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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
AN IO, EL
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villasimius - Piazza Gramsci 09049 Villasimius SU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO IMU 2012
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2001
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2002 - RIFIUTO TACITO I.C.I. 2003
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2004
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2005
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2006
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2007
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2008
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2009
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2010
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 715/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso e condannare il Comune di Villasimius al rimborso dell'imposta;
Resistente: Rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 s.r.l. chiede l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Villasimius sull'istanza di rimborso dell'IMU versata dalla società per gli anni dal 2001 al 2012.
2. - La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un complesso alberghiero per il quale avrebbe provveduto al versamento dell'imposta comunale, fino all'anno di imposta 2012, sulla base dei dati contabili di bilancio, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 7, terzo comma, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sull'erroneo presupposto che il predetto immobile fosse privo di rendita catastale. Successivamente, l'immobile è stato sottoposto ad una perizia tecnica, a seguito della quale sarebbe emerso che l'immobile, allora iscritto in catasto al
Numero_1, era già dotato, sin dall'anno 1988, di rendita catastale, pari ad € 59.230,38, di cui € 37.816,38 riferiti alla parte acquistata da Ricorrente_1 s.r.l.
La società ha quindi provveduto a riliquidare l'imposta comunale dovuta sulla base della rendita catastale, facendo emergere carichi tributari minori rispetto a quelli precedentemente versati al Comune di Villasimius.
Pertanto, con istanza notificata il 26 giugno 2014, la società ha chiesto il rimborso dell'imposta per l'importo di € 595.566,01, oltre interessi.
3. - Trascorso il termine di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, nell'inerzia dell'amministrazione comunale, la società ha proposto ricorso deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di rimborso, chiedendo l'accertamento del diritto al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e la condanna del Comune.
Precisa, altresì, che a norma dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006, “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”. Nel caso di specie, la Società non sarebbe stata in grado di avvedersi dell'errore nei precedenti versamenti fino a quando non
è intervenuta la relazione tecnica (27 marzo 2014) dalla quale sarebbe emerso che il fabbricato era provvisto di rendita catastale sin dal 1988. 4. - Resiste in giudizio il Comune di Villasimius, rilevando come la società ricorrente non ha prodotto alcuna visura catastale, né certificati ufficiali dell'Agenzia del Territorio, che diano prova del fatto che l'immobile in questione era accatastato con rendita catastale fin dal 1988.
Eccepisce, inoltre, la decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi del citato art. 1, comma 164, della legge n.
296 del 2006, per i pagamenti antecedenti il 26 giugno 2009 (ossia le annualità 2001–2008 e la rata del 16 giugno 2009), considerato che l'istanza di rimborso è stata presentata solo il 26 giugno 2014.
5. - All'udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
2. - Come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'immobile in questione era accatastato dal 17 giugno 1988 nel più ampio complesso immobiliare intestato alla società Società_1 SRL. La ricorrente ne acquistò una parte in sede di esecuzione immobiliare, con decreto del 14 febbraio 1996.
Altra parte fu acquisita dalla Società_2 s.p.a.
Pertanto, l'immobile di cui trattasi, iscritto in catasto al Numero_1 , comprensivo all'epoca anche del compendio successivamente acquisito dalla ricorrente, era dotato, sin dal 1988, della rendita catastale, pari ad € 59.230,38 (di cui € 37.816,38 riferiti alla parte acquistata da Ricorrente_1 s.r.l.).
Di ciò si trova conferma nell'accordo di conciliazione relativo all'IMU 2013, stipulato l'8 gennaio 2020 tra Ricorrente_1 s.r.l. e Comune di Villasimius, ove le parti riconoscoono la correttezza della rendita catastale e la sua attribuibilità all'immobile in questione.
3. - Il rimborso dell'imposta versata indebitamente va, pertanto, riconosciuto in favore della ricorrente.
Tuttavia, il rimborso spetta solo per gli anni dal 2009 (a partire dalla seconda rata) al 2012, atteso che l'istanza
è stata presentata dalla società solo nel 2014; mentre, per le annualità precedenti al 2009, è maturata la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006. Né si può ritenere che il termine decorra dalla relazione tecnica effettuata dalla società ricorrente, visto che la società ha acquisito l'immobile fin dal 1996 (come riferisce la ricorrente: "L'immobile fu acquistato dalla Società a seguito di Decreto giudiziale del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Cagliari, cron. 3778, rep. 318, proc.
R.E. n. 71/1989, depositato il 17/02/1996"), momento a partire dal quale avrebbe potuto e dovuto diligentemente (e tempestivamente) verificare la situazione catastale dell'immobile.
4. - Il ricorso, in conclusione, va accolto in parte e per l'effetto il Comune di Villasimius va condannato al rimborso dell'imposta ICI/IMU indebitamente versata per la rata di saldo del 2009 e per l'intero importo degli anni 2010, 2011 e 2012, oltre interessi di legge.
5. - Considerata la parziale soccombenza, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari accoglie in parte il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e per l'effetto condanna il Comune di Villasimius al rimborso dell'imposta IMU per la rata di saldo del 2009 e per l'intero importo degli anni 2010, 2011 e 2012 oltre interessi. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
AN IO, EL
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villasimius - Piazza Gramsci 09049 Villasimius SU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO IMU 2012
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2001
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2002 - RIFIUTO TACITO I.C.I. 2003
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2004
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2005
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2006
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2007
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2008
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2009
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2010
- RIFIUTO TACITO I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 715/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso e condannare il Comune di Villasimius al rimborso dell'imposta;
Resistente: Rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 s.r.l. chiede l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Villasimius sull'istanza di rimborso dell'IMU versata dalla società per gli anni dal 2001 al 2012.
2. - La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un complesso alberghiero per il quale avrebbe provveduto al versamento dell'imposta comunale, fino all'anno di imposta 2012, sulla base dei dati contabili di bilancio, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 7, terzo comma, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sull'erroneo presupposto che il predetto immobile fosse privo di rendita catastale. Successivamente, l'immobile è stato sottoposto ad una perizia tecnica, a seguito della quale sarebbe emerso che l'immobile, allora iscritto in catasto al
Numero_1, era già dotato, sin dall'anno 1988, di rendita catastale, pari ad € 59.230,38, di cui € 37.816,38 riferiti alla parte acquistata da Ricorrente_1 s.r.l.
La società ha quindi provveduto a riliquidare l'imposta comunale dovuta sulla base della rendita catastale, facendo emergere carichi tributari minori rispetto a quelli precedentemente versati al Comune di Villasimius.
Pertanto, con istanza notificata il 26 giugno 2014, la società ha chiesto il rimborso dell'imposta per l'importo di € 595.566,01, oltre interessi.
3. - Trascorso il termine di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, nell'inerzia dell'amministrazione comunale, la società ha proposto ricorso deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di rimborso, chiedendo l'accertamento del diritto al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e la condanna del Comune.
Precisa, altresì, che a norma dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006, “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”. Nel caso di specie, la Società non sarebbe stata in grado di avvedersi dell'errore nei precedenti versamenti fino a quando non
è intervenuta la relazione tecnica (27 marzo 2014) dalla quale sarebbe emerso che il fabbricato era provvisto di rendita catastale sin dal 1988. 4. - Resiste in giudizio il Comune di Villasimius, rilevando come la società ricorrente non ha prodotto alcuna visura catastale, né certificati ufficiali dell'Agenzia del Territorio, che diano prova del fatto che l'immobile in questione era accatastato con rendita catastale fin dal 1988.
Eccepisce, inoltre, la decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi del citato art. 1, comma 164, della legge n.
296 del 2006, per i pagamenti antecedenti il 26 giugno 2009 (ossia le annualità 2001–2008 e la rata del 16 giugno 2009), considerato che l'istanza di rimborso è stata presentata solo il 26 giugno 2014.
5. - All'udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
2. - Come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'immobile in questione era accatastato dal 17 giugno 1988 nel più ampio complesso immobiliare intestato alla società Società_1 SRL. La ricorrente ne acquistò una parte in sede di esecuzione immobiliare, con decreto del 14 febbraio 1996.
Altra parte fu acquisita dalla Società_2 s.p.a.
Pertanto, l'immobile di cui trattasi, iscritto in catasto al Numero_1 , comprensivo all'epoca anche del compendio successivamente acquisito dalla ricorrente, era dotato, sin dal 1988, della rendita catastale, pari ad € 59.230,38 (di cui € 37.816,38 riferiti alla parte acquistata da Ricorrente_1 s.r.l.).
Di ciò si trova conferma nell'accordo di conciliazione relativo all'IMU 2013, stipulato l'8 gennaio 2020 tra Ricorrente_1 s.r.l. e Comune di Villasimius, ove le parti riconoscoono la correttezza della rendita catastale e la sua attribuibilità all'immobile in questione.
3. - Il rimborso dell'imposta versata indebitamente va, pertanto, riconosciuto in favore della ricorrente.
Tuttavia, il rimborso spetta solo per gli anni dal 2009 (a partire dalla seconda rata) al 2012, atteso che l'istanza
è stata presentata dalla società solo nel 2014; mentre, per le annualità precedenti al 2009, è maturata la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006. Né si può ritenere che il termine decorra dalla relazione tecnica effettuata dalla società ricorrente, visto che la società ha acquisito l'immobile fin dal 1996 (come riferisce la ricorrente: "L'immobile fu acquistato dalla Società a seguito di Decreto giudiziale del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Cagliari, cron. 3778, rep. 318, proc.
R.E. n. 71/1989, depositato il 17/02/1996"), momento a partire dal quale avrebbe potuto e dovuto diligentemente (e tempestivamente) verificare la situazione catastale dell'immobile.
4. - Il ricorso, in conclusione, va accolto in parte e per l'effetto il Comune di Villasimius va condannato al rimborso dell'imposta ICI/IMU indebitamente versata per la rata di saldo del 2009 e per l'intero importo degli anni 2010, 2011 e 2012, oltre interessi di legge.
5. - Considerata la parziale soccombenza, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari accoglie in parte il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e per l'effetto condanna il Comune di Villasimius al rimborso dell'imposta IMU per la rata di saldo del 2009 e per l'intero importo degli anni 2010, 2011 e 2012 oltre interessi. Compensa tra le parti le spese del giudizio.