CASS
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2024, n. 11546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11546 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DA AN, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11546 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di AN DA, volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività per mancata notificazione dell'estratto contumaciale, ovvero in subordine la restituzione in termini per l'impugnazione. dei seguenti titoli: a) sentenza del Tribunale di Milano 10 luglio 2001, formalmente irrevocabile dal 2 gennaio 2002; b) sentenza del Tribunale di Brindisi 13 luglio 2004, formalmente irrevocabile dal 12 dicembre 2004. Il giudice dell'esecuzione riteneva che la notificazione dell'estratto contumaciale fosse regolarmente avvenuta, per entrambi í titoli, presso il difensore di fiducia domiciliatario, avvocato Alessandra TR, mentre la restituzione nel termine non spettava in quanto l'imputato era a conoscenza del processo (inizialmente cumulativo, poi definito nelle due distinte sedi giudiziarie), come desumibile dal ruolo attivo svoltovi, dall'udienza preliminare e sino all'avvenuta rinuncia al mandato, dal predetto difensore di fiducia. Il giudice dell'esecuzione rilevava, incidentalmente, che la pena oggetto del titolo sub b) era comunque estinta per indulto. 2. AN DA ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato Elena Vengu. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. All'interessato, alloglotta, sarebbe stato negato, nei due giudizi, il diritto di difesa, non essendo stato disposta in suo favore la traduzione degli atti processuali e neppure quella delle sentenze contumaciali. La nomina dell'avvocato TR non sarebbe riferibile al secondo giudizio. L'elezione di domicilio, effettuata alla scarcerazione, non sarebbe riferibile né all'uno né all'altro. Il rapporto professionale non si sarebbe comunque stabilizzato e il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza del processo. Con il secondo motivo il ricorrente muove contestazioni sui criteri di imputazione dell'indulto ai due titoli cumulati e denuncia la violazione dei principi di cui all'art. 669 cod. proc. pen. in tema di ne bis in idem in executivis. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, nella parte inerente l'eventuale violazione delle norme in tema di traduzione degli atti, perché la questione non formava oggetto del proposto incidente di esecuzione. Lo stesso motivo è manifestamente infondato nel resto. Risulta dagli atti l'intervenuta nomina fiduciaria in favore dell'avvocato TR e l'elezione di domicilio presso il suo studio. Quanto alla nomina, essa, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato in senso contrario, è efficace non solo per il procedimento principale nel quale è intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017, Bernini, Rv. 269366-01). Lo stesso principio è applicabile all'elezione di domicilio, che l'imputato effettuò all'atto della scarcerazione, con evidente e primario riferimento al procedimento penale per cui aveva subito custodia cautelare. Infine, la partecipazione all'udienza preliminare del difensore di fiducia domiciliatario (ancorché nominato in fase di indagini), senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813-01), che preclude la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, perché le considerazioni dell'ordinanza impugnata in tema di indulto sono all'evidenza prive di rilevanza decisoria sul tema oggetto del proposto incidente di esecuzione, nel quale neppure era stato posta alcuna questione involgente l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. -------- --- — — --- b
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11546 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di AN DA, volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività per mancata notificazione dell'estratto contumaciale, ovvero in subordine la restituzione in termini per l'impugnazione. dei seguenti titoli: a) sentenza del Tribunale di Milano 10 luglio 2001, formalmente irrevocabile dal 2 gennaio 2002; b) sentenza del Tribunale di Brindisi 13 luglio 2004, formalmente irrevocabile dal 12 dicembre 2004. Il giudice dell'esecuzione riteneva che la notificazione dell'estratto contumaciale fosse regolarmente avvenuta, per entrambi í titoli, presso il difensore di fiducia domiciliatario, avvocato Alessandra TR, mentre la restituzione nel termine non spettava in quanto l'imputato era a conoscenza del processo (inizialmente cumulativo, poi definito nelle due distinte sedi giudiziarie), come desumibile dal ruolo attivo svoltovi, dall'udienza preliminare e sino all'avvenuta rinuncia al mandato, dal predetto difensore di fiducia. Il giudice dell'esecuzione rilevava, incidentalmente, che la pena oggetto del titolo sub b) era comunque estinta per indulto. 2. AN DA ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato Elena Vengu. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. All'interessato, alloglotta, sarebbe stato negato, nei due giudizi, il diritto di difesa, non essendo stato disposta in suo favore la traduzione degli atti processuali e neppure quella delle sentenze contumaciali. La nomina dell'avvocato TR non sarebbe riferibile al secondo giudizio. L'elezione di domicilio, effettuata alla scarcerazione, non sarebbe riferibile né all'uno né all'altro. Il rapporto professionale non si sarebbe comunque stabilizzato e il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza del processo. Con il secondo motivo il ricorrente muove contestazioni sui criteri di imputazione dell'indulto ai due titoli cumulati e denuncia la violazione dei principi di cui all'art. 669 cod. proc. pen. in tema di ne bis in idem in executivis. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, nella parte inerente l'eventuale violazione delle norme in tema di traduzione degli atti, perché la questione non formava oggetto del proposto incidente di esecuzione. Lo stesso motivo è manifestamente infondato nel resto. Risulta dagli atti l'intervenuta nomina fiduciaria in favore dell'avvocato TR e l'elezione di domicilio presso il suo studio. Quanto alla nomina, essa, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato in senso contrario, è efficace non solo per il procedimento principale nel quale è intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017, Bernini, Rv. 269366-01). Lo stesso principio è applicabile all'elezione di domicilio, che l'imputato effettuò all'atto della scarcerazione, con evidente e primario riferimento al procedimento penale per cui aveva subito custodia cautelare. Infine, la partecipazione all'udienza preliminare del difensore di fiducia domiciliatario (ancorché nominato in fase di indagini), senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813-01), che preclude la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, perché le considerazioni dell'ordinanza impugnata in tema di indulto sono all'evidenza prive di rilevanza decisoria sul tema oggetto del proposto incidente di esecuzione, nel quale neppure era stato posta alcuna questione involgente l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. -------- --- — — --- b
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023