TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9497 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35127/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35127/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 10.53 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. LO CURTO GIOVANNI;
per parte resistente nessuno;
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
; dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35127/2025 promossa da:
C.F. ], Parte_2 C.F._1
[C.F. , Parte_1 C.F._2 entrambi con l'avv.to LO CURTO GIOVANNI,
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
-Dichiarare risolto per fatto e colpa del conduttore (C.F. Controparte_1
), residente in [...], il contratto di locazione C.F._3 per cui è causa per la morosità dello stesso e condannarlo all'immediato rilascio dell'unità immobiliare costituita da struttura commerciale/magazzino di circa mq 250, così catastalmente identificata: foglio 2, particella 246, sub. 701, Cat. C/1, rendita cat. Euro 617,73; foglio 2, particella 245, sub. 701, Cat. C/2, rendita cat. Euro 335,49, oggetto del contratto registrato in data 22/7/23 al n. 002810-serie 3T presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
-Dichiarare risolto per fatto e colpa del conduttore il contratto di locazione per cui è causa per gli inadempimenti di cui agli artt. 6 e 11 del contratto e condannarlo all'immediato rilascio dell'unità locata. -Condannare il Signor (C.F. ), residente in [...]C.F._3
Milano, Via Achille Feraboli n. 17, al pagamento in favore degli intimanti locatori della somma di euro 11.796,48 per canoni di locazione scaduti per i mesi da ottobre 2024 a giugno 2025, oltre ai canoni maturati e maturandi sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi di legge, oltre le spese come da nota allegata.
In via istruttoria: (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida la parte intimante adiva questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare Controparte_1 sita in Pioltello (MI), Via Botticelli n. 4, Milano, con contratto ad uso diverso avente decorrenza dal 01/08/2023; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal dall'ottobre 2024; che la morosità persisteva;
che, peraltro, l'immobile risultava destinato ad abitazione in violazione della destinazione contrattuale indicata come commerciale;
Chiedeva pertanto a norma degli artt. 6 e 11 del contratto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 24/09/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di ottobre 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione. Detta condotta integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (attesa la carenza di prova in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento) quanto dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui al contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso commerciale decorrente dal 01/08/2023 stipulato tra Parte_1
e e si è
[...] Parte_2 Controparte_1 risolto per inadempimento del conduttore ex artt. 1456 e 1453 Controparte_1
c.c..
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare l'immobile de Controparte_1 quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 9.796,48 per canoni di locazione e spese maturati sino la giugno 2025, oltre ai canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese della fase sommaria osno liquidate come da tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 35127/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento imputabile a il contratto di Controparte_1 locazione commerciale stipulato tra , Parte_1 [...]
e decorrente dal 01/08/2023 ed Parte_2 Controparte_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Pioltello, via Botticelli 4;
2) condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al Controparte_1 punto che precede libero da persone e cose;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
e dell'importo di € Parte_1 Parte_2 Parte_2
9.796,48 per canoni di locazione e spese maturati sino al giugno 2025, oltre ai canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 175,50 per spese esenti ed € 4.040,00 per compensi professionali (di cui €
1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35127/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 10.53 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. LO CURTO GIOVANNI;
per parte resistente nessuno;
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
; dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35127/2025 promossa da:
C.F. ], Parte_2 C.F._1
[C.F. , Parte_1 C.F._2 entrambi con l'avv.to LO CURTO GIOVANNI,
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
-Dichiarare risolto per fatto e colpa del conduttore (C.F. Controparte_1
), residente in [...], il contratto di locazione C.F._3 per cui è causa per la morosità dello stesso e condannarlo all'immediato rilascio dell'unità immobiliare costituita da struttura commerciale/magazzino di circa mq 250, così catastalmente identificata: foglio 2, particella 246, sub. 701, Cat. C/1, rendita cat. Euro 617,73; foglio 2, particella 245, sub. 701, Cat. C/2, rendita cat. Euro 335,49, oggetto del contratto registrato in data 22/7/23 al n. 002810-serie 3T presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
-Dichiarare risolto per fatto e colpa del conduttore il contratto di locazione per cui è causa per gli inadempimenti di cui agli artt. 6 e 11 del contratto e condannarlo all'immediato rilascio dell'unità locata. -Condannare il Signor (C.F. ), residente in [...]C.F._3
Milano, Via Achille Feraboli n. 17, al pagamento in favore degli intimanti locatori della somma di euro 11.796,48 per canoni di locazione scaduti per i mesi da ottobre 2024 a giugno 2025, oltre ai canoni maturati e maturandi sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi di legge, oltre le spese come da nota allegata.
In via istruttoria: (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida la parte intimante adiva questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare Controparte_1 sita in Pioltello (MI), Via Botticelli n. 4, Milano, con contratto ad uso diverso avente decorrenza dal 01/08/2023; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal dall'ottobre 2024; che la morosità persisteva;
che, peraltro, l'immobile risultava destinato ad abitazione in violazione della destinazione contrattuale indicata come commerciale;
Chiedeva pertanto a norma degli artt. 6 e 11 del contratto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 24/09/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di ottobre 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione. Detta condotta integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (attesa la carenza di prova in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento) quanto dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui al contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso commerciale decorrente dal 01/08/2023 stipulato tra Parte_1
e e si è
[...] Parte_2 Controparte_1 risolto per inadempimento del conduttore ex artt. 1456 e 1453 Controparte_1
c.c..
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare l'immobile de Controparte_1 quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 9.796,48 per canoni di locazione e spese maturati sino la giugno 2025, oltre ai canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese della fase sommaria osno liquidate come da tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 35127/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento imputabile a il contratto di Controparte_1 locazione commerciale stipulato tra , Parte_1 [...]
e decorrente dal 01/08/2023 ed Parte_2 Controparte_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Pioltello, via Botticelli 4;
2) condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al Controparte_1 punto che precede libero da persone e cose;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
e dell'importo di € Parte_1 Parte_2 Parte_2
9.796,48 per canoni di locazione e spese maturati sino al giugno 2025, oltre ai canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 175,50 per spese esenti ed € 4.040,00 per compensi professionali (di cui €
1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati