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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferentino - Piazza G. Matteotti 03013 Ferentino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --------------------
Resistente/Appellato:----------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe relativi al mancato pagamento della TARI annualità 2020, 2021, 2022, emesso per il Comune di Ferentino.
· Avverso suddetto atto la contribuente proponeva ricorso/reclamo chiedendo all'Ill.ma Corte di
Giustizia Tributaria di Primo grado adita:
o in via cautelare, di disporre la sospensione degli effetti dell'avviso impugnato;
o nel merito, di accertare e dichiarare:
I. l'inesistenza o, comunque, nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione;
II. la nullità dell'avviso per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
III. l'illegittimità ed erroneità dell'avviso di accertamento per incongruenza ed infondatezza dei parametri assunti ai fini della determinazione dei tributi accertati;
e di disporre, per l'effetto, l'integrale annullamento in epigrafe.
IV. in subordine, di rideterminare gli importi accertati sulla base dei costi sostenuti dalla ricorrente per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Si costituiva la TRE ESSE resistendo al ricotrso di cui chiedeva il rigetto.
Venivano depositate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
· Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Quanto alla dedotta inersistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione, osserva il Colllegio: nella specie viene contesta la legittimità dell'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. In particolare, eccepisce che ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549/1995 è comunque necessario, ai fini della validità dell'atto impositivo in cui la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del concessionario, che il nominativo del soggetto responsabile e la fonte dei dati risulti da un atto preventivamente sottoscritto dal concessionario.
Ai sensi del d.lgs. 446/1997, art. 52 comma 5 lettera b) numero 4, “qualora sia deliberato di affidare a terzi,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate alle Società iscritte all'albo di cui all'art 53 comma 1 del presente decreto”. All'attribuzione del servizio di accertamento e riscossione consegue, necessariamente, che il potere di firma degli atti emessi spetterà alla Società.
Nel caso di specie, la Tre Esse Italia Srl, con regolare aggiudicazione a seguito di gara pubblica, è divenuta Concessionaria per l'accertamento e la riscossione della TARI nel Comune di Ferentino, in forza dei contratti allegati in atti.
In esercizio del potere conferito dalla legge e dai contratti di cui sopra, la Tre Esse Italia ha provveduto a sottoscrivere l'avviso di accertamento attraverso l'Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della Società di Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, sono riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione coattiva.
L'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, dispone la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La norma si applica per tutti gli atti emessi in maniera automatizzata e massiva, come lo stesso avviso di accertamento impugnato.
Si richiama in proposito altresì l'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Appare evidente che tra gli atti di accertamento e riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 52 d.lgs. 446/97, rientri senz'altro l'avviso di accertamento esecutivo.Ai sensi dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Dal tenore della norma si comprende chiaramente come il provvedimento di livello dirigenziale è richiesto quando gli avvisi di accertamento siano prodotti direttamente dagli enti locali;
in questo caso infatti non vi è un soggetto che per legge ha il potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento, ma tale funzione discende, in uno con le altre funzioni delegate, da un provvedimento dirigenziale (o anche del Sindaco). Pertanto
l'indicazione di cui sopra si rivela indispensabile negli enti locali in quanto in mancanza della formale investitura, non vi è un soggetto che possa, automaticamente in virtù della carica rivestita, sottoscrivere validamente gli avvisi di accertamento, ma tale figura deve essere istituita attraverso, appunto, la nomina di livello dirigenziale (richiesta dalla norma).
Nel caso di specie invece, considerato che l'atto opposto è stato emesso dal Concessionario della riscossione, e che la Tre Esse Italia ha nella struttura societaria un Amministratore Unico legale rappresentante, appare evidente come per legge e per contratto di affidamento sia solo quest'ultimo ad avere il potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento;
il provvedimento di nomina sarà dunque necessario solo nell'ipotesi in cui l'Amministratore stesso voglia conferire il potere di firma ad un altro e diverso soggetto.
I contribuenti, in virtù del contratto di affidamento correttamente richiamato negli avvisi conosciuto e conoscibile, sono messi in condizioni di comprendere in maniera semplice ed immediata quale sia il soggetto che ha la responsabilità dell'emanazione degli atti impositivi.
In merito all'eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, va evidenziato come, nella fattispecie in esame, l'avviso di accertamento impugnato abbia assolto pienamente all'obbligo di esposizione dei presupposti di faatto e delle ragioni giuridiche poste alla base dell'atto stesso. Ed altrettanto analiticamente abbia allegato, richiamandoli, gli atti normativi, regolamentari e deliberativi a fondamento della pretesa impositiva. La ragione dell'obbligo di motivazione risiede evidentemente nel diritto di difesa del destinatario del provvedimento. Lì'atto può pertantgo ritenersi carente di motivazione solo nel caso in cui il contribuente non sia nella possibilità di conoscere i termini del provvedimento e, quindi, di predisporre un'adeguata difesa, il requisito della motivazione deve ritenersi insufficiente, il che certamente non è avvenuto nel caso di specie ove il diritto di difesa è stato pienamente esplicato,
Quanto, in particolare, alla mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso di accertamento impugnato, non si ritiene condivisibile tale contestazione in quanto l'eventuale allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento si riferisce ai soli provvedimenti non conosciuti dal contribuente, non potendosi configurare come tali quelli richiamati nell'avviso impugnato i quali, invece, si sostanziano in atti normativi o atti dell'Amministrazione Comunale a portata generale, pubblicati attraverso le fonti di cognizione previste dall'ordinamento e, pertanto, da considerarsi conosciuti dal contribuente per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Afferma la giurisprudenza che il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l'interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi”
I predetti atti erano noti o conoscibili dalla contribuente usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.
Per l'accertamento, difatti, sono stati utilizzati atti provenienti dai pubblici registri ovvero già in possesso della medesima ricorrente e, quindi non, necessariamente da allegare all'atto impositivo.
La ricorrente chiede altrersì di accertare e dichiarare l'illegittimità dei parametri assunti ai fini della determinazione dei tributi accertati di cui alle delibere di approvazione delle tariffe TARI relative alle annualità
2020, 2021 e 2022 e conseguentemente la disapplicazione delle stesse. L'espresso richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 7, comma 5, del D.lgs. 546/1992 è inconferente in quanto tale normativa non prevede che la Corte di Giustizia Tributaria possa dichiarare illegittimo un regolamento o un atto generale, che di contro rientra nella giurisdizione esclusiva del TAR.
Ciò detto, preme evidenziare che il contribuente per le superfici dichiarate è da sempre - e comunque anche per le annualità accertate - iscritta a ruolo con la medesima categoria tariffaria con cui sono stati legittimamente emessi gli atti di accertamento qui contestati.
Ne deriva che l'eccezione è priva di fondamento.
Parte ricorrente eccepisce ancora che l'attività svolta dalla stessa implica la produzione di rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede a proprie spese, chiedendo pertanto una riduzione delle superfici imponibili e/o l'applicazione dei coefficienti di abbattimento previsti dai regolamenti Tari applicabili ratione temporis alle annualità in contestazione.
L'eccezione è infondata. In particolare si osserva come tali riduzioni sono previste dai regolamenti comunali relativi alle annualità interessate previa denuncia da parte del contribuente delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, fornendo idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti;
in assenza di tale denuncia alcun beneficio può essere riconosciuto.
Tale onere dichiarativo allo stato risulta disatteso, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in merito
Alla luce delle considerazioni che prevedono il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro1.000,00.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferentino - Piazza G. Matteotti 03013 Ferentino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1733-2023 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --------------------
Resistente/Appellato:----------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe relativi al mancato pagamento della TARI annualità 2020, 2021, 2022, emesso per il Comune di Ferentino.
· Avverso suddetto atto la contribuente proponeva ricorso/reclamo chiedendo all'Ill.ma Corte di
Giustizia Tributaria di Primo grado adita:
o in via cautelare, di disporre la sospensione degli effetti dell'avviso impugnato;
o nel merito, di accertare e dichiarare:
I. l'inesistenza o, comunque, nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione;
II. la nullità dell'avviso per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
III. l'illegittimità ed erroneità dell'avviso di accertamento per incongruenza ed infondatezza dei parametri assunti ai fini della determinazione dei tributi accertati;
e di disporre, per l'effetto, l'integrale annullamento in epigrafe.
IV. in subordine, di rideterminare gli importi accertati sulla base dei costi sostenuti dalla ricorrente per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Si costituiva la TRE ESSE resistendo al ricotrso di cui chiedeva il rigetto.
Venivano depositate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
· Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Quanto alla dedotta inersistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione, osserva il Colllegio: nella specie viene contesta la legittimità dell'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. In particolare, eccepisce che ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549/1995 è comunque necessario, ai fini della validità dell'atto impositivo in cui la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del concessionario, che il nominativo del soggetto responsabile e la fonte dei dati risulti da un atto preventivamente sottoscritto dal concessionario.
Ai sensi del d.lgs. 446/1997, art. 52 comma 5 lettera b) numero 4, “qualora sia deliberato di affidare a terzi,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate alle Società iscritte all'albo di cui all'art 53 comma 1 del presente decreto”. All'attribuzione del servizio di accertamento e riscossione consegue, necessariamente, che il potere di firma degli atti emessi spetterà alla Società.
Nel caso di specie, la Tre Esse Italia Srl, con regolare aggiudicazione a seguito di gara pubblica, è divenuta Concessionaria per l'accertamento e la riscossione della TARI nel Comune di Ferentino, in forza dei contratti allegati in atti.
In esercizio del potere conferito dalla legge e dai contratti di cui sopra, la Tre Esse Italia ha provveduto a sottoscrivere l'avviso di accertamento attraverso l'Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della Società di Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, sono riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione coattiva.
L'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, dispone la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La norma si applica per tutti gli atti emessi in maniera automatizzata e massiva, come lo stesso avviso di accertamento impugnato.
Si richiama in proposito altresì l'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Appare evidente che tra gli atti di accertamento e riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 52 d.lgs. 446/97, rientri senz'altro l'avviso di accertamento esecutivo.Ai sensi dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Dal tenore della norma si comprende chiaramente come il provvedimento di livello dirigenziale è richiesto quando gli avvisi di accertamento siano prodotti direttamente dagli enti locali;
in questo caso infatti non vi è un soggetto che per legge ha il potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento, ma tale funzione discende, in uno con le altre funzioni delegate, da un provvedimento dirigenziale (o anche del Sindaco). Pertanto
l'indicazione di cui sopra si rivela indispensabile negli enti locali in quanto in mancanza della formale investitura, non vi è un soggetto che possa, automaticamente in virtù della carica rivestita, sottoscrivere validamente gli avvisi di accertamento, ma tale figura deve essere istituita attraverso, appunto, la nomina di livello dirigenziale (richiesta dalla norma).
Nel caso di specie invece, considerato che l'atto opposto è stato emesso dal Concessionario della riscossione, e che la Tre Esse Italia ha nella struttura societaria un Amministratore Unico legale rappresentante, appare evidente come per legge e per contratto di affidamento sia solo quest'ultimo ad avere il potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento;
il provvedimento di nomina sarà dunque necessario solo nell'ipotesi in cui l'Amministratore stesso voglia conferire il potere di firma ad un altro e diverso soggetto.
I contribuenti, in virtù del contratto di affidamento correttamente richiamato negli avvisi conosciuto e conoscibile, sono messi in condizioni di comprendere in maniera semplice ed immediata quale sia il soggetto che ha la responsabilità dell'emanazione degli atti impositivi.
In merito all'eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, va evidenziato come, nella fattispecie in esame, l'avviso di accertamento impugnato abbia assolto pienamente all'obbligo di esposizione dei presupposti di faatto e delle ragioni giuridiche poste alla base dell'atto stesso. Ed altrettanto analiticamente abbia allegato, richiamandoli, gli atti normativi, regolamentari e deliberativi a fondamento della pretesa impositiva. La ragione dell'obbligo di motivazione risiede evidentemente nel diritto di difesa del destinatario del provvedimento. Lì'atto può pertantgo ritenersi carente di motivazione solo nel caso in cui il contribuente non sia nella possibilità di conoscere i termini del provvedimento e, quindi, di predisporre un'adeguata difesa, il requisito della motivazione deve ritenersi insufficiente, il che certamente non è avvenuto nel caso di specie ove il diritto di difesa è stato pienamente esplicato,
Quanto, in particolare, alla mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso di accertamento impugnato, non si ritiene condivisibile tale contestazione in quanto l'eventuale allegazione di atti richiamati nell'avviso di accertamento si riferisce ai soli provvedimenti non conosciuti dal contribuente, non potendosi configurare come tali quelli richiamati nell'avviso impugnato i quali, invece, si sostanziano in atti normativi o atti dell'Amministrazione Comunale a portata generale, pubblicati attraverso le fonti di cognizione previste dall'ordinamento e, pertanto, da considerarsi conosciuti dal contribuente per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Afferma la giurisprudenza che il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l'interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi”
I predetti atti erano noti o conoscibili dalla contribuente usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.
Per l'accertamento, difatti, sono stati utilizzati atti provenienti dai pubblici registri ovvero già in possesso della medesima ricorrente e, quindi non, necessariamente da allegare all'atto impositivo.
La ricorrente chiede altrersì di accertare e dichiarare l'illegittimità dei parametri assunti ai fini della determinazione dei tributi accertati di cui alle delibere di approvazione delle tariffe TARI relative alle annualità
2020, 2021 e 2022 e conseguentemente la disapplicazione delle stesse. L'espresso richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 7, comma 5, del D.lgs. 546/1992 è inconferente in quanto tale normativa non prevede che la Corte di Giustizia Tributaria possa dichiarare illegittimo un regolamento o un atto generale, che di contro rientra nella giurisdizione esclusiva del TAR.
Ciò detto, preme evidenziare che il contribuente per le superfici dichiarate è da sempre - e comunque anche per le annualità accertate - iscritta a ruolo con la medesima categoria tariffaria con cui sono stati legittimamente emessi gli atti di accertamento qui contestati.
Ne deriva che l'eccezione è priva di fondamento.
Parte ricorrente eccepisce ancora che l'attività svolta dalla stessa implica la produzione di rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede a proprie spese, chiedendo pertanto una riduzione delle superfici imponibili e/o l'applicazione dei coefficienti di abbattimento previsti dai regolamenti Tari applicabili ratione temporis alle annualità in contestazione.
L'eccezione è infondata. In particolare si osserva come tali riduzioni sono previste dai regolamenti comunali relativi alle annualità interessate previa denuncia da parte del contribuente delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, fornendo idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti;
in assenza di tale denuncia alcun beneficio può essere riconosciuto.
Tale onere dichiarativo allo stato risulta disatteso, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in merito
Alla luce delle considerazioni che prevedono il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro1.000,00.