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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
IS RI, AT
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 868/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Soc. Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250003447634 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1741/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.5.2025 la Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 298 2025 00034476 34, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 13.492,69, e pervenuta il 11.3.2025, per disconoscimento del credito di imposta dichiarato, eccependo che, pur essendo stata presentata in ritardo la dichiarazione per l'anno 2020, era stato nel 2019 inserito un credito di € 5671,00 e che se mai l'importo del credito non riconosciuto doveva ritenersi limitato all'importo di € 3858,00
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità del proprio operato stante che la parte, nel modello IVA/22 dichiarava al quadro VL – VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020” e VL25
“Eccedenza credito anno precedente” – l'importo di pari ad euro 9.549,00”, importo che non aveva trovato riscontro al momento della liquidazione della dichiarazione, in quanto la dichiarazione dell'anno precedente
(anno di imposta 2020), ovvero la dichiarazione Modello IVA/2021, era stata trasmessa oltre il termine ordinario previsto per il 30/04/2021, così come disposto dall'art. 8 del D.P.R. 322/1998. Precisava che in data 2.7.24 era stata inviata comunicazione di irregolarità.
Nella Camera di Consiglio del 2.12.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato .
Parte ricorrente ha contestato la legittimità della cartella notificata in data 11.3.2025 ed emessa ai sensi dell'art. 54 bis dpr 633/72 per l'anno di imposta 2021 per l'importo di € 13.492,69, atteso che errato doveva ritenersi l'importo ingiunto ma soprattutto illegittimo il mancato riconoscimento del credito di imposta dichiarato .
In merito osserva questa Corte, come meglio evidenziato da Ade, che la società ricorrente nel modello
IVA/2022 dichiarava al quadro VL – VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020” e VL25 “Eccedenza credito anno precedente” – l'importo di pari ad euro 9.549,00.”, ma tale credito non ha trovato riscontro al momento della liquidazione della dichiarazione, in quanto la dichiarazione dell'anno precedente (anno di imposta 2020), ovvero la dichiarazione Modello IVA/2021, risulta trasmessa oltre il termine ordinario previsto per il 30/04/2021, così come disposto dall'art. 8 del D.P.R. 322/1998, e precisamente il 29.7.2022 con la conseguenza che la stessa va ritenuta come omessa . Circostanza questa non contestata.
Ne discende, quindi, che dovendo ritenersi omessa la dichiarazione Iva 2020 non è stato possibile da parte dell'Ente impositore verificare l'utilizzo del credito Iva 2019, con conseguente recupero dello stesso oltre sanzioni ed interessi;
peraltro risulta inviata tramite pec in data 2.7.24 comunicazione di irregolarità cui la società non ha dato riscontro. Né rileva la circostanza che l'eventuale ritardo nella presentazione della dichiarazione non fosse addebitabile alla società ma all'intermediario abilitato. Per completezza va osservato che infondata va ritenuta l'eccezione di tardiva costituzione da parte di AdE atteso che a fronte del ricorso notificato in data 7.5.2025 la costituzione è avvenuta nel termine dei 60 giorni successivi e cioè il 7 luglio
2025, essendo il sei luglio domenica. Per completzza va osservato come il termine di 60 giorni per la costituzione nel processo tributario della parte resistente (ente impositore o soggetto privato) ha solo carattere ordinatorio stante che,l'eventuale cotituzione tardiva, assolutamente ammissibile, comporta solo la perdita della facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e chiamare terzi, restando salva la difesa tecnica
Stante quindi la infondatezza dei motivi sottesi al ricorso, va rigettato lo stesso con condanna della società al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.381,60, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 02.12.2025. Il AT Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
IS RI, AT
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 868/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Soc. Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250003447634 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1741/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.5.2025 la Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 298 2025 00034476 34, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 13.492,69, e pervenuta il 11.3.2025, per disconoscimento del credito di imposta dichiarato, eccependo che, pur essendo stata presentata in ritardo la dichiarazione per l'anno 2020, era stato nel 2019 inserito un credito di € 5671,00 e che se mai l'importo del credito non riconosciuto doveva ritenersi limitato all'importo di € 3858,00
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità del proprio operato stante che la parte, nel modello IVA/22 dichiarava al quadro VL – VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020” e VL25
“Eccedenza credito anno precedente” – l'importo di pari ad euro 9.549,00”, importo che non aveva trovato riscontro al momento della liquidazione della dichiarazione, in quanto la dichiarazione dell'anno precedente
(anno di imposta 2020), ovvero la dichiarazione Modello IVA/2021, era stata trasmessa oltre il termine ordinario previsto per il 30/04/2021, così come disposto dall'art. 8 del D.P.R. 322/1998. Precisava che in data 2.7.24 era stata inviata comunicazione di irregolarità.
Nella Camera di Consiglio del 2.12.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato .
Parte ricorrente ha contestato la legittimità della cartella notificata in data 11.3.2025 ed emessa ai sensi dell'art. 54 bis dpr 633/72 per l'anno di imposta 2021 per l'importo di € 13.492,69, atteso che errato doveva ritenersi l'importo ingiunto ma soprattutto illegittimo il mancato riconoscimento del credito di imposta dichiarato .
In merito osserva questa Corte, come meglio evidenziato da Ade, che la società ricorrente nel modello
IVA/2022 dichiarava al quadro VL – VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020” e VL25 “Eccedenza credito anno precedente” – l'importo di pari ad euro 9.549,00.”, ma tale credito non ha trovato riscontro al momento della liquidazione della dichiarazione, in quanto la dichiarazione dell'anno precedente (anno di imposta 2020), ovvero la dichiarazione Modello IVA/2021, risulta trasmessa oltre il termine ordinario previsto per il 30/04/2021, così come disposto dall'art. 8 del D.P.R. 322/1998, e precisamente il 29.7.2022 con la conseguenza che la stessa va ritenuta come omessa . Circostanza questa non contestata.
Ne discende, quindi, che dovendo ritenersi omessa la dichiarazione Iva 2020 non è stato possibile da parte dell'Ente impositore verificare l'utilizzo del credito Iva 2019, con conseguente recupero dello stesso oltre sanzioni ed interessi;
peraltro risulta inviata tramite pec in data 2.7.24 comunicazione di irregolarità cui la società non ha dato riscontro. Né rileva la circostanza che l'eventuale ritardo nella presentazione della dichiarazione non fosse addebitabile alla società ma all'intermediario abilitato. Per completezza va osservato che infondata va ritenuta l'eccezione di tardiva costituzione da parte di AdE atteso che a fronte del ricorso notificato in data 7.5.2025 la costituzione è avvenuta nel termine dei 60 giorni successivi e cioè il 7 luglio
2025, essendo il sei luglio domenica. Per completzza va osservato come il termine di 60 giorni per la costituzione nel processo tributario della parte resistente (ente impositore o soggetto privato) ha solo carattere ordinatorio stante che,l'eventuale cotituzione tardiva, assolutamente ammissibile, comporta solo la perdita della facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e chiamare terzi, restando salva la difesa tecnica
Stante quindi la infondatezza dei motivi sottesi al ricorso, va rigettato lo stesso con condanna della società al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.381,60, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 02.12.2025. Il AT Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni