Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2022, proposto da
Costruzioni e Ricostruzioni Immobiliari srl, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Armando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento datato 11.5.2022, notificato il 19.5.2022, con cui il Dirigente della Divisione Protezione civile del Comune di Torino ha diffidato la ricorrente ad adempiere alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Sindaco di Torino del 24.2.2022, n. 350, in relazione alla messa in sicurezza dell'immobile denominato “Villa Becker”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. GI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti sopra menzionati;
b) che parte ricorrente all’udienza del 20.3.2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, come, peraltro, chiesto congiuntamente dalle parti all’udienza del 20.3.2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
GI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NE | SA ER |
IL SEGRETARIO