Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso

    Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Il rimborso dell'imposta versata indebitamente va riconosciuto in favore della ricorrente, ma solo per gli anni dal 2009 (a partire dalla seconda rata) al 2012, atteso che l'istanza è stata presentata dalla società solo nel 2014; mentre, per le annualità precedenti al 2009, è maturata la prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Indebito versamento imposta per assenza rendita catastale

    L'immobile era accatastato dal 1988 con rendita catastale. Il rimborso spetta per gli anni dal 2009 al 2012, essendo maturata la prescrizione per gli anni precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 13
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo