Art. 167.
Reclamo - Termini
Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purche' l'irregolarita' o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Reclamo - Termini
Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purche' l'irregolarita' o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".