punibile, perché dalla identificazione dell'alienante poteva derivare l'aggravarsi della sua posizione processuale, anche per l'avvenuta (ad opera di ignoti) contraffazione del numero di telaio del veicolo (in fattispecie consimili v. Sez. 6, n. 44743 del 30/09/2003, Rv. 227332 - 01; Sez. 6, n. 52118 del 02/12/2014, Rv. 261668 - 01). 2.5. Alla insussistenza in diritto del fatto, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di favoreggiamento personale descritto al capo B, con rinvio ad altra sezione della Corte palermitana, per nuovo giudizio sul punto. Irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, di cui al capo A.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 gennaio 2024.