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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 752/2021 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Ciabatti del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
Dott. (cod. fisc. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Fabio Cappelletti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, come da mandato allegato ex art. 83 c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO E CHIAMATO IN CAUSA
E
(cod. fisc. e p. i.v.a. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Rosati del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura allegata ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
[...]
(p.i.v.a , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso la medesima, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
PRIMA UDIENZA: 29/9/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 18/7/2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice: come da note scritte del 18/07/20251
Per il convenuto: come da note scritte del 18/07/20252 Cont Per la chiamata in causa : come da note scritte del 17/07/20253
Per la chiamata in causa : come da note scritte del 17/07/2025 e da Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Prato, il Dott. e la al fine di sentire accertata Controparte_1 Controparte_2
e dichiarata la loro responsabilità nella causazione delle lesioni patite oltre che pronunciata la
1“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed all'esito dell'espletata istruttoria, in accoglimento della domanda proposta ed in relazione a quanto Controparte_ esposto da parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e della Controparte_2
nella causazione delle lesioni patite dalla IG.ra come accertate documentalmente ed
[...] Parte_1 emerse in sede di consulenza d'ufficio, e per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice nella misura di cui all'esito delle risultanze della Consulenza Tecnica Collegiale depositata in atti, ivi comprendendo il danno non patrimoniale, il pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, patiti dall'attrice, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre alla ripetizione della somma di euro 38,00 quale prezzo versato per la prestazione eseguita, e così per il totale già indicato, ovvero nella misura risultante all'esito delle risultanze peritali e comunque nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, oltre al rimborso per le spese sostenute per il procedimento di mediazione tempestivamente instaurato;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Il sottoscritto procuratore della parte attrice chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.” 2“In via principale: Disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidando l'incarico a un nuovo collegio peritale che possa procedere a una nuova e completa valutazione della fattispecie, nel pieno rispetto del contraddittorio e sulla base di tutta la documentazione clinica rilevante. In via subordinata: nella denegata ipotesi di Per mancato accoglimento della richiesta di rinnovo, si chiede di richiamare i CCTTUU Dott. e Dott. a Per_2 chiarimenti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., fissando apposita udienza alla presenza dei Consulenti Tecnici di Parte, al fine di discutere collegialmente le criticità evidenziate e ottenere le delucidazioni necessarie. In via ulteriormente subordinata: Ci si riporta integralmente a tutte le domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, con sin d'ora richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.” 3“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:- in tesi, rigettare la domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio dalla IG.ra nei confronti anche di perché del tutto infondata in punto sia di an che Parte_1 Controparte_2 di preteso quantum risarcitorio;
- in subordine e denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, nei confronti anche di della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in via solidale, Controparte_2 condannare il Dott. in accoglimento di domanda riconvenzionale trasversale che si propone Controparte_1 espressamente nei suoi confronti quale ulteriore convenuto nel presente giudizio, a manlevare e tenere
[...] indenne, in misura integrale o comunque nella misura corrispondente alle esclusive e prevalenti colpe CP_2 e responsabilità del predetto professionista sanitario convenuto ed anche in via di regresso, dalle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attrice e, quindi, a pagare e rifondere a a titolo di manleva, Controparte_2 rivalsa e regresso, tutte quelle somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata a corrispondere in via risarcitoria, anche in solido, in favore della IG.ra per capitale, rivalutazione, interessi, spese e Parte_1 quant'altro. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge.”. 4“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, - In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione anche nei confronti della e per l'effetto disporre la rinnovazione della mediazione nei confronti di tutte le Controparte_3 parti del presente giudizio, a carico di parte attrice;
- In tesi, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del dott. nonché quelle che fossero eventualmente proposte nei suoi confronti da qualunque altra CP_1 parte processuale, perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- In ipotesi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti del dott. dichiarare CP_1 [...] tenuta a manlevare il dott. nei limiti ed in proporzione alla sua effettiva responsabilità, e CP_4 CP_1 comunque entro i limiti di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa”.
Pag. 2 di 19 conseguenziale loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in Euro
51.617,75, comprensiva di danno non patrimoniale, pregiudizio biologico, morale ed esistenziale e spese mediche sostenute, nonché della somma di Euro 38,00 quale prezzo versato per la prestazione eseguita a titolo di ripetizione somma.
A fondamento delle domande deduceva, in fatto: -di avere patito, da tempo, di saltuari episodi di dolori addominali, specie in occasione di eccessi alimentari, con peggioramento dalla seconda parte dell'anno 2019; - che a fronte di questo peggioramento, il medico curante, dopo una cura farmacologica risultata priva di effetti, disponeva accertamenti diagnostici;
- che in data
3/1/2020 veniva eseguita una colonscopia completa con contestuale biopsia;
- che durante l'esame, eseguito presso la dal Dott. essa aveva avvertito Controparte_2 Controparte_1 forte dolore, con la sensazione di “sentire strappare qualcosa all'interno dell'addome”; - che al termine dell'esame le veniva consigliato di eseguire una TC all'addome, anche se il referto non riportava evidenza di particolari problematiche o indicazioni su particolari condotte da tenere, né era presente l'etichetta di tracciabilità della pinza utilizzata durante l'esame; - che poche ore dopo l'esame aveva accusato pesantezza, dolore al fianco ed alla fossa iliaca sinistra con sensazione di gorgoglio locale;
- che la TC successivamente eseguita aveva evidenziato presenza di microbolle libere in ipocondrio sinistro, pertanto la stessa veniva ricoverata d'urgenza il giorno stesso della riconsegna della risposta (11/1/2020) presso il reparto di medicina dell'ospedale di Prato;
- che in data 16/1/2020 dopo avere eseguito terapia analgesica e antidolorifica, veniva dimessa;
- che tuttavia, dopo alcuni giorni, pativa nuovamente aumento della sintomatologia dolorosa pertanto veniva nuovamente ricoverata, questa volta nel reparto di chirurgia, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di emicolectomia sinistra laparoscopica, con asportazione di una parte di intestino;
- che ciò era stato causato dalla perforazione patita in conseguenza dell'esame di endoscopia effettuato dal convenuto Dott.
- che le cause della perforazione erano collegate o all'utilizzo di un accessorio non CP_1 idoneo ovvero all'uso improprio dello stesso;
- che in particolare era possibile che al momento del prelievo bioptico fosse stata raggiunta la “sierosa viscerale”, e dunque la parete del colon era stata trapassata fino alla sierosa dalla pinza per biopsia dell'operatore, della quale non era comunque nota la tipologia, mancando la l'etichetta adesiva, attestante il tipo di pinza utilizzato e la procedura di sterilizzazione;
- che pertanto risultava evidente la correlazione causale fra la procedura endoscopica scorretta e la lesione colica foriera dei disturbi e la necessità di intervenire chirurgicamente asportando parte del colon a sinistra;
- che aveva quindi riportato un danno da inabilità temporanea dal 3/1/2020 al 6/3/2020, e da invalidità permanente nella misura
Pag. 3 di 19 almeno del 10%; - che la procedura di mediazione avviata avanti all'Organismo di
Conciliazione Forense di Prato aveva avuto esito negativo. In diritto osservava che: - i convenuti erano tenuti a rispondere dei danni cagionati sia sotto il profilo di responsabilità contrattuale per inesatta esecuzione della prestazione pattuita, sia a titolo di responsabilità aquiliana stante la lesione colposa del bene salute;
- che in particolare anche la struttura sanitaria risultava responsabile per inadempimento direttamente ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come indirettamente per fatto dell'ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. In punto di quantificazione del danno, chiedeva la liquidazione della somma di Euro 34.286,50 per danno biologico, Euro
17.143.25 per danno morale (pari al 50%) ed Euro 150,00 per spese mediche ed infine Euro
38,00 per il prezzo pagato per una prestazione mal eseguita. Concludeva, pertanto, per la condanna dei convenuti al pagamento delle indicate somme, in solido fra loro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/9/2021, si costituiva in giudizio il
Dott. per respingere e contestare integralmente, in fatto ed in diritto, il Controparte_1 contenuto dell'atto di citazione, ritenendo del tutto indimostrata la sussistenza dei profili di responsabilità a suo carico in relazione ai danni lamentati -danni di cui contestava la natura ed entità- nonché, l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra gli stessi e la propria condotta. In particolare, osservava: -che la propria asserita responsabilità non poteva essere ritenuta provata sulla scorta della mera consulenza tecnica di parte, non risultando neppure depositate le cartelle cliniche relative all'intervento chirurgico subito, né alcun referto medico;
- che l'eventuale responsabilità del Dott. era da inquadrarsi nell'ambito extracontrattuale;
- che con la CP_1
Legge Gelli, il legislatore aveva inteso ricomprimere i limiti della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria attuando all'art. 7 un “doppio binario”, e sancendo, così, in modo netto, la responsabilità di tipo contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale, invece, per i medici (con conseguente ribaltamento dell'onere della prova), sia che essi svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia che siano in rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
- che, affinché possa considerarsi sussistente una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno patito dalla parte lesa, è necessaria l'esistenza di un nesso di causalità, di un rapporto di causa/effetto, tra il fatto illecito e l'evento lesivo da esso scaturito;
- che nel caso di specie tali elementi mancavano del tutto, atteso che l'atto di citazione non forniva alcuna specifica prova sul punto, né il contenuto della domanda avanzata consentiva di accertare eventualmente il profilo di danno evidenziato;
- che durante la procedura di endoscopia non si erano verificate complicanze di alcun genere, e la paziente aveva sempre
Pag. 4 di 19 mantenuto un grado di tollerabilità “buono”, senza che i parametri vitali si fossero alternati cosa che sarebbe successa in presenza del forte dolore dalla stessa lamentato;
- che l'attrice non si trovava affatto in condizioni di perfetta salute, in quanto per sua stessa ammissione soffriva da tempo di episodi di dolore addominale che dal 2019 aveva subito un peggioramento, tanto che il medico curante aveva prescritto una colonscopia;
- che lo stesso aveva informato la paziente della situazione a livello della flessura colica sinistra consigliandole, in caso di negatività della biopsia, l'esecuzione senza urgenza di un esame TC per escludere ogni altro tipo di patologia che avrebbe potuto spiegare la sintomatologia;
- che in effetti, in data in data 8 gennaio 2020, ovvero dopo ben 5 giorni dall'esame, veniva eseguita anche la TC addome, evidentemente al fine di “seguire” i consigli del professionista;
- che infatti l'attrice si presentava a ritirare l'esame (non urgente in data 11 gennaio 2020) in pieno benessere e la stessa TC di controllo, eseguita in pronto soccorso dimostrava quadro invariato rispetto al precedente, indice di una problematica che era lì da tempo e non in evoluzione;
- che dunque, il quadro patologico dell'attrice evidenziava un quadro infiammatorio persistente da tempo e/o che in ogni caso il dolore lamentato fosse da ricondurre all'infiammazione cronica e non ad una perforazione;
- che l'ipotesi accusatoria formulata dall'attrice era inverosimile anche alla luce del fatto che, se così fosse stato, non solo non sarebbe stato prelevato alcun campione, ma la perforazione sarebbe stata macroscopica “da lacerazione” della parete;
- che, dunque, poteva escludersi ogni sua responsabilità; - che, con riferimento poi alla mancata allegazione dell'etichetta di tracciabilità, rilevava come tale onere incombesse eventualmente sulla struttura e non al medico esecutore dell'esame e pertanto, dei danni eventuali riconducibili a tale omissione il Dott. non CP_1 poteva essere chiamato a rispondere;
- che la domanda veniva contestata anche sotto il profilo della quantificazione, risultando quanto richiesto smisurato ed eccessivo;
- che, ferme le contestazioni in ordine alle eventuali (e tutte da provare) proprie dirette responsabilità nei fatti dedotti dall'attrice, intendeva comunque chiamare in giudizio la compagnia Controparte_3
con la quale aveva sottoscritto regolare polizza professionale, per essere da quest'ultima
[...] manlevato dalla domanda promossa dalla IG.ra . Concludeva, pertanto, Pt_1 preliminarmente, per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, e, nel merito, in tesi, per il rigetto della domanda attorea, in subordine, per la riduzione del quantum dovuto in caso di accoglimento della domanda e, in ogni caso, per la condanna del terzo chiamato a tenere indenne e manlevare esso professionista di quanto fosse tenuto a corrispondere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/9/2021, si costituiva altresì in giudizio la quale eccepiva: - l'infondatezza -nell'an e nel quantum- della Controparte_2
Pag. 5 di 19 domanda di parte attrice, evidenziando essere onere del paziente che si assuma danneggiato dedurre la sussistenza di un inadempimento rilevante ai fini di tale responsabilità, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite n°
577/2008; - che in particolare, l'attrice non aveva allegato, né fornito, elementi di prova idonei a dimostrare l'affermata e non corretta esecuzione della prestazione sanitaria di endoscopia diagnostica ricevuta presso la struttura di né l'affermata perforazione CP_2 dell'intestino nel corso di detta prestazione, nonché la affermata correlazione causale, secondo il criterio del "più probabile che non”, tra l'esecuzione della stessa, la suddetta presunta perforazione, i “disturbi” di salute successivamente lamentati dalla predetta attrice e la riferita asportazione di una parte dell'intestino; - che non era stata prodotta la documentazione medico sanitaria refertante l'insorgenza di una perforazione intestinale a seguito dell'esecuzione dell'esame colonscopico, né la cartella clinica ospedaliera dell'intervento chirurgico di emicolectomia al quale la IG.ra si sarebbe dovuta necessariamente sottoporre in Pt_1 conseguenza della asserita lesione jatrogena subita nel corso di detto esame;
- che dunque poteva affermarsi: a) nessun colpevole inadempimento medico sanitario, o di qualsivoglia altra natura, poteva essere fondatamente ritenuto sussistente in ordine alla prestazione sanitaria di endoscopia diagnostica fornita alla IG.ra , previa, peraltro, corretta acquisizione del Pt_1 consenso informato della medesima e completa informativa resagli in ordine alla natura, allo svolgimento ed alle eventuali complicanze dell'esame alla quale la stessa si stava sottoponendo, come documentalmente risultante dalla relativa Cartella Clinica;
b) era del tutto insussistente la responsabilità medico-sanitaria come invocata;
c) le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice erano infondate e meritavano rigetto. Conclusivamente rilevava che, in base al quadro clinico della IG.ra così come risultante dalla stessa relazione peritale allegata all'atto di Pt_1 citazione, la paziente presentava una patologia infiammatoria cronica di una parte del colon, in atto già da mesi prima dell'esame colonscopico del 3/1/2020 e perdurata anche successivamente ad esso, e che dunque la necessità di sottoporla ad un intervento di emicolectomia, di estensione e portata senza dubbio eccessive per una microperforazione da ago della pinza bioptica, trovava piuttosto ragione nella necessità di risolvere chirurgicamente tale recrudescente patologia mediante l'asportazione della parte del colon ammalorata. Contestava, poi la domanda, anche sotto il profilo della quantificazione, sia con riferimento ai postumi permanenti che con riguardo alla durata dell'invalidità temporanea, nonché alla richiesta personalizzazione del danno e riconoscimento del danno morale, rilevando l'esorbitanza della somma richiesta per complessivi
Euro 51.579,75. In ipotesi di denegato accoglimento della domanda attorea, formulava domanda
Pag. 6 di 19 riconvenzionale trasversale di manleva e di rivalsa;
in particolare argomentava che, secondo la prospettazione attorea, alcuna specifica contestazione era avanzata a carico di essa convenuta, e che pertanto ogni eventuale responsabilità in ordine alla non diligente, non perita e non conforme esecuzione della procedura endoscopica gravava unicamente sulla figura ed operato del Dott. il quale operava nella struttura in assoluta autonomia ed indipendenza in CP_1 ordine alle modalità tecniche ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni sanitarie;
evidenziava che il medico, in ipotesi di sua responsabilità sia per colpa grave o dolo sia per scarsa diligenza o colpa lieve, si era obbligato contrattualmente a tenere indenne e manlevare la CP_2 da ogni conseguenza pregiudizievole. Pertanto, per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la sussistenza di una tale responsabilità, formulava espressamente domanda riconvenzionale trasversale per la condanna dello a tenere indenne e manlevare la CP_1 [...]
dalle conseguenze della soccombenza e quindi a pagarle tutte quelle somme che CP_2 quest'ultima fosse eventualmente condannata a corrispondere in via risarcitoria solidale in favore dell'attrice.
Con decreto del 13/9/2021, il G.I., letta la comparsa della convenuta Controparte_2 contenente domanda riconvenzionale nei confronti di rilevato al contempo Controparte_1 come il convenuto avesse proposto domanda di chiamata del terzo compagnia CP_1 [...]
, e rilevato come in caso di “riconvenzionale trasversale”, quale quella di cui Controparte_3 alla richiesta svolta nei confronti del convenuto apparisse, alla luce della ermeneutica CP_1 sul punto (cfr . Cass. sez. III, 12/04/2011, n. 8315), preferibile l'utilizzo della chiamata in causa del terzo, autorizzava le chiamate in causa richieste, con ciò differendo l'udienza di prima comparizione al 8/2/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/1/2022 si costituiva, altresì, in giudizio , al fine di contestare integralmente la domanda spiegata nei Controparte_3 propri confronti. In particolare, eccepiva: - l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 in quanto nei propri confronti non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio previsto nelle controversie in materia di responsabilità medica;
- che la parte attrice non aveva in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio a proprio carico, così come imposto dall'articolo 2043 c.c., osservando che non era stata depositata la cartella clinica relativa al secondo ricovero subito dall'attrice al quale sarebbe seguita la necessità di intervento chirurgico;
- che, pertanto, nessuno degli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., per fondare la responsabilità extracontrattuale di un ipotetico soggetto danneggiante (erroneità della prestazione medica eseguita dal dott. avvenuta CP_1
Pag. 7 di 19 perforazione della parete intestinale durante l'esame colonscopico, correlazione eziologica tra l'esecuzione della colonscopia, asserita perforazione, sintomatologia successivamente lamentata dalla IG.ra e riferita asportazione chirurgica di una porzione di intestino) Pt_1 risultava integrato;
- che risultavano condivisibili tutte le argomentazioni difensive dispiegate dal convenuto Dott. finalizzate ad escludere una sua responsabilità in ordine al fatto CP_1 lamentato dall'attrice; - che, comunque, la domanda doveva essere contestata anche in punto di quantificazione, sia sotto il profilo dell'entità dei postumi permanente lamentati che relativamente all'invalidità temporanea, negando che potesse essere riconosciuto un danno non patrimoniale come personalizzazione ovvero come danno morale, richiamando orientamenti giurisprudenziali;
- che relativamente alla domanda di manleva avanzata dal Dott. CP_1 proprio assicurato, eccepiva che, ai sensi della polizza e segnatamente da quanto previsto dall'art. 5 della condizioni di assicurazione, nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti,
l'assicurazione era limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato anche in presenza di eventuali garanzie espressamente pattuite fra le parti (Dott. e in forza CP_1 CP_2 di un contratto inter partes;
- che in ogni caso anche la struttura sanitaria era responsabile del danno in misura del 50%, infatti secondo la più recente giurisprudenza in punto di rivalsa, nel rapporto interno (Cass. nr. 29001 del 20/10/2021), la responsabilità per danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, in forza dell'accettazione del rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. Concludeva, pertanto, in via principale per la declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, nel merito, in tesi, per il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del Dott. e di quelle CP_1 proposte nei suoi confronti da qualsiasi parte processuale;
in ipotesi denegata di eventuale accoglimento delle domande avanzate nei confronti del medico convenuto, per la declaratoria di di tenere indenne e manlevare il convenuto nei limiti ed in proporzione Controparte_3 della sua effettiva responsabilità e nei limiti di polizza.
A seguito della chiamata in causa contenente la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, veniva depositata comparsa di costituzione integrativa da parte di , il CP_2 Controparte_1 quale richiamando i precedenti scritti difensivi, insisteva nel contestare l'asserita e non provata sua responsabilità in relazione ai danni lamentati;
con riferimento, nello specifico, alla domanda di manleva, eccepiva la non opponibilità nei suoi confronti della scrittura privata prodotta in giudizio, non risultando la stessa né sottoscritta in ogni sua pagina né oggetto di apposita registrazione;
- che anche a voler considerare “valida” la scrittura privata prodotta in giudizio da
Pag. 8 di 19 ne eccepiva la nullità con riferimento alla clausola di cui all'art. 11 (rubricata CP_2
“Responsabilità – Rivalsa”), per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza della causa;
- che, infatti, con la detta previsione contrattuale, si faceva gravare sul medico convenuto ogni tipo di responsabilità per (genericamente) tutte le prestazioni professionali, con conseguente impossibilità di definire lo specifico contenuto dell'obbligo – in considerazione del fatto che l'attività del medico è notoriamente complessa e variegata – tale da rendere completamente vaga, in violazione dell'art. 1346 c.c., l'individuazione preventiva delle conseguenze patrimoniali dell'impegno assunto;
- che tale clausola determinava altresì un evidente squilibrio esclusivamente a favore della struttura sanitaria e senza alcun significativo interesse da parte del medico che, accettando una clausola di siffatta portata, si trovava ad assumere un obbligo senza alcun vantaggio diretto – non essendo previsto alcun corrispettivo specifico per l'impegno assunto;
- che infine, esso convenuto non poteva rispondere per eventuali danni causati per condotte attive e/o omissive proprie della struttura Sanitaria quali - a titolo meramente indicativo e non esaustivo – la mancata allegazione dell'etichetta di tracciabilità – onere, che incombeva eventualmente sulla struttura e non al medico esecutore dell'esame. Insisteva, pertanto per l'accoglimento della domanda di manleva.
Con comparsa di costituzione e risposta integrativa depositata in data 7/2/2022,
[...] si associava, facendole proprie, alle difese ed eccezioni del Dott. Controparte_3 CP_1 in ordine alla non opponibilità e/o nullità della scrittura privata prodotta dalla convenuta;
ribadiva che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea il Dott. CP_1 avrebbe potuto essere chiamato a rispondere solo in misura non superiore al 50%; precisava altresì che la domanda di manleva sollevata da in via di riconvenzionale CP_2 trasversale non poteva essere estesa ad essa compagnia assicuratrice, trattandosi di copertura assicurativa circoscritta alla sola porzione di responsabilità addebitabile al proprio assicurato, rimanendo irrilevante l'eventuale esistenza di una ulteriore forma di garanzia fra l'assicurato ed un terzo. Formulava pertanto le medesime conclusioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/1/2022.
Integrato il contraddittorio, e svolto con esito negativo il procedimento di mediazione disposto dal Giudice, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove orali (prova per testi), acquisizione della perizia medico legale espletata nel Processo Penale n° 1636/2020 RGNR e n°
3194/2020 RG GIP Prato e consulenza medico legale.
Pag. 9 di 19 Infine, conclusa l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/7/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto dell'avvenuto svolgimento del procedimento di mediazione -con esito negativo- per cui può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 28 del 2010
Passando al merito, le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
In virtù della L. n. 24 del 8 marzo 2017, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie de quo, la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
La differenza tra i due tipi di responsabilità comporta la diversa ripartizione dell'onere della prova: nelle azioni giudiziarie contro la struttura sanitaria il paziente dovrà dimostrare solo l'assunzione dell'obbligazione da parte dell'ospedale/struttura sanitaria ed il relativo inadempimento, mentre nelle azioni contro il medico (o il sanitario), invece, egli dovrà dimostrare non solo l'elemento oggettivo (condotta lesiva, evento dannoso e nesso di causalità tra i primi due), ma anche l'atteggiamento colposo del medico.
Nel caso di specie, la prova degli elementi fondanti può ritenersi adeguatamente raggiunta.
Fatto pacifico, oltre che documentato, è che sia sorto, tra la struttura e l'attrice, il rapporto obbligatorio per la prestazione sanitaria oggetto di giudizio (colonscopia), quanto agli esiti della stessa ed alle conseguenze, sotto il profilo risarcitorio, il Giudice osserva.
Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa dai professionisti nominati, Dott. (specialista in Medicina Legale) e (specialista Persona_3 Persona_4 in Chirurgia d'urgenza) è emerso che: -l'attrice, al momento della prestazione sanitaria ricevuta, presentava buone condizioni generali di salute, risultando affetta da generici disturbi intestinali con episodi di dolorabilità e gonfiore addominale, disturbi per i quali si era sottoposta alla colonscopia;
- l'accertamento strumentale sanitario (colonscopia) al quale la stessa fu sottoposta era indicato rispetto alla sintomatologia clinica lamentata ed adeguato in relazione alle leges artis e specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica;
- sussistono elementi di responsabiltà professionale a carico del dr. per verosimili manovre incongrue eseguite durante il suddetto Controparte_1
Pag. 10 di 19 accertamento diagnostico della colonscopia;
- in riferimento ai dati statistici riportati nelle considerazioni specialistiche precedenti e dedotti dalle linee guida e dalla letteratura, anche la semplice colonscopia può determinare una perforazione intestinale.
Quindi, secondo i CTU, alla luce del noto criterio civilistico del 'più probabile che non', in considerazione anche del tempo intercorso tra colonscopia ed esordio della sintomatologia, può ritenersi sussistente un verosimile nesso di causalità tra la condotta sanitaria del dr. e CP_1 la avvenuta perforazione intestinale, mentre va rigettata, perché improbabile, l'ipotesi prospettata dai CTP convenuti, cioè quella di una perforazione spontanea di un diverticolo, alla luce delle seguenti argomentazioni: a) alla colonscopia non risulta descritta la presenza di diverticoli, anzi il referto conclude “nessun'altra lesione endoscopicamente rilevabile a carico della mucosa colica e rettale esplorata”; b) i due esami TC addome il primo eseguito in data
8/1/2020 presso l'Istituto Aesthetic Medical Care di Prato e il secondo eseguito nel ricovero dal
11 al 16 gennaio 2020 presso l'Ospedale di Prato non menzionano la presenza di diverticoli;
c) il referto dell'intervento chirurgico non menziona la presenza di diverticoli;
d) nella richiesta di esame istologico della biopsia effettuata durante la colonscopia, evidentemente redatta allo stesso sanitario che ha eseguito l'esame, è testualmente riportato: “mucosa di tutto il colon e del retto nella norma;
solo a livello della flessura colica sinistra/discendente si apprezzano alcune aree di mucosa edematosa…” per cui lo stesso operatore della colonscopia non menziona la presenza di diverticoli;
e) l'esame anatomopatologico del segmento colico asportato non evidenzia la presenza di diverticoli. In ogni caso, rilevano i CTU, che non sono stati evidenziati nell'iter clinico altri fattori causali o concause precedenti concomitanti o sopravvenute atti a interrompere il nesso causale tra l'evento colonscopia con biopsia e le conseguenze successive.
A supporto di quanto rilevato dal Collegio peritale si pone la testimonianza resa dal Dott.
, (che ebbe in carico l'attrice nel proprio reparto dal 28/1/2020 al 4/2/2020 ed Testimone_1 eseguì l'intervento chirurgico) il quale ha dichiarato, testualmente: “Ritenni necessario intervenire per la presenza di aria libera in addome che, sulla base della Tc e di quanto riferito dalla signora, faceva ritenere la presenza di una perforazione, la cui causa era incerta. Escludo che tale perforazione potesse essere stata causata da una diverticolite complicata, cioè non aveva un diverticolo perforato. Preciso che la signora presentava una malattia diverticolare, ma l'intervento non l'ho eseguito per questo. L'intervento si è svolto nell'area interessata dalla colonscopia”.
Sulla scorta delle valutazioni espresse dagli ausiliari nominati nel presente procedimento, del valido criterio argomentativo usato e del corretto approccio metodologico applicato, le
Pag. 11 di 19 conclusioni raggiunte dal collegio peritale appaiono meritevoli di condivisione da parte di questo giudice;
non altrettanto le censure sollevate dai convenuti all'operato degli ausiliari, che non risulta in alcun modo frutto di mere opinioni personali, ma anzi frutto di un metodo di indagine scrupoloso e basato su criteri scientifici.
Si consideri in proposito quanto segue.
Le parti convenute hanno osservato:
-che il consulente avrebbe omesso di valutare adeguatamente le possibili concause dell'evento, quali le patologie preesistenti, ma nel rispondere al quesito n. 5) i consulenti hanno qualificato
“improbabile” una perforazione spontanea di un diverticolo e comunque hanno escluso fattori causali o “concause precedenti, concomitanti o sopravvenute” tali da interrompere il nesso causale tra l'evento colonscopia con biopsia e le conseguenze successive;
-che l'analisi del CTU sulla manovra bioptica apparirebbe superficiale ed illogica e che i consulenti avrebbero fondato il proprio convincimento su un'errata applicazione del principio di causalità, riducendolo ad una mera successione temporale degli eventi, ma nel rispondere al quesito n. 4) gli ausiliari hanno precisato che la verosimiglianza del nesso di causalità tra la condotta sanitaria del dr. e la avvenuta perforazione intestinale -in base al noto criterio CP_1 civilistico del “più probabile che non”- si ricava - in considerazione anche del tempo intercorso tra colonscopia ed esordio della sintomatologia- facendo riferimento 'ai dati statistici riportati nelle considerazioni specialistiche precedenti e dedotti dalle linee guida e dalla letteratura' secondo cui 'anche la semplice colonscopia può determinare una perforazione intestinale'.
Inoltre, nel rispondere alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, gli ausiliari hanno evidenziato che: -il referto dell'esame era gravemente carente sulla tipologia dello strumentario usato (pinza bioptica), sull'assenza del riferito dolore improvviso avuto dalla paziente, sui suggerimenti doverosi dopo l'esame quali esecuzione immediata della TC, l'alimentazione da tenere e dei controlli da effettuare, precisando che questi non sono “presupposti errati”, ma
“certezze ben documentate” che da sole dimostrano le rilevanti carenze della prestazione effettuata dai convenuti;
-erano stati presi in esame tutti gli elementi documentabili, ed in particolare le due TC e la testimonianza del chirurgo, che davano evidenza che il problema perforativo era avvvenuto a livello della fessura colica di sinistra, sede ove era stata eseguita la biopsia e non a livello del sigma, dove erano presenti alcune innocue estroflessioni diverticolari.
Il convenuto ha inoltre eccepito che l'elaborato peritale era privo di qualunque riferimento alla lettura scientifica, alle linee guida o alle buone pratiche cliniche accreditate in materia di colonscopia diagnostica ed operativa, mancando “un'analisi delle possibili complicanze della
Pag. 12 di 19 loro incidenza statistica e, soprattutto, delle procedure operative standard che devono essere adottate per prevenirle” e che non era stata fornita alcuna spiegazione eziopatogenetica circa la formazione delle "microbolle aeree" in peritoneo, né dimostrato il nesso causale tra queste e la fantomatica "manovra incongrua”.
Anche tali osservazioni risultano peraltro smentite: infatti dalla pagina 8 alla pagina 15 della loro realzione i consulenti trattano ampiamente tutti questi aspetti, richiamando anche letteratura specifica e le linee guida della Società Europea di Gatroenterologia (ESG) e della
Società Europea di Endoscopia Digestiva (ESGE), specificando anche le modalità tecniche e le condizioni che possono favorire la perforazione in corso anche della sola colonscopia diagnostica, nonché i suggerimenti comportamentali in caso di sospetta perforazione che dovrebbe attuare l'endoscopista e che invece nella specie non erano stati adottati. Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, hanno inoltre precisato che la formazione delle microbolle (peraltro erroneamente così definite dai CCTTPP, in quanto successivamente sono divenute bolle di dimensioni considerevoli fino a 4 x1,5cm) era stata causata dalla fuoriuscita di gas dal lume intestinale verso l'esterno, cioè in cavità addominale ed esattamente riportata la definizione di
“perforazione, correlata alla endoscopia digestiva”, secondo la Società Americana di
Gastroenterologia e la Società Europea di Gastroenterologia, ovvero: “il riscontro di gas o liquido gastroenterico al di fuori del tratto gastrointestinale o qualsiasi riscontro visibile di segno di perforazione durante l'esecuzione della procedura endoscopica.
Quindi i CTU hanno respinto le osservazioni dei CTP evidenziando che “il nesso di causa tra condotta sanitaria e lesioni è stato ammesso non solamente sulla base della sequenza temporale degli eventi, perchè oltre che al criterio temporale risultano soddisfatti anche tutti gli altri classici criteri medico legali richiesti, tra cui il criterio topografico, il criterio della efficienza lesiva potenziale e il criterio dell'esclusione (ritenendo le altre cause ipotizzabili che sono state accuratamente valutate più improbabili), giungendo ovviamente non ad un giudizio di certezza, ma comunque ad un giudizio di maggiore probabilità medico legale ritenendo l'errore professionale sanitario “più probabile che non”.
Quanto al rilievo di esser giunti a conclusioni diverse da quelle dei periti prof. e Persona_5 dr. nominati in sede di incidente probatorio nel procedimento penale apertosi Persona_6 in conseguenza della denuncia dell'attrice, i due consulenti opponevano di aver visionato la perizia sia nei rilievi anamnestico-clinici che nelle conclusioni medico legali, Persona_7 chiarendo che nell'ambito del procedimento penale, all'interno del quale la stessa era stata resa, notoriamente la valutazione del nesso di causa è più stringente, essendo richiesto un giudizio
Pag. 13 di 19 “oltre ogni ragionevole dubbio” anche in forza della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., principio che non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati – in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno – dalla diversa regola probatoria del «più probabile che non».
Al di là, poi, del diverso criterio di giudizio che regola il procedimento penale, va osservato che il Giudice civile non è obbligato a porre a fondamento della decisione quanto emerso dalle prove raccolte nel diverso processo. La Corte di Cassazione, ha infatti confermato che la consulenza tecnica svolta in un procedimento penale è utilizzabile anche nel giudizio civile risarcitorio, per cui il giudice civile può, ma non 'deve', porre a fondamento del proprio convincimento, potendone quindi discostarsene, anche prove formate in un diverso processo, purché ritualmente acquisite e discusse in contraddittorio tra le parti.
In definitiva va affermata la responsabilità, solidale, di entrambe le parti convenute, e dunque, sia del Dott. in quanto operatore sanitario che ha posto in essere la condotta lesiva, CP_1 che della struttura sanitaria, in ragione del provato inadempimento all'obbligazione complessa che la stessa è tenuta a fornire al paziente.
L'art. 7 della legge 24/2017 prevede, infatti, espressamente che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponda, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Peraltro, anche prima dell'intervento chiarificatore operato dalla legge (legge Parte_2
24/2017), secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in capo all'ente ospedaliero era ascrivibile una responsabilità di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati.
(V.Cass. 6689/2018).
Ferma, per quanto esposto, la solidarietà dei due convenuti nei confronti della danneggiata, nei rapporti interni, si reputa che la responsabilità debba ritenersi paritariamente ripartita tra loro, dovendosi escludere, nel caso di specie, la sussistenza di dolo o colpa grave del medico. A ciò consegue il reciproco diritto di rivalsa, in ragione del 50%, nell'ipotesi in cui uno dei due provveda, ex art. 1292 c.c., all'integrale pagamento della prestazione risarcitoria.
Pag. 14 di 19 In proposito si rileva che la S.C., in relazione a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della
L. , ha ripetutamente5 affermato che nel rapporto interno tra struttura sanitaria e Parte_3 medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria (50%), secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 co. 2 c.c. e dell'art. 2055 co. 3 c.c., precisando che anche in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50%, perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. La deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità sarebbe ammissibile soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria.
Tali principi, a parere del giudicante, rispecchiano e sono compatibili con la generale finalità della Legge Gelli-Bianco di tutelare gli operatori sanitari, eliminando il rischio di un'azione di rivalsa senza limiti da parte della struttura nei confronti del medico e, quindi, sono da ritenere applicabili anche nel vigore della legge 24/2017.
Nel caso di specie la convenuta struttura sanitaria non ha fornito siffatta Controparte_2 prova di una assorbente condotta anomala da parte del medico, non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, ma anzi, nel costituirsi in giudizio, ha espressamente negato la sussistenza di condotte sanitarie dannose.
Né ad una soluzione diversa può condurre la previsione contrattuale di cui all'articolo 11 del contratto intercorrente fra e Dott. (posta a fondamento della Controparte_2 CP_1 domanda 'trasversale' proposta dalla struttura nei confronti del medico) nella quale veniva previsto che il professionista si assumeva la piena responsabilità del proprio operato, obbligandosi a tenere indenne e manlevare la da ogni conseguenza Controparte_2
Pag. 15 di 19 pregiudizievole derivante da contestazioni e/o irregolarità di qualsivoglia tipo, direttamente e indirettamente connesse all'esecuzione dell'incarico e delle prestazioni sanitarie oggetto del contratto, anche se rese in favore di pazienti personali all'interno di da CP_2 chiunque fatte valere in ogni sede, stragiudiziale, di mediazione, di conciliazione, di negoziazione assistita, di arbitrato, giudiziale ed amministrativa, con la precisazione che la detta manleva era formulata sia con riferimenti ai casi di eventuale responsabilità per colpa grave o dolo, sia ai casi di responsabilità per scarsa diligenza e/o colpa lieve.
Siffatta previsione va, infatti, considerata nulla, in quanto obbligando il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte “da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da contestazioni e/o irregolarità di qualsivoglia tipo, direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione dell'incarico e delle prestazioni oggetto del contratto” non è idoneo ad individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura possono essere le più varie, per durata, contenuto e modalità. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Va inoltre rilevata la nullità di tale previsione contrattuale anche per carenza di causa: si realizza, infatti, uno squilibrio in favore della struttura risultando, tale patto, unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte. Esso quindi non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322
c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
Infine si realizzerebbe un contrasto non solo con l'interpretazione che viene data dell'art. 1228
c.c., ma anche, come sopra evidenziato, con la ratio e con le disposizioni della legge 24 del
2017. Attraverso la pattuizione della clausola di manleva, infatti, le parti potrebbero, seppure indirettamente, vanificare il regime del c.d. doppio binario, poiché il professionista, responsabile ex art. 2043 c.c., tornerebbe, in virtù delle previsioni del contratto di manleva, a rispondere, sia pur effetto del patto, e nell'ambito di un rapporto interno di garanzia medico- struttura, in via “mediatamente” contrattuale.
Pertanto, e conclusivamente, se nei confronti del paziente entrambi i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, all'integrale risarcimento nei confronti della parte attrice, nel riparto interno ciascuno sarà tenuto in ragione del 50%.
Con la conseguenza che, qualora la struttura sanitaria venisse escussa per intero dall'attrice, per effetto della presente sentenza, la struttura potrebbe rivalersi su professionista per il recupero del
Pag. 16 di 19 50% corrisposto. E viceversa, in caso di escussione per l'intero nei confronti del medico, questi potrebbe rivalersi sulla struttura per il 50%.
Passando poi alla quantificazione del danno, va fatta nelle specie applicazione della previsione di cui alla Legge Gelli (art. 7, co. 4, L. 24/2017), la quale prevede che i danni da responsabilità medica siano risarciti secondo gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e segnatamente i danni micropermanenti (1-9%) secondo l'art. 139. Infatti, la Nuova Tabella Unica Nazionale, introdotta con il D.p.r. 12/2025, si applica infatti soltanto ai sinistri avvenuti successivamente alla sua data di entrata in vigore (dal 15°giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.) ed in ogni caso l'ambito applicativo concerne le menomazioni di non lieve entità e, quindi, con postumi permanenti superiori al 9%.
Tenuto conto che l'attrice risulta avere riportato, alla luce della CTU depositata, una compromissione, a carattere permanente, del 5% quali postumi invalidanti permanenti e del 1-
2% quale danno fisiognomico, rappresentato dalle cicatrici addominali conseguenti all'intervento di emicolectomia, il danno può essere quantificato come segue:
-danno da invalidità permanente (5%+1,5%), 56 anni = Euro 8.716,36;
-danno da invalidità temporanea (13 giorni al 100%, 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%) = Euro1.783,72.
E così in totale Euro 10.497,08, con la precisazione che, per la liquidazione è stata applicata la tabella aggiornata al D.M. 15/07/2025, atteso che la liquidazione del danno deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e dunque della sentenza, e non al momento del fatto illecito (V. Cass. Ord. n. 19229/2022).
Devono altresì essere rimborsate all'attrice le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal
CTU per l'importo di Euro 107,00 (accertamento TAC addominale eseguito in data 8/1/2020).
Alla attrice deve essere anche rimborsata la somma di Euro 38,00, corrispondente al ticket pagato per la prestazione per cui è causa.
Il Giudice reputa di non dover riconoscere, invece, alcuna somma a titolo di danno morale, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova6 delle asserite conseguenze traumatiche subite, che,
Pag. 17 di 19 peraltro, non risultano neppure specificatamente descritte, salvo il riferimento ad una generica incapacità di accettare il peggioramento del proprio aspetto estetico. Pertanto la relativa richiesta va disattesa, dovendosi ritenere il danno estetico compreso e ristorato dal (come sopra) liquidato danno biologico.
Pertanto i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento, nei confronti dell'attrice della somma complessiva di Euro 10.642,08.
Tale somma, avendo il Giudice fatto applicazione delle più recenti tabelle valutative del danno non è soggetta a rivalutazione, ma deve essere maggiorata dei soli interessi corrispettivi -al tasso di cui al quarto comma dell'articolo 1284 c.c.- dalla data della presente sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché degli interessi legali di natura compensativa, calcolati sulla somma ottenuta mediante devalutazione alla data del sinistro e successiva rivalutazione anno per anno fino alla data odierna, applicando il tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c, dalla data del fatto generatore del danno (13/1/2019) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale ed il tasso di cui al quarto comma dell'articolo 1284 c.c. dalla data della domanda ad oggi.
Passando poi alla domanda spiegata dal Dott. nei confronti di CP_1 Controparte_3
e volta ad essere tenuto indenne da questa per tutto quanto fosse tenuto a corrispondere
[...] all'attrice a titolo di capitale, interessi e spese, va dato atto che risulta pacifico e documentalmente dimostrato che questi aveva stipulato con la polizza n. 71 Controparte_4
30519ZJ, volta a garantire la copertura assicurativa. La copertura assicurativa e l'operatività della polizza non è stata contestata, avendo osservato che la copertura di Controparte_3 polizza non poteva operare relativamente all'azione di rivalsa esercitata, con domanda riconvenzionale trasversale della convenuta tuttavia la parte convenuta, Controparte_2 anche nella propria comparsa conclusionale, ha avanzato domanda di manleva per le sole somme che fosse eventualmente condannata a pare nei confronti dell'attrice e non nei confronti della coobbligata solidale.
Pertanto, la domanda di manleva, per come formulata dal convenuto dott. va accolta e CP_1 va condannata a tenere indenne e manlevare il Dott. Controparte_3 Controparte_1 per le somme che questi sarà tenuto a versare all'attrice a titolo di capitale, interessi e spese.
Le spese della CTU medico legale, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri di legge, quale compenso globale del Collegio peritale, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti,
Pag. 18 di 19 Le spese di lite delle parti in causa seguono in criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Alla parte attrice sono dovute le sole spese legali di avvio della mediazione maggiorate del 20% per il secondo tentativo, essendosi conclusi, entrambi i procedimenti al primo incontro;
nulla per le spese vive (di mediazione) in quanto non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva:
- accertata la responsabilità solidale e paritaria del dott. e della Controparte_1 Controparte_2 nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa,
[...]
-determinato il danno non patrimoniale in complessivi € 10.642,08,
- condanna il dott. e in solido tra loro, a risarcire ad Controparte_1 Controparte_2 il complessivo importo di € 10.642,08, oltre interessi come determinati in Parte_1 parte motiva;
-condanna a tenere indenne il dott. di quanto questo Controparte_3 Controparte_1 è tenuto a risarcire all'attrice, anche per quanto attiene alle spese legali, nel rispetto del massimale di polizza e con le franchigie pattuite;
- condanna, il dott. e a rimborsare alla attrice le spese del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00 per compensi di lite, € 529,20 per compensi di mediazione oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge, nonché € 545,00 per anticipazioni (CUF e marca iscrizione), € 2.440,00 per spese di CTP, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
-compensa integralmente le spese tra e Controparte_1 Controparte_3
- pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in via solidale e coperte da manleva, in misura del 50%, da parte della Compagnia
[...] in favore di CP_3 Controparte_1
-rigetta ogni altra domanda.
Così deciso.
Prato, 9/12/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 V. tra le altre, Cass. n. 28987/2019, Cass. 34156/2023 6 La Corte di Cassazione (V. Ord. n. 30461/2024) ha infatti affermato che: “il principio di diritto secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile … è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 752/2021 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Ciabatti del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
Dott. (cod. fisc. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Fabio Cappelletti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, come da mandato allegato ex art. 83 c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO E CHIAMATO IN CAUSA
E
(cod. fisc. e p. i.v.a. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Rosati del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura allegata ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
[...]
(p.i.v.a , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso la medesima, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
PRIMA UDIENZA: 29/9/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 18/7/2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice: come da note scritte del 18/07/20251
Per il convenuto: come da note scritte del 18/07/20252 Cont Per la chiamata in causa : come da note scritte del 17/07/20253
Per la chiamata in causa : come da note scritte del 17/07/2025 e da Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Prato, il Dott. e la al fine di sentire accertata Controparte_1 Controparte_2
e dichiarata la loro responsabilità nella causazione delle lesioni patite oltre che pronunciata la
1“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed all'esito dell'espletata istruttoria, in accoglimento della domanda proposta ed in relazione a quanto Controparte_ esposto da parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e della Controparte_2
nella causazione delle lesioni patite dalla IG.ra come accertate documentalmente ed
[...] Parte_1 emerse in sede di consulenza d'ufficio, e per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice nella misura di cui all'esito delle risultanze della Consulenza Tecnica Collegiale depositata in atti, ivi comprendendo il danno non patrimoniale, il pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, patiti dall'attrice, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre alla ripetizione della somma di euro 38,00 quale prezzo versato per la prestazione eseguita, e così per il totale già indicato, ovvero nella misura risultante all'esito delle risultanze peritali e comunque nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, oltre al rimborso per le spese sostenute per il procedimento di mediazione tempestivamente instaurato;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Il sottoscritto procuratore della parte attrice chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.” 2“In via principale: Disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidando l'incarico a un nuovo collegio peritale che possa procedere a una nuova e completa valutazione della fattispecie, nel pieno rispetto del contraddittorio e sulla base di tutta la documentazione clinica rilevante. In via subordinata: nella denegata ipotesi di Per mancato accoglimento della richiesta di rinnovo, si chiede di richiamare i CCTTUU Dott. e Dott. a Per_2 chiarimenti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., fissando apposita udienza alla presenza dei Consulenti Tecnici di Parte, al fine di discutere collegialmente le criticità evidenziate e ottenere le delucidazioni necessarie. In via ulteriormente subordinata: Ci si riporta integralmente a tutte le domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, con sin d'ora richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.” 3“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:- in tesi, rigettare la domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio dalla IG.ra nei confronti anche di perché del tutto infondata in punto sia di an che Parte_1 Controparte_2 di preteso quantum risarcitorio;
- in subordine e denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, nei confronti anche di della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in via solidale, Controparte_2 condannare il Dott. in accoglimento di domanda riconvenzionale trasversale che si propone Controparte_1 espressamente nei suoi confronti quale ulteriore convenuto nel presente giudizio, a manlevare e tenere
[...] indenne, in misura integrale o comunque nella misura corrispondente alle esclusive e prevalenti colpe CP_2 e responsabilità del predetto professionista sanitario convenuto ed anche in via di regresso, dalle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attrice e, quindi, a pagare e rifondere a a titolo di manleva, Controparte_2 rivalsa e regresso, tutte quelle somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata a corrispondere in via risarcitoria, anche in solido, in favore della IG.ra per capitale, rivalutazione, interessi, spese e Parte_1 quant'altro. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge.”. 4“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, - In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione anche nei confronti della e per l'effetto disporre la rinnovazione della mediazione nei confronti di tutte le Controparte_3 parti del presente giudizio, a carico di parte attrice;
- In tesi, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del dott. nonché quelle che fossero eventualmente proposte nei suoi confronti da qualunque altra CP_1 parte processuale, perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- In ipotesi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti del dott. dichiarare CP_1 [...] tenuta a manlevare il dott. nei limiti ed in proporzione alla sua effettiva responsabilità, e CP_4 CP_1 comunque entro i limiti di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa”.
Pag. 2 di 19 conseguenziale loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in Euro
51.617,75, comprensiva di danno non patrimoniale, pregiudizio biologico, morale ed esistenziale e spese mediche sostenute, nonché della somma di Euro 38,00 quale prezzo versato per la prestazione eseguita a titolo di ripetizione somma.
A fondamento delle domande deduceva, in fatto: -di avere patito, da tempo, di saltuari episodi di dolori addominali, specie in occasione di eccessi alimentari, con peggioramento dalla seconda parte dell'anno 2019; - che a fronte di questo peggioramento, il medico curante, dopo una cura farmacologica risultata priva di effetti, disponeva accertamenti diagnostici;
- che in data
3/1/2020 veniva eseguita una colonscopia completa con contestuale biopsia;
- che durante l'esame, eseguito presso la dal Dott. essa aveva avvertito Controparte_2 Controparte_1 forte dolore, con la sensazione di “sentire strappare qualcosa all'interno dell'addome”; - che al termine dell'esame le veniva consigliato di eseguire una TC all'addome, anche se il referto non riportava evidenza di particolari problematiche o indicazioni su particolari condotte da tenere, né era presente l'etichetta di tracciabilità della pinza utilizzata durante l'esame; - che poche ore dopo l'esame aveva accusato pesantezza, dolore al fianco ed alla fossa iliaca sinistra con sensazione di gorgoglio locale;
- che la TC successivamente eseguita aveva evidenziato presenza di microbolle libere in ipocondrio sinistro, pertanto la stessa veniva ricoverata d'urgenza il giorno stesso della riconsegna della risposta (11/1/2020) presso il reparto di medicina dell'ospedale di Prato;
- che in data 16/1/2020 dopo avere eseguito terapia analgesica e antidolorifica, veniva dimessa;
- che tuttavia, dopo alcuni giorni, pativa nuovamente aumento della sintomatologia dolorosa pertanto veniva nuovamente ricoverata, questa volta nel reparto di chirurgia, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di emicolectomia sinistra laparoscopica, con asportazione di una parte di intestino;
- che ciò era stato causato dalla perforazione patita in conseguenza dell'esame di endoscopia effettuato dal convenuto Dott.
- che le cause della perforazione erano collegate o all'utilizzo di un accessorio non CP_1 idoneo ovvero all'uso improprio dello stesso;
- che in particolare era possibile che al momento del prelievo bioptico fosse stata raggiunta la “sierosa viscerale”, e dunque la parete del colon era stata trapassata fino alla sierosa dalla pinza per biopsia dell'operatore, della quale non era comunque nota la tipologia, mancando la l'etichetta adesiva, attestante il tipo di pinza utilizzato e la procedura di sterilizzazione;
- che pertanto risultava evidente la correlazione causale fra la procedura endoscopica scorretta e la lesione colica foriera dei disturbi e la necessità di intervenire chirurgicamente asportando parte del colon a sinistra;
- che aveva quindi riportato un danno da inabilità temporanea dal 3/1/2020 al 6/3/2020, e da invalidità permanente nella misura
Pag. 3 di 19 almeno del 10%; - che la procedura di mediazione avviata avanti all'Organismo di
Conciliazione Forense di Prato aveva avuto esito negativo. In diritto osservava che: - i convenuti erano tenuti a rispondere dei danni cagionati sia sotto il profilo di responsabilità contrattuale per inesatta esecuzione della prestazione pattuita, sia a titolo di responsabilità aquiliana stante la lesione colposa del bene salute;
- che in particolare anche la struttura sanitaria risultava responsabile per inadempimento direttamente ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come indirettamente per fatto dell'ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. In punto di quantificazione del danno, chiedeva la liquidazione della somma di Euro 34.286,50 per danno biologico, Euro
17.143.25 per danno morale (pari al 50%) ed Euro 150,00 per spese mediche ed infine Euro
38,00 per il prezzo pagato per una prestazione mal eseguita. Concludeva, pertanto, per la condanna dei convenuti al pagamento delle indicate somme, in solido fra loro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/9/2021, si costituiva in giudizio il
Dott. per respingere e contestare integralmente, in fatto ed in diritto, il Controparte_1 contenuto dell'atto di citazione, ritenendo del tutto indimostrata la sussistenza dei profili di responsabilità a suo carico in relazione ai danni lamentati -danni di cui contestava la natura ed entità- nonché, l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra gli stessi e la propria condotta. In particolare, osservava: -che la propria asserita responsabilità non poteva essere ritenuta provata sulla scorta della mera consulenza tecnica di parte, non risultando neppure depositate le cartelle cliniche relative all'intervento chirurgico subito, né alcun referto medico;
- che l'eventuale responsabilità del Dott. era da inquadrarsi nell'ambito extracontrattuale;
- che con la CP_1
Legge Gelli, il legislatore aveva inteso ricomprimere i limiti della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria attuando all'art. 7 un “doppio binario”, e sancendo, così, in modo netto, la responsabilità di tipo contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale, invece, per i medici (con conseguente ribaltamento dell'onere della prova), sia che essi svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia che siano in rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
- che, affinché possa considerarsi sussistente una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno patito dalla parte lesa, è necessaria l'esistenza di un nesso di causalità, di un rapporto di causa/effetto, tra il fatto illecito e l'evento lesivo da esso scaturito;
- che nel caso di specie tali elementi mancavano del tutto, atteso che l'atto di citazione non forniva alcuna specifica prova sul punto, né il contenuto della domanda avanzata consentiva di accertare eventualmente il profilo di danno evidenziato;
- che durante la procedura di endoscopia non si erano verificate complicanze di alcun genere, e la paziente aveva sempre
Pag. 4 di 19 mantenuto un grado di tollerabilità “buono”, senza che i parametri vitali si fossero alternati cosa che sarebbe successa in presenza del forte dolore dalla stessa lamentato;
- che l'attrice non si trovava affatto in condizioni di perfetta salute, in quanto per sua stessa ammissione soffriva da tempo di episodi di dolore addominale che dal 2019 aveva subito un peggioramento, tanto che il medico curante aveva prescritto una colonscopia;
- che lo stesso aveva informato la paziente della situazione a livello della flessura colica sinistra consigliandole, in caso di negatività della biopsia, l'esecuzione senza urgenza di un esame TC per escludere ogni altro tipo di patologia che avrebbe potuto spiegare la sintomatologia;
- che in effetti, in data in data 8 gennaio 2020, ovvero dopo ben 5 giorni dall'esame, veniva eseguita anche la TC addome, evidentemente al fine di “seguire” i consigli del professionista;
- che infatti l'attrice si presentava a ritirare l'esame (non urgente in data 11 gennaio 2020) in pieno benessere e la stessa TC di controllo, eseguita in pronto soccorso dimostrava quadro invariato rispetto al precedente, indice di una problematica che era lì da tempo e non in evoluzione;
- che dunque, il quadro patologico dell'attrice evidenziava un quadro infiammatorio persistente da tempo e/o che in ogni caso il dolore lamentato fosse da ricondurre all'infiammazione cronica e non ad una perforazione;
- che l'ipotesi accusatoria formulata dall'attrice era inverosimile anche alla luce del fatto che, se così fosse stato, non solo non sarebbe stato prelevato alcun campione, ma la perforazione sarebbe stata macroscopica “da lacerazione” della parete;
- che, dunque, poteva escludersi ogni sua responsabilità; - che, con riferimento poi alla mancata allegazione dell'etichetta di tracciabilità, rilevava come tale onere incombesse eventualmente sulla struttura e non al medico esecutore dell'esame e pertanto, dei danni eventuali riconducibili a tale omissione il Dott. non CP_1 poteva essere chiamato a rispondere;
- che la domanda veniva contestata anche sotto il profilo della quantificazione, risultando quanto richiesto smisurato ed eccessivo;
- che, ferme le contestazioni in ordine alle eventuali (e tutte da provare) proprie dirette responsabilità nei fatti dedotti dall'attrice, intendeva comunque chiamare in giudizio la compagnia Controparte_3
con la quale aveva sottoscritto regolare polizza professionale, per essere da quest'ultima
[...] manlevato dalla domanda promossa dalla IG.ra . Concludeva, pertanto, Pt_1 preliminarmente, per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, e, nel merito, in tesi, per il rigetto della domanda attorea, in subordine, per la riduzione del quantum dovuto in caso di accoglimento della domanda e, in ogni caso, per la condanna del terzo chiamato a tenere indenne e manlevare esso professionista di quanto fosse tenuto a corrispondere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/9/2021, si costituiva altresì in giudizio la quale eccepiva: - l'infondatezza -nell'an e nel quantum- della Controparte_2
Pag. 5 di 19 domanda di parte attrice, evidenziando essere onere del paziente che si assuma danneggiato dedurre la sussistenza di un inadempimento rilevante ai fini di tale responsabilità, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite n°
577/2008; - che in particolare, l'attrice non aveva allegato, né fornito, elementi di prova idonei a dimostrare l'affermata e non corretta esecuzione della prestazione sanitaria di endoscopia diagnostica ricevuta presso la struttura di né l'affermata perforazione CP_2 dell'intestino nel corso di detta prestazione, nonché la affermata correlazione causale, secondo il criterio del "più probabile che non”, tra l'esecuzione della stessa, la suddetta presunta perforazione, i “disturbi” di salute successivamente lamentati dalla predetta attrice e la riferita asportazione di una parte dell'intestino; - che non era stata prodotta la documentazione medico sanitaria refertante l'insorgenza di una perforazione intestinale a seguito dell'esecuzione dell'esame colonscopico, né la cartella clinica ospedaliera dell'intervento chirurgico di emicolectomia al quale la IG.ra si sarebbe dovuta necessariamente sottoporre in Pt_1 conseguenza della asserita lesione jatrogena subita nel corso di detto esame;
- che dunque poteva affermarsi: a) nessun colpevole inadempimento medico sanitario, o di qualsivoglia altra natura, poteva essere fondatamente ritenuto sussistente in ordine alla prestazione sanitaria di endoscopia diagnostica fornita alla IG.ra , previa, peraltro, corretta acquisizione del Pt_1 consenso informato della medesima e completa informativa resagli in ordine alla natura, allo svolgimento ed alle eventuali complicanze dell'esame alla quale la stessa si stava sottoponendo, come documentalmente risultante dalla relativa Cartella Clinica;
b) era del tutto insussistente la responsabilità medico-sanitaria come invocata;
c) le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice erano infondate e meritavano rigetto. Conclusivamente rilevava che, in base al quadro clinico della IG.ra così come risultante dalla stessa relazione peritale allegata all'atto di Pt_1 citazione, la paziente presentava una patologia infiammatoria cronica di una parte del colon, in atto già da mesi prima dell'esame colonscopico del 3/1/2020 e perdurata anche successivamente ad esso, e che dunque la necessità di sottoporla ad un intervento di emicolectomia, di estensione e portata senza dubbio eccessive per una microperforazione da ago della pinza bioptica, trovava piuttosto ragione nella necessità di risolvere chirurgicamente tale recrudescente patologia mediante l'asportazione della parte del colon ammalorata. Contestava, poi la domanda, anche sotto il profilo della quantificazione, sia con riferimento ai postumi permanenti che con riguardo alla durata dell'invalidità temporanea, nonché alla richiesta personalizzazione del danno e riconoscimento del danno morale, rilevando l'esorbitanza della somma richiesta per complessivi
Euro 51.579,75. In ipotesi di denegato accoglimento della domanda attorea, formulava domanda
Pag. 6 di 19 riconvenzionale trasversale di manleva e di rivalsa;
in particolare argomentava che, secondo la prospettazione attorea, alcuna specifica contestazione era avanzata a carico di essa convenuta, e che pertanto ogni eventuale responsabilità in ordine alla non diligente, non perita e non conforme esecuzione della procedura endoscopica gravava unicamente sulla figura ed operato del Dott. il quale operava nella struttura in assoluta autonomia ed indipendenza in CP_1 ordine alle modalità tecniche ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni sanitarie;
evidenziava che il medico, in ipotesi di sua responsabilità sia per colpa grave o dolo sia per scarsa diligenza o colpa lieve, si era obbligato contrattualmente a tenere indenne e manlevare la CP_2 da ogni conseguenza pregiudizievole. Pertanto, per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata la sussistenza di una tale responsabilità, formulava espressamente domanda riconvenzionale trasversale per la condanna dello a tenere indenne e manlevare la CP_1 [...]
dalle conseguenze della soccombenza e quindi a pagarle tutte quelle somme che CP_2 quest'ultima fosse eventualmente condannata a corrispondere in via risarcitoria solidale in favore dell'attrice.
Con decreto del 13/9/2021, il G.I., letta la comparsa della convenuta Controparte_2 contenente domanda riconvenzionale nei confronti di rilevato al contempo Controparte_1 come il convenuto avesse proposto domanda di chiamata del terzo compagnia CP_1 [...]
, e rilevato come in caso di “riconvenzionale trasversale”, quale quella di cui Controparte_3 alla richiesta svolta nei confronti del convenuto apparisse, alla luce della ermeneutica CP_1 sul punto (cfr . Cass. sez. III, 12/04/2011, n. 8315), preferibile l'utilizzo della chiamata in causa del terzo, autorizzava le chiamate in causa richieste, con ciò differendo l'udienza di prima comparizione al 8/2/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/1/2022 si costituiva, altresì, in giudizio , al fine di contestare integralmente la domanda spiegata nei Controparte_3 propri confronti. In particolare, eccepiva: - l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 in quanto nei propri confronti non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio previsto nelle controversie in materia di responsabilità medica;
- che la parte attrice non aveva in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio a proprio carico, così come imposto dall'articolo 2043 c.c., osservando che non era stata depositata la cartella clinica relativa al secondo ricovero subito dall'attrice al quale sarebbe seguita la necessità di intervento chirurgico;
- che, pertanto, nessuno degli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., per fondare la responsabilità extracontrattuale di un ipotetico soggetto danneggiante (erroneità della prestazione medica eseguita dal dott. avvenuta CP_1
Pag. 7 di 19 perforazione della parete intestinale durante l'esame colonscopico, correlazione eziologica tra l'esecuzione della colonscopia, asserita perforazione, sintomatologia successivamente lamentata dalla IG.ra e riferita asportazione chirurgica di una porzione di intestino) Pt_1 risultava integrato;
- che risultavano condivisibili tutte le argomentazioni difensive dispiegate dal convenuto Dott. finalizzate ad escludere una sua responsabilità in ordine al fatto CP_1 lamentato dall'attrice; - che, comunque, la domanda doveva essere contestata anche in punto di quantificazione, sia sotto il profilo dell'entità dei postumi permanente lamentati che relativamente all'invalidità temporanea, negando che potesse essere riconosciuto un danno non patrimoniale come personalizzazione ovvero come danno morale, richiamando orientamenti giurisprudenziali;
- che relativamente alla domanda di manleva avanzata dal Dott. CP_1 proprio assicurato, eccepiva che, ai sensi della polizza e segnatamente da quanto previsto dall'art. 5 della condizioni di assicurazione, nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti,
l'assicurazione era limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato anche in presenza di eventuali garanzie espressamente pattuite fra le parti (Dott. e in forza CP_1 CP_2 di un contratto inter partes;
- che in ogni caso anche la struttura sanitaria era responsabile del danno in misura del 50%, infatti secondo la più recente giurisprudenza in punto di rivalsa, nel rapporto interno (Cass. nr. 29001 del 20/10/2021), la responsabilità per danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, in forza dell'accettazione del rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. Concludeva, pertanto, in via principale per la declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, nel merito, in tesi, per il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del Dott. e di quelle CP_1 proposte nei suoi confronti da qualsiasi parte processuale;
in ipotesi denegata di eventuale accoglimento delle domande avanzate nei confronti del medico convenuto, per la declaratoria di di tenere indenne e manlevare il convenuto nei limiti ed in proporzione Controparte_3 della sua effettiva responsabilità e nei limiti di polizza.
A seguito della chiamata in causa contenente la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, veniva depositata comparsa di costituzione integrativa da parte di , il CP_2 Controparte_1 quale richiamando i precedenti scritti difensivi, insisteva nel contestare l'asserita e non provata sua responsabilità in relazione ai danni lamentati;
con riferimento, nello specifico, alla domanda di manleva, eccepiva la non opponibilità nei suoi confronti della scrittura privata prodotta in giudizio, non risultando la stessa né sottoscritta in ogni sua pagina né oggetto di apposita registrazione;
- che anche a voler considerare “valida” la scrittura privata prodotta in giudizio da
Pag. 8 di 19 ne eccepiva la nullità con riferimento alla clausola di cui all'art. 11 (rubricata CP_2
“Responsabilità – Rivalsa”), per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza della causa;
- che, infatti, con la detta previsione contrattuale, si faceva gravare sul medico convenuto ogni tipo di responsabilità per (genericamente) tutte le prestazioni professionali, con conseguente impossibilità di definire lo specifico contenuto dell'obbligo – in considerazione del fatto che l'attività del medico è notoriamente complessa e variegata – tale da rendere completamente vaga, in violazione dell'art. 1346 c.c., l'individuazione preventiva delle conseguenze patrimoniali dell'impegno assunto;
- che tale clausola determinava altresì un evidente squilibrio esclusivamente a favore della struttura sanitaria e senza alcun significativo interesse da parte del medico che, accettando una clausola di siffatta portata, si trovava ad assumere un obbligo senza alcun vantaggio diretto – non essendo previsto alcun corrispettivo specifico per l'impegno assunto;
- che infine, esso convenuto non poteva rispondere per eventuali danni causati per condotte attive e/o omissive proprie della struttura Sanitaria quali - a titolo meramente indicativo e non esaustivo – la mancata allegazione dell'etichetta di tracciabilità – onere, che incombeva eventualmente sulla struttura e non al medico esecutore dell'esame. Insisteva, pertanto per l'accoglimento della domanda di manleva.
Con comparsa di costituzione e risposta integrativa depositata in data 7/2/2022,
[...] si associava, facendole proprie, alle difese ed eccezioni del Dott. Controparte_3 CP_1 in ordine alla non opponibilità e/o nullità della scrittura privata prodotta dalla convenuta;
ribadiva che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea il Dott. CP_1 avrebbe potuto essere chiamato a rispondere solo in misura non superiore al 50%; precisava altresì che la domanda di manleva sollevata da in via di riconvenzionale CP_2 trasversale non poteva essere estesa ad essa compagnia assicuratrice, trattandosi di copertura assicurativa circoscritta alla sola porzione di responsabilità addebitabile al proprio assicurato, rimanendo irrilevante l'eventuale esistenza di una ulteriore forma di garanzia fra l'assicurato ed un terzo. Formulava pertanto le medesime conclusioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/1/2022.
Integrato il contraddittorio, e svolto con esito negativo il procedimento di mediazione disposto dal Giudice, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove orali (prova per testi), acquisizione della perizia medico legale espletata nel Processo Penale n° 1636/2020 RGNR e n°
3194/2020 RG GIP Prato e consulenza medico legale.
Pag. 9 di 19 Infine, conclusa l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18/7/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto dell'avvenuto svolgimento del procedimento di mediazione -con esito negativo- per cui può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 28 del 2010
Passando al merito, le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
In virtù della L. n. 24 del 8 marzo 2017, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie de quo, la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
La differenza tra i due tipi di responsabilità comporta la diversa ripartizione dell'onere della prova: nelle azioni giudiziarie contro la struttura sanitaria il paziente dovrà dimostrare solo l'assunzione dell'obbligazione da parte dell'ospedale/struttura sanitaria ed il relativo inadempimento, mentre nelle azioni contro il medico (o il sanitario), invece, egli dovrà dimostrare non solo l'elemento oggettivo (condotta lesiva, evento dannoso e nesso di causalità tra i primi due), ma anche l'atteggiamento colposo del medico.
Nel caso di specie, la prova degli elementi fondanti può ritenersi adeguatamente raggiunta.
Fatto pacifico, oltre che documentato, è che sia sorto, tra la struttura e l'attrice, il rapporto obbligatorio per la prestazione sanitaria oggetto di giudizio (colonscopia), quanto agli esiti della stessa ed alle conseguenze, sotto il profilo risarcitorio, il Giudice osserva.
Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa dai professionisti nominati, Dott. (specialista in Medicina Legale) e (specialista Persona_3 Persona_4 in Chirurgia d'urgenza) è emerso che: -l'attrice, al momento della prestazione sanitaria ricevuta, presentava buone condizioni generali di salute, risultando affetta da generici disturbi intestinali con episodi di dolorabilità e gonfiore addominale, disturbi per i quali si era sottoposta alla colonscopia;
- l'accertamento strumentale sanitario (colonscopia) al quale la stessa fu sottoposta era indicato rispetto alla sintomatologia clinica lamentata ed adeguato in relazione alle leges artis e specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica;
- sussistono elementi di responsabiltà professionale a carico del dr. per verosimili manovre incongrue eseguite durante il suddetto Controparte_1
Pag. 10 di 19 accertamento diagnostico della colonscopia;
- in riferimento ai dati statistici riportati nelle considerazioni specialistiche precedenti e dedotti dalle linee guida e dalla letteratura, anche la semplice colonscopia può determinare una perforazione intestinale.
Quindi, secondo i CTU, alla luce del noto criterio civilistico del 'più probabile che non', in considerazione anche del tempo intercorso tra colonscopia ed esordio della sintomatologia, può ritenersi sussistente un verosimile nesso di causalità tra la condotta sanitaria del dr. e CP_1 la avvenuta perforazione intestinale, mentre va rigettata, perché improbabile, l'ipotesi prospettata dai CTP convenuti, cioè quella di una perforazione spontanea di un diverticolo, alla luce delle seguenti argomentazioni: a) alla colonscopia non risulta descritta la presenza di diverticoli, anzi il referto conclude “nessun'altra lesione endoscopicamente rilevabile a carico della mucosa colica e rettale esplorata”; b) i due esami TC addome il primo eseguito in data
8/1/2020 presso l'Istituto Aesthetic Medical Care di Prato e il secondo eseguito nel ricovero dal
11 al 16 gennaio 2020 presso l'Ospedale di Prato non menzionano la presenza di diverticoli;
c) il referto dell'intervento chirurgico non menziona la presenza di diverticoli;
d) nella richiesta di esame istologico della biopsia effettuata durante la colonscopia, evidentemente redatta allo stesso sanitario che ha eseguito l'esame, è testualmente riportato: “mucosa di tutto il colon e del retto nella norma;
solo a livello della flessura colica sinistra/discendente si apprezzano alcune aree di mucosa edematosa…” per cui lo stesso operatore della colonscopia non menziona la presenza di diverticoli;
e) l'esame anatomopatologico del segmento colico asportato non evidenzia la presenza di diverticoli. In ogni caso, rilevano i CTU, che non sono stati evidenziati nell'iter clinico altri fattori causali o concause precedenti concomitanti o sopravvenute atti a interrompere il nesso causale tra l'evento colonscopia con biopsia e le conseguenze successive.
A supporto di quanto rilevato dal Collegio peritale si pone la testimonianza resa dal Dott.
, (che ebbe in carico l'attrice nel proprio reparto dal 28/1/2020 al 4/2/2020 ed Testimone_1 eseguì l'intervento chirurgico) il quale ha dichiarato, testualmente: “Ritenni necessario intervenire per la presenza di aria libera in addome che, sulla base della Tc e di quanto riferito dalla signora, faceva ritenere la presenza di una perforazione, la cui causa era incerta. Escludo che tale perforazione potesse essere stata causata da una diverticolite complicata, cioè non aveva un diverticolo perforato. Preciso che la signora presentava una malattia diverticolare, ma l'intervento non l'ho eseguito per questo. L'intervento si è svolto nell'area interessata dalla colonscopia”.
Sulla scorta delle valutazioni espresse dagli ausiliari nominati nel presente procedimento, del valido criterio argomentativo usato e del corretto approccio metodologico applicato, le
Pag. 11 di 19 conclusioni raggiunte dal collegio peritale appaiono meritevoli di condivisione da parte di questo giudice;
non altrettanto le censure sollevate dai convenuti all'operato degli ausiliari, che non risulta in alcun modo frutto di mere opinioni personali, ma anzi frutto di un metodo di indagine scrupoloso e basato su criteri scientifici.
Si consideri in proposito quanto segue.
Le parti convenute hanno osservato:
-che il consulente avrebbe omesso di valutare adeguatamente le possibili concause dell'evento, quali le patologie preesistenti, ma nel rispondere al quesito n. 5) i consulenti hanno qualificato
“improbabile” una perforazione spontanea di un diverticolo e comunque hanno escluso fattori causali o “concause precedenti, concomitanti o sopravvenute” tali da interrompere il nesso causale tra l'evento colonscopia con biopsia e le conseguenze successive;
-che l'analisi del CTU sulla manovra bioptica apparirebbe superficiale ed illogica e che i consulenti avrebbero fondato il proprio convincimento su un'errata applicazione del principio di causalità, riducendolo ad una mera successione temporale degli eventi, ma nel rispondere al quesito n. 4) gli ausiliari hanno precisato che la verosimiglianza del nesso di causalità tra la condotta sanitaria del dr. e la avvenuta perforazione intestinale -in base al noto criterio CP_1 civilistico del “più probabile che non”- si ricava - in considerazione anche del tempo intercorso tra colonscopia ed esordio della sintomatologia- facendo riferimento 'ai dati statistici riportati nelle considerazioni specialistiche precedenti e dedotti dalle linee guida e dalla letteratura' secondo cui 'anche la semplice colonscopia può determinare una perforazione intestinale'.
Inoltre, nel rispondere alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, gli ausiliari hanno evidenziato che: -il referto dell'esame era gravemente carente sulla tipologia dello strumentario usato (pinza bioptica), sull'assenza del riferito dolore improvviso avuto dalla paziente, sui suggerimenti doverosi dopo l'esame quali esecuzione immediata della TC, l'alimentazione da tenere e dei controlli da effettuare, precisando che questi non sono “presupposti errati”, ma
“certezze ben documentate” che da sole dimostrano le rilevanti carenze della prestazione effettuata dai convenuti;
-erano stati presi in esame tutti gli elementi documentabili, ed in particolare le due TC e la testimonianza del chirurgo, che davano evidenza che il problema perforativo era avvvenuto a livello della fessura colica di sinistra, sede ove era stata eseguita la biopsia e non a livello del sigma, dove erano presenti alcune innocue estroflessioni diverticolari.
Il convenuto ha inoltre eccepito che l'elaborato peritale era privo di qualunque riferimento alla lettura scientifica, alle linee guida o alle buone pratiche cliniche accreditate in materia di colonscopia diagnostica ed operativa, mancando “un'analisi delle possibili complicanze della
Pag. 12 di 19 loro incidenza statistica e, soprattutto, delle procedure operative standard che devono essere adottate per prevenirle” e che non era stata fornita alcuna spiegazione eziopatogenetica circa la formazione delle "microbolle aeree" in peritoneo, né dimostrato il nesso causale tra queste e la fantomatica "manovra incongrua”.
Anche tali osservazioni risultano peraltro smentite: infatti dalla pagina 8 alla pagina 15 della loro realzione i consulenti trattano ampiamente tutti questi aspetti, richiamando anche letteratura specifica e le linee guida della Società Europea di Gatroenterologia (ESG) e della
Società Europea di Endoscopia Digestiva (ESGE), specificando anche le modalità tecniche e le condizioni che possono favorire la perforazione in corso anche della sola colonscopia diagnostica, nonché i suggerimenti comportamentali in caso di sospetta perforazione che dovrebbe attuare l'endoscopista e che invece nella specie non erano stati adottati. Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, hanno inoltre precisato che la formazione delle microbolle (peraltro erroneamente così definite dai CCTTPP, in quanto successivamente sono divenute bolle di dimensioni considerevoli fino a 4 x1,5cm) era stata causata dalla fuoriuscita di gas dal lume intestinale verso l'esterno, cioè in cavità addominale ed esattamente riportata la definizione di
“perforazione, correlata alla endoscopia digestiva”, secondo la Società Americana di
Gastroenterologia e la Società Europea di Gastroenterologia, ovvero: “il riscontro di gas o liquido gastroenterico al di fuori del tratto gastrointestinale o qualsiasi riscontro visibile di segno di perforazione durante l'esecuzione della procedura endoscopica.
Quindi i CTU hanno respinto le osservazioni dei CTP evidenziando che “il nesso di causa tra condotta sanitaria e lesioni è stato ammesso non solamente sulla base della sequenza temporale degli eventi, perchè oltre che al criterio temporale risultano soddisfatti anche tutti gli altri classici criteri medico legali richiesti, tra cui il criterio topografico, il criterio della efficienza lesiva potenziale e il criterio dell'esclusione (ritenendo le altre cause ipotizzabili che sono state accuratamente valutate più improbabili), giungendo ovviamente non ad un giudizio di certezza, ma comunque ad un giudizio di maggiore probabilità medico legale ritenendo l'errore professionale sanitario “più probabile che non”.
Quanto al rilievo di esser giunti a conclusioni diverse da quelle dei periti prof. e Persona_5 dr. nominati in sede di incidente probatorio nel procedimento penale apertosi Persona_6 in conseguenza della denuncia dell'attrice, i due consulenti opponevano di aver visionato la perizia sia nei rilievi anamnestico-clinici che nelle conclusioni medico legali, Persona_7 chiarendo che nell'ambito del procedimento penale, all'interno del quale la stessa era stata resa, notoriamente la valutazione del nesso di causa è più stringente, essendo richiesto un giudizio
Pag. 13 di 19 “oltre ogni ragionevole dubbio” anche in forza della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., principio che non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati – in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno – dalla diversa regola probatoria del «più probabile che non».
Al di là, poi, del diverso criterio di giudizio che regola il procedimento penale, va osservato che il Giudice civile non è obbligato a porre a fondamento della decisione quanto emerso dalle prove raccolte nel diverso processo. La Corte di Cassazione, ha infatti confermato che la consulenza tecnica svolta in un procedimento penale è utilizzabile anche nel giudizio civile risarcitorio, per cui il giudice civile può, ma non 'deve', porre a fondamento del proprio convincimento, potendone quindi discostarsene, anche prove formate in un diverso processo, purché ritualmente acquisite e discusse in contraddittorio tra le parti.
In definitiva va affermata la responsabilità, solidale, di entrambe le parti convenute, e dunque, sia del Dott. in quanto operatore sanitario che ha posto in essere la condotta lesiva, CP_1 che della struttura sanitaria, in ragione del provato inadempimento all'obbligazione complessa che la stessa è tenuta a fornire al paziente.
L'art. 7 della legge 24/2017 prevede, infatti, espressamente che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponda, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Peraltro, anche prima dell'intervento chiarificatore operato dalla legge (legge Parte_2
24/2017), secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in capo all'ente ospedaliero era ascrivibile una responsabilità di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati.
(V.Cass. 6689/2018).
Ferma, per quanto esposto, la solidarietà dei due convenuti nei confronti della danneggiata, nei rapporti interni, si reputa che la responsabilità debba ritenersi paritariamente ripartita tra loro, dovendosi escludere, nel caso di specie, la sussistenza di dolo o colpa grave del medico. A ciò consegue il reciproco diritto di rivalsa, in ragione del 50%, nell'ipotesi in cui uno dei due provveda, ex art. 1292 c.c., all'integrale pagamento della prestazione risarcitoria.
Pag. 14 di 19 In proposito si rileva che la S.C., in relazione a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della
L. , ha ripetutamente5 affermato che nel rapporto interno tra struttura sanitaria e Parte_3 medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria (50%), secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 co. 2 c.c. e dell'art. 2055 co. 3 c.c., precisando che anche in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50%, perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. La deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità sarebbe ammissibile soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria.
Tali principi, a parere del giudicante, rispecchiano e sono compatibili con la generale finalità della Legge Gelli-Bianco di tutelare gli operatori sanitari, eliminando il rischio di un'azione di rivalsa senza limiti da parte della struttura nei confronti del medico e, quindi, sono da ritenere applicabili anche nel vigore della legge 24/2017.
Nel caso di specie la convenuta struttura sanitaria non ha fornito siffatta Controparte_2 prova di una assorbente condotta anomala da parte del medico, non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, ma anzi, nel costituirsi in giudizio, ha espressamente negato la sussistenza di condotte sanitarie dannose.
Né ad una soluzione diversa può condurre la previsione contrattuale di cui all'articolo 11 del contratto intercorrente fra e Dott. (posta a fondamento della Controparte_2 CP_1 domanda 'trasversale' proposta dalla struttura nei confronti del medico) nella quale veniva previsto che il professionista si assumeva la piena responsabilità del proprio operato, obbligandosi a tenere indenne e manlevare la da ogni conseguenza Controparte_2
Pag. 15 di 19 pregiudizievole derivante da contestazioni e/o irregolarità di qualsivoglia tipo, direttamente e indirettamente connesse all'esecuzione dell'incarico e delle prestazioni sanitarie oggetto del contratto, anche se rese in favore di pazienti personali all'interno di da CP_2 chiunque fatte valere in ogni sede, stragiudiziale, di mediazione, di conciliazione, di negoziazione assistita, di arbitrato, giudiziale ed amministrativa, con la precisazione che la detta manleva era formulata sia con riferimenti ai casi di eventuale responsabilità per colpa grave o dolo, sia ai casi di responsabilità per scarsa diligenza e/o colpa lieve.
Siffatta previsione va, infatti, considerata nulla, in quanto obbligando il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte “da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da contestazioni e/o irregolarità di qualsivoglia tipo, direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione dell'incarico e delle prestazioni oggetto del contratto” non è idoneo ad individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-struttura possono essere le più varie, per durata, contenuto e modalità. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Va inoltre rilevata la nullità di tale previsione contrattuale anche per carenza di causa: si realizza, infatti, uno squilibrio in favore della struttura risultando, tale patto, unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte. Esso quindi non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322
c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
Infine si realizzerebbe un contrasto non solo con l'interpretazione che viene data dell'art. 1228
c.c., ma anche, come sopra evidenziato, con la ratio e con le disposizioni della legge 24 del
2017. Attraverso la pattuizione della clausola di manleva, infatti, le parti potrebbero, seppure indirettamente, vanificare il regime del c.d. doppio binario, poiché il professionista, responsabile ex art. 2043 c.c., tornerebbe, in virtù delle previsioni del contratto di manleva, a rispondere, sia pur effetto del patto, e nell'ambito di un rapporto interno di garanzia medico- struttura, in via “mediatamente” contrattuale.
Pertanto, e conclusivamente, se nei confronti del paziente entrambi i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, all'integrale risarcimento nei confronti della parte attrice, nel riparto interno ciascuno sarà tenuto in ragione del 50%.
Con la conseguenza che, qualora la struttura sanitaria venisse escussa per intero dall'attrice, per effetto della presente sentenza, la struttura potrebbe rivalersi su professionista per il recupero del
Pag. 16 di 19 50% corrisposto. E viceversa, in caso di escussione per l'intero nei confronti del medico, questi potrebbe rivalersi sulla struttura per il 50%.
Passando poi alla quantificazione del danno, va fatta nelle specie applicazione della previsione di cui alla Legge Gelli (art. 7, co. 4, L. 24/2017), la quale prevede che i danni da responsabilità medica siano risarciti secondo gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e segnatamente i danni micropermanenti (1-9%) secondo l'art. 139. Infatti, la Nuova Tabella Unica Nazionale, introdotta con il D.p.r. 12/2025, si applica infatti soltanto ai sinistri avvenuti successivamente alla sua data di entrata in vigore (dal 15°giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.) ed in ogni caso l'ambito applicativo concerne le menomazioni di non lieve entità e, quindi, con postumi permanenti superiori al 9%.
Tenuto conto che l'attrice risulta avere riportato, alla luce della CTU depositata, una compromissione, a carattere permanente, del 5% quali postumi invalidanti permanenti e del 1-
2% quale danno fisiognomico, rappresentato dalle cicatrici addominali conseguenti all'intervento di emicolectomia, il danno può essere quantificato come segue:
-danno da invalidità permanente (5%+1,5%), 56 anni = Euro 8.716,36;
-danno da invalidità temporanea (13 giorni al 100%, 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%) = Euro1.783,72.
E così in totale Euro 10.497,08, con la precisazione che, per la liquidazione è stata applicata la tabella aggiornata al D.M. 15/07/2025, atteso che la liquidazione del danno deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e dunque della sentenza, e non al momento del fatto illecito (V. Cass. Ord. n. 19229/2022).
Devono altresì essere rimborsate all'attrice le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal
CTU per l'importo di Euro 107,00 (accertamento TAC addominale eseguito in data 8/1/2020).
Alla attrice deve essere anche rimborsata la somma di Euro 38,00, corrispondente al ticket pagato per la prestazione per cui è causa.
Il Giudice reputa di non dover riconoscere, invece, alcuna somma a titolo di danno morale, non avendo la parte attrice fornito alcuna prova6 delle asserite conseguenze traumatiche subite, che,
Pag. 17 di 19 peraltro, non risultano neppure specificatamente descritte, salvo il riferimento ad una generica incapacità di accettare il peggioramento del proprio aspetto estetico. Pertanto la relativa richiesta va disattesa, dovendosi ritenere il danno estetico compreso e ristorato dal (come sopra) liquidato danno biologico.
Pertanto i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento, nei confronti dell'attrice della somma complessiva di Euro 10.642,08.
Tale somma, avendo il Giudice fatto applicazione delle più recenti tabelle valutative del danno non è soggetta a rivalutazione, ma deve essere maggiorata dei soli interessi corrispettivi -al tasso di cui al quarto comma dell'articolo 1284 c.c.- dalla data della presente sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché degli interessi legali di natura compensativa, calcolati sulla somma ottenuta mediante devalutazione alla data del sinistro e successiva rivalutazione anno per anno fino alla data odierna, applicando il tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c, dalla data del fatto generatore del danno (13/1/2019) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale ed il tasso di cui al quarto comma dell'articolo 1284 c.c. dalla data della domanda ad oggi.
Passando poi alla domanda spiegata dal Dott. nei confronti di CP_1 Controparte_3
e volta ad essere tenuto indenne da questa per tutto quanto fosse tenuto a corrispondere
[...] all'attrice a titolo di capitale, interessi e spese, va dato atto che risulta pacifico e documentalmente dimostrato che questi aveva stipulato con la polizza n. 71 Controparte_4
30519ZJ, volta a garantire la copertura assicurativa. La copertura assicurativa e l'operatività della polizza non è stata contestata, avendo osservato che la copertura di Controparte_3 polizza non poteva operare relativamente all'azione di rivalsa esercitata, con domanda riconvenzionale trasversale della convenuta tuttavia la parte convenuta, Controparte_2 anche nella propria comparsa conclusionale, ha avanzato domanda di manleva per le sole somme che fosse eventualmente condannata a pare nei confronti dell'attrice e non nei confronti della coobbligata solidale.
Pertanto, la domanda di manleva, per come formulata dal convenuto dott. va accolta e CP_1 va condannata a tenere indenne e manlevare il Dott. Controparte_3 Controparte_1 per le somme che questi sarà tenuto a versare all'attrice a titolo di capitale, interessi e spese.
Le spese della CTU medico legale, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri di legge, quale compenso globale del Collegio peritale, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti,
Pag. 18 di 19 Le spese di lite delle parti in causa seguono in criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Alla parte attrice sono dovute le sole spese legali di avvio della mediazione maggiorate del 20% per il secondo tentativo, essendosi conclusi, entrambi i procedimenti al primo incontro;
nulla per le spese vive (di mediazione) in quanto non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva:
- accertata la responsabilità solidale e paritaria del dott. e della Controparte_1 Controparte_2 nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa,
[...]
-determinato il danno non patrimoniale in complessivi € 10.642,08,
- condanna il dott. e in solido tra loro, a risarcire ad Controparte_1 Controparte_2 il complessivo importo di € 10.642,08, oltre interessi come determinati in Parte_1 parte motiva;
-condanna a tenere indenne il dott. di quanto questo Controparte_3 Controparte_1 è tenuto a risarcire all'attrice, anche per quanto attiene alle spese legali, nel rispetto del massimale di polizza e con le franchigie pattuite;
- condanna, il dott. e a rimborsare alla attrice le spese del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00 per compensi di lite, € 529,20 per compensi di mediazione oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge, nonché € 545,00 per anticipazioni (CUF e marca iscrizione), € 2.440,00 per spese di CTP, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
-compensa integralmente le spese tra e Controparte_1 Controparte_3
- pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in via solidale e coperte da manleva, in misura del 50%, da parte della Compagnia
[...] in favore di CP_3 Controparte_1
-rigetta ogni altra domanda.
Così deciso.
Prato, 9/12/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 V. tra le altre, Cass. n. 28987/2019, Cass. 34156/2023 6 La Corte di Cassazione (V. Ord. n. 30461/2024) ha infatti affermato che: “il principio di diritto secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile … è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”.