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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1901 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Diega Alaimo Martello, giusta procura in atti
Opponente contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore Cittadino, giusta procura in atti
Opposta
E nei confronti di in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Alessandro Gallo, giusta procura in atti
Terzo pignorato nonché nel procedimento riunito e iscritto al R. G. n. 87/2022, promosso da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Diega Alaimo Martello, giusta procura in atti Opponente contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore Cittadino, giusta procura in atti
Opposta
E nei confronti di in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Alessandro Gallo, giusta procura in atti
Terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di precetto, notificato il 21 giugno 2021 in Controparte_1
persona del legale rappresentante, aveva intimato a
[...]
, in persona del legale rappresentante, di pagare la Parte_1
complessiva somma di € 157.350,46, oltre accessori e spese, in virtù di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2029/2017.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_1
, in persona del legale rappresentante, ha proposto opposizione
[...]
avverso il superiore precetto, eccependo l'avvenuto pagamento della somma intimata in virtù dell'ordinanza n. 681/2008, con cui era stata dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 160/2007 opposto nel giudizio di primo grado per l'importo di € 150.000,00, in favore della
[...]
[...] [...]
cedente del credito ad Controparte_3 Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto che in seguito Parte_1
alla notifica della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2029/2017 aveva riconosciuto un debito fuori bilancio, con provvedimento n. 197 del 22 dicembre 2017 in favore di per la complessiva somma Controparte_1
di € 305.518,03, ottenuta sottraendo dall'importo riconosciuto dalla sentenza della Corte di appello ( € 426.885,96) quanto già pagato in precedenza dal medesimo nel corso del giudizio di primo grado, allorchè il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 150.000,00.
Costituitasi tempestivamente, con comparsa depositata il 27 ottobre 2021 ha resistito all'opposizione, chidendone il rigetto, Controparte_1
contestando l'avvenuto pagamento e deducendo l'inammissibilità dei motivi di opposizioni precedent alla formazione del titolo esecutivo.
Frattanto con separato ricorso, depositato il 7 ottobre 2021, il
[...]
aveva proposto opposizione avverso atto Parte_1
di pignoramento notificato il 17.8.2021, con cui la società Controparte_1
aveva effettuato il pignoramento presso Tesoriere del
[...] Controparte_2
, dell'importo di € 250.000,00. Parte_1
Costituitasi in quel giudizio ha resistito all'opposizine, Controparte_1
insistendo per il rigetto.
Con ordinanza dell'11 maggio 2022 il procedimento di opposizione avverso il pignoramento è stato riunito al procedimento di opposizione a precetto.
La causa, concessa la sospensione del titolo esecutivo, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30 maggio 2025, rimessa sul ruolo per integrare contraddittorio nei confronti del terzo debitore . CP_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è costituita con comparsa, depositata il 25 novembre 2025, in persona del legale CP_2
rappresentante, la quale ha dedotto la correttezza della propria condotta, avendo ottemperato a quanto disposto dall'ordinanza di assegnazione del
07.02.2022 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Agrigento nel procedimento R. Es. n. 732/2021, chiedendo la condanna alle spese della parte soccombente.
All'udienza del 19 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, per una migliore intelligenza della presente controversia, pare opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa
Con decreto ingiuntivo n. 160/2007 il Tribunale di Agrigento, su ricorso della aveva ingiunto al Controparte_3 Parte_1
, già , il pagamento della somma di
[...] Controparte_4
€ 255.400,00 oltre interessi e spese.
Avverso il superiore decreto il aveva proposto opposizione Parte_1
e con ordinanza n. 681/008 il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice dell'opposizione, aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sino all'ammontare di € 150.000,00.
Ebbene, proprio in virtù di tale provvedimento e a seguito di due procedimenti di espropriazione presso terzi il , quale terzo Parte_1
debitore, aveva liquidato con determinazione dirigenziale n. 79/2008 rispettivamente a e a creditrici di Controparte_5 Controparte_6
la somma di € 43.841,88 ed € 35.044,95. CP_3 Controparte_1
Con successiva determinazione dirigenziale n. 82 del 20 giugno 2008 il
[...]
aveva liquidato in favore di la restante Parte_1 Controparte_3
somma di € 71.113,17, raggiungendo l'importo di € 150.000,00.
In data 7 ottobre 2008 veniva notificato al la cessione del Parte_1
ramo di azienda inerente il settore dei lavori pubblici del 14 settembre 2007 da parte della alla Controparte_3 Controparte_7
Successivamente con sentenza n. 2029/2017 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il
[...]
a pagare alla la somma di € 426.885,96 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi espese.
Con determina dirigenziale n. 1192/2018 il aveva liquidato Parte_1
l'ulteriore somma dovuta, detraendo € 150.000,00, già liquidate in precedenza, pari a € 305.518,03
Fatta questa premessa e venendo al merito di entrambi i procedimenti, che presentano evidenti profili di connessione, le opposizioni sono fondate e vanno accolte.
Invero, è pacifico che, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
Sebbene, sia stato precisato che per l'efficacia della cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.d.
n. 2440 del 1923 citato, tuttavia il debitore ceduto è liberato, se paga in buona fede all'alienante prima della notifica.
Tale assunto costituisce un principio generale in materia della cessione dei crediti, secondo cui, prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato solo se il cessionario prova che questi era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che solo in data
14 ottobre 2008 era stata notificata all'allora Provincia Agrigento CP_4
la cessione del ramo di azienda da parte della alla Controparte_3 [...]
Controparte_1
Inoltre, è stato documentato che, al momento della notifica della predetta cessione, il aveva già liquidato con distinte determine Parte_1
dirigenziali il pagamento di € 150.000,00 alla cedente Controparte_3
in virtù di quanto dovuto giusta ordinanza n. 681/2008, con cui era stato dichiarato parzialmente esecutivo il decreto ingiutivo opposto dal medesimo
Ente.
Ebbene, non avendo la cessionaria, dimostrato che il Controparte_1
fosse stato a conoscenza della cessione prima dell'avvenuto Parte_1
pagamento, va ritenuto che detto pagamento abbia liberato il debitore ceduto
( cfr. Cass. n. 9810/2024, secondo cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).
Ancora, non coglie nel segno l'eccezione di giudicato di parte opposta, secondo il pagamento eseguito prima della pronuncia della Corte di appello di
Palermo avrebbe dovuto essere dedotto nel relativo giudizio, ora coperto da giudicato.
A tal proposito, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado o, come in questo caso, dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado
( cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. VI, 12/12/2017, n.29786).
Infatti, il principio in base al quale in sede di opposizione al precetto basato su titolo esecutivo giudiziale non possono dedursi fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo presuppone che il fatto modificativo o estintivo inerisca al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale e che rinviene il proprio titolo nella vicenda oggetto del medesimo accertamento. Il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova titolo nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicchè ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è, pertanto, il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto.
Il titolo esecutivo è, però, a sua volta fonte del diritto che viene azionato esecutivamente o la cui attuazione viene minacciata mediante l'atto di precetto.
L'obbligo di cui si chiede l'adempimento trova titolo stavolta non nel rapporto sostanziale oggetto di accertamento mediante il titolo giudiziale, ma nello stesso titolo giudiziale esecutivo. I fatti estintivi o modificativi relativi al diritto esercitato mediante il titolo esecutivo non concernono quindi il rapporto sostanziale oggetto di accertamento giudiziale, ma riguardano il diverso e nuovo rapporto derivante dal titolo esecutivo giudiziale .
Pertanto, i fatti estintivi o modificativi relativi al rapporto derivato dal titolo esecutivo giudiziale di primo grado ben possono essere opposti in sede di esecuzione della sentenza di appello, che abbia parzialmente riformato la sentenza del primo giudice, in quanto relativi al rapporto derivato dal titolo esecutivo e non al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del medesimo titolo. La decisione di secondo grado sostituisce con efficacia ex tunc quella di primo grado, essendo identici i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, essendo stato dimostrato il pagamento della somma di € 150.000,00 per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto prima della notifica della cessione del ramo di azienda e prima ovviamente del passaggio in giudicato del sentenza della Corte di appello di Palermo, titolo esecutivo delle procedure per cui è causa, le opposizioni vanno accolte. Infine, va precisato che seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente è stato integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, , atteso che in tema di espropriazione presso CP_2
terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato ( cfr. Cass. n. 13533/2021).
Le spese di lite di entrambi i procedimenti sostenute dall'attrice e dal terzo chiamato, liquidate in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, tenuto conto della non complessitià delle questioni trattate, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.
1901/2021, recante riunione con il procedimento r.g. 87/2022: accoglie l'opposizione a precetto e l'opposizione a pignoramento proposta da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto e l'atto di pignoramento impugnati;
condanna l'opposta a pagare le spese di lite sostenute dall'opponente nel procedimento r.g. 1901/2021, che si liquidano in complessivi € 4800,00, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie, nonchè di quelle sostenute nel procedimento r.g. 87/2022, che si liquidano in complessivi € 2200,00, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
condanna l'opposta a pagare le spese di lite sostenute dal terzo chiamato nel procedimento r.g. 1901/2021, recante riunione con il proc. CP_2
R.g. 87/2022, che si liquidano in complessivi € 2.200,00 oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 22 dicembre 2025.
Il Giudice
G. UD US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1901 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Diega Alaimo Martello, giusta procura in atti
Opponente contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore Cittadino, giusta procura in atti
Opposta
E nei confronti di in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Alessandro Gallo, giusta procura in atti
Terzo pignorato nonché nel procedimento riunito e iscritto al R. G. n. 87/2022, promosso da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Diega Alaimo Martello, giusta procura in atti Opponente contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore Cittadino, giusta procura in atti
Opposta
E nei confronti di in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Alessandro Gallo, giusta procura in atti
Terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di precetto, notificato il 21 giugno 2021 in Controparte_1
persona del legale rappresentante, aveva intimato a
[...]
, in persona del legale rappresentante, di pagare la Parte_1
complessiva somma di € 157.350,46, oltre accessori e spese, in virtù di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2029/2017.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_1
, in persona del legale rappresentante, ha proposto opposizione
[...]
avverso il superiore precetto, eccependo l'avvenuto pagamento della somma intimata in virtù dell'ordinanza n. 681/2008, con cui era stata dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 160/2007 opposto nel giudizio di primo grado per l'importo di € 150.000,00, in favore della
[...]
[...] [...]
cedente del credito ad Controparte_3 Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto che in seguito Parte_1
alla notifica della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2029/2017 aveva riconosciuto un debito fuori bilancio, con provvedimento n. 197 del 22 dicembre 2017 in favore di per la complessiva somma Controparte_1
di € 305.518,03, ottenuta sottraendo dall'importo riconosciuto dalla sentenza della Corte di appello ( € 426.885,96) quanto già pagato in precedenza dal medesimo nel corso del giudizio di primo grado, allorchè il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 150.000,00.
Costituitasi tempestivamente, con comparsa depositata il 27 ottobre 2021 ha resistito all'opposizione, chidendone il rigetto, Controparte_1
contestando l'avvenuto pagamento e deducendo l'inammissibilità dei motivi di opposizioni precedent alla formazione del titolo esecutivo.
Frattanto con separato ricorso, depositato il 7 ottobre 2021, il
[...]
aveva proposto opposizione avverso atto Parte_1
di pignoramento notificato il 17.8.2021, con cui la società Controparte_1
aveva effettuato il pignoramento presso Tesoriere del
[...] Controparte_2
, dell'importo di € 250.000,00. Parte_1
Costituitasi in quel giudizio ha resistito all'opposizine, Controparte_1
insistendo per il rigetto.
Con ordinanza dell'11 maggio 2022 il procedimento di opposizione avverso il pignoramento è stato riunito al procedimento di opposizione a precetto.
La causa, concessa la sospensione del titolo esecutivo, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 30 maggio 2025, rimessa sul ruolo per integrare contraddittorio nei confronti del terzo debitore . CP_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è costituita con comparsa, depositata il 25 novembre 2025, in persona del legale CP_2
rappresentante, la quale ha dedotto la correttezza della propria condotta, avendo ottemperato a quanto disposto dall'ordinanza di assegnazione del
07.02.2022 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Agrigento nel procedimento R. Es. n. 732/2021, chiedendo la condanna alle spese della parte soccombente.
All'udienza del 19 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, per una migliore intelligenza della presente controversia, pare opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa
Con decreto ingiuntivo n. 160/2007 il Tribunale di Agrigento, su ricorso della aveva ingiunto al Controparte_3 Parte_1
, già , il pagamento della somma di
[...] Controparte_4
€ 255.400,00 oltre interessi e spese.
Avverso il superiore decreto il aveva proposto opposizione Parte_1
e con ordinanza n. 681/008 il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice dell'opposizione, aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sino all'ammontare di € 150.000,00.
Ebbene, proprio in virtù di tale provvedimento e a seguito di due procedimenti di espropriazione presso terzi il , quale terzo Parte_1
debitore, aveva liquidato con determinazione dirigenziale n. 79/2008 rispettivamente a e a creditrici di Controparte_5 Controparte_6
la somma di € 43.841,88 ed € 35.044,95. CP_3 Controparte_1
Con successiva determinazione dirigenziale n. 82 del 20 giugno 2008 il
[...]
aveva liquidato in favore di la restante Parte_1 Controparte_3
somma di € 71.113,17, raggiungendo l'importo di € 150.000,00.
In data 7 ottobre 2008 veniva notificato al la cessione del Parte_1
ramo di azienda inerente il settore dei lavori pubblici del 14 settembre 2007 da parte della alla Controparte_3 Controparte_7
Successivamente con sentenza n. 2029/2017 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il
[...]
a pagare alla la somma di € 426.885,96 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi espese.
Con determina dirigenziale n. 1192/2018 il aveva liquidato Parte_1
l'ulteriore somma dovuta, detraendo € 150.000,00, già liquidate in precedenza, pari a € 305.518,03
Fatta questa premessa e venendo al merito di entrambi i procedimenti, che presentano evidenti profili di connessione, le opposizioni sono fondate e vanno accolte.
Invero, è pacifico che, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
Sebbene, sia stato precisato che per l'efficacia della cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.d.
n. 2440 del 1923 citato, tuttavia il debitore ceduto è liberato, se paga in buona fede all'alienante prima della notifica.
Tale assunto costituisce un principio generale in materia della cessione dei crediti, secondo cui, prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato solo se il cessionario prova che questi era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che solo in data
14 ottobre 2008 era stata notificata all'allora Provincia Agrigento CP_4
la cessione del ramo di azienda da parte della alla Controparte_3 [...]
Controparte_1
Inoltre, è stato documentato che, al momento della notifica della predetta cessione, il aveva già liquidato con distinte determine Parte_1
dirigenziali il pagamento di € 150.000,00 alla cedente Controparte_3
in virtù di quanto dovuto giusta ordinanza n. 681/2008, con cui era stato dichiarato parzialmente esecutivo il decreto ingiutivo opposto dal medesimo
Ente.
Ebbene, non avendo la cessionaria, dimostrato che il Controparte_1
fosse stato a conoscenza della cessione prima dell'avvenuto Parte_1
pagamento, va ritenuto che detto pagamento abbia liberato il debitore ceduto
( cfr. Cass. n. 9810/2024, secondo cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).
Ancora, non coglie nel segno l'eccezione di giudicato di parte opposta, secondo il pagamento eseguito prima della pronuncia della Corte di appello di
Palermo avrebbe dovuto essere dedotto nel relativo giudizio, ora coperto da giudicato.
A tal proposito, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado o, come in questo caso, dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado
( cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. VI, 12/12/2017, n.29786).
Infatti, il principio in base al quale in sede di opposizione al precetto basato su titolo esecutivo giudiziale non possono dedursi fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo presuppone che il fatto modificativo o estintivo inerisca al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale e che rinviene il proprio titolo nella vicenda oggetto del medesimo accertamento. Il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova titolo nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicchè ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è, pertanto, il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto.
Il titolo esecutivo è, però, a sua volta fonte del diritto che viene azionato esecutivamente o la cui attuazione viene minacciata mediante l'atto di precetto.
L'obbligo di cui si chiede l'adempimento trova titolo stavolta non nel rapporto sostanziale oggetto di accertamento mediante il titolo giudiziale, ma nello stesso titolo giudiziale esecutivo. I fatti estintivi o modificativi relativi al diritto esercitato mediante il titolo esecutivo non concernono quindi il rapporto sostanziale oggetto di accertamento giudiziale, ma riguardano il diverso e nuovo rapporto derivante dal titolo esecutivo giudiziale .
Pertanto, i fatti estintivi o modificativi relativi al rapporto derivato dal titolo esecutivo giudiziale di primo grado ben possono essere opposti in sede di esecuzione della sentenza di appello, che abbia parzialmente riformato la sentenza del primo giudice, in quanto relativi al rapporto derivato dal titolo esecutivo e non al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del medesimo titolo. La decisione di secondo grado sostituisce con efficacia ex tunc quella di primo grado, essendo identici i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, essendo stato dimostrato il pagamento della somma di € 150.000,00 per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto prima della notifica della cessione del ramo di azienda e prima ovviamente del passaggio in giudicato del sentenza della Corte di appello di Palermo, titolo esecutivo delle procedure per cui è causa, le opposizioni vanno accolte. Infine, va precisato che seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente è stato integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, , atteso che in tema di espropriazione presso CP_2
terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato ( cfr. Cass. n. 13533/2021).
Le spese di lite di entrambi i procedimenti sostenute dall'attrice e dal terzo chiamato, liquidate in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, tenuto conto della non complessitià delle questioni trattate, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.
1901/2021, recante riunione con il procedimento r.g. 87/2022: accoglie l'opposizione a precetto e l'opposizione a pignoramento proposta da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto e l'atto di pignoramento impugnati;
condanna l'opposta a pagare le spese di lite sostenute dall'opponente nel procedimento r.g. 1901/2021, che si liquidano in complessivi € 4800,00, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie, nonchè di quelle sostenute nel procedimento r.g. 87/2022, che si liquidano in complessivi € 2200,00, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
condanna l'opposta a pagare le spese di lite sostenute dal terzo chiamato nel procedimento r.g. 1901/2021, recante riunione con il proc. CP_2
R.g. 87/2022, che si liquidano in complessivi € 2.200,00 oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 22 dicembre 2025.
Il Giudice
G. UD US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44