Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA IN - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3729/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/04/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MURARO ELENA,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 03/04/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 198/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 24/07/2024 e pubblicata il 01/08/2024, nel procedimento n. 3729/2024
1
Parte_1 Parte_2
- accertato che la suddetta sentenza è passata in giudicato il 03/02/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 23/07/2024);
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 10/10/2014) e Per_1
(il 18/11/2018), entrambe minori;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 05/10/2013 in LATISANA (UD), tra , nata a Parte_1
LATISANA (UD) il 07/01/1980, e , nato a Parte_2
LATISANA (UD) il 06/10/1986, alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento delle figlie e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Dà atto che le figlie e saranno collocate prevalentemente Per_1 Per_2
presso la dimora materna e dispone che il padre eserciti il diritto di visita
2 secondo le seguenti cadenze: a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera. Nei fine settimana in cui le bambine non staranno con il padre, questi avrà facoltà di tenerle con sé, previo accordo, almeno una mezza giornata. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché alla volontà delle stesse.
Per quanto concerne le festività natalizie, dispone che le bambine trascorrano, ad anni alterni, il pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre, mentre il pranzo di S. Stefano con il padre e la cena con la madre.
Analogamente, trascorreranno, ad anni alterni, con la madre il pranzo o la cena del primo dell'anno e di conseguenza rispettivamente la cena o il pranzo con il padre. Stesso principio verrà applicato alle giornate di
Pasqua e Pasquetta al fine di permettere alle bambine di trascorrere ogni festività con entrambi i genitori.
In ordine alle vacanze estive, dispone che il padre trascorra con le figlie almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Dispone che il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie,
versi all'altro genitore, tramite accredito bancario, entro e non oltre il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta//), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che contribuisca, altresì,
nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., nonché a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate come da protocollo d'intesa del Tribunale di Udine dd.
28.08.2015.
3 4. Dà atto che l'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla sig.ra e il sig. si impegna a rilasciare il nulla osta per Pt_1 Parte_2
tale attribuzione, nonché a rilasciare la certificazione Isee per tale incombenza.
5. Dà atto che le detrazioni forfettarie per figli a carico andranno al 100% a beneficio della sig.ra , mentre le deduzioni per le spese Pt_1
straordinarie affrontate dai genitori al 50%, andranno suddivise al 50% tra di loro.
6. Dà atto che i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
7. Dà atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. Dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATISANA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, parte 2, serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 20/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa IA IN
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