TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11237 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 2438 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.TESCIONE GIUSEPPE e l'avv.CORRIERE GIANLUCA
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con il funzionario ex art 417 bis cpc.PRINCIPE EMILIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente, collaboratrice scolastica, premesso che in data 25 maggio 2024 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per supplenze personale ATA della Provincia di Roma;
che nella suddetta domanda alla sezione “Titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato” ha indicato i servizi prestati dall'a.s. 2014/2015 al 2017/2018 per complessivi 48 mesi presso scuole paritarie;
che nella sezione “ Titoli di servizio presto nelle scuole statali e non statali e in altra amministrazione” indicava i servizi prestati presso istituzioni statali per complessivi 29 mesi e 3 giorni e segnatamente dal 16.9.2021-31.8.2022, dal 14.9.2022-30.6.2023; dal 2.10.2023 al 30.6.2024; che con decreto n 0006928/U del 22.12.2021 il Dirigente scolastici dell'istituto Comprensivo Statale Monterotondo aveva decurtato il punteggio;
che il Tribunale di Tivoli dapprima con ordinanza cautelare n 12045/2022 del 15.5.2022 dichiarava “ l'illegittimità del provvedimento del22.12.2021 adottato dal dirigente scolastico dell'istituto statale di Monterotondo di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA triennio 22021/2024 e condannava l'amministrazione al ripristino del punteggio inizialmente indicato;
che successivamente con sentenza n 654/2024 il Tribunale di Tivoli dichiarava l'intervenuta cessazione della materia in ordine al ripristino del punteggio originariamente attribuito nella graduatoria di istituto personale ATA 2021/2024 nonché l'illegittimità del provvedimento del 22.12.2021 di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato
2021/2022; che veniva inserita nella graduatoria provvisoria in posizione n 75 con punteggio pari 28,50 di cui 26,50 per servizi sia presso istituti statali che scuole paritarie;
che con comunicazione del 14.8.2024 veniva esclusa dalla graduatoria perché “ non in possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio statale ( 24 mesi -23 mesi e 3 giorni); che proponeva reclamo sul presupposto che in forza dell'ordinanza e della sentenza del tribunale di Tivoli che avevano annullato il provvedimento di rettifica del punteggio e della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato 2021/2022 doveva essere computato anche l'a.s.2021/2022 presso l'istituto Buozzi Monterotondo;
che considerando l'anno scolastico 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 si raggiungevano i 29 mesi e 3 giorni;
che con provvedimento prot. 0006359/U del 14.10.2024 l' Parte_2 espressamente dichiarava che il contratto a tempo determinato 2021/2022 è valido a tutti gli effetti;
che vantava al 30.6.2024 un'anzianità di servizio complessiva di 73 mesi di cui 29 mesi e 3 giorni presso scuole statali e 48 mesi presso scuole paritarie valutabili in 26,50 punti da sommare ai 2 punti di titoli culturali;
che nella graduatoria definitiva veniva esclusa per mancato riconoscimento del servizio prestato in scuole paritarie;
che ha subito un danno sia sotto il profilo del diritto alla immissione in ruolo sia al conferimento degli incarichi a tempo determinato;
conveniva in giudizio il per snetir accogliere le seguenti conclusioni “
1. previa Controparte_1 disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare – per i motivi esposti in fatto ed in diritto - l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della esclusione dalla vigente graduatoria permanente definitiva A.T. di Roma per il profilo Collaboratori scolastici, valida per l'a.s. 2024/2025, pubblicata in data 20 agosto 2024 unitamente a DDG di CP_2 approvazione (prot. 31682) di pari data e per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica convenuta di disporre l'immediato inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria provinciale valida per l'a.s. 2024/2025 con il punteggio pari a 28,50, o col diverso punteggio che risulterà all'esito della istruttoria, con ogni conseguenza giuridica ed economica anche in ordine alla procedura di immissione nei ruoli del , nella provincia di Roma, in qualità di Controparte_1
Collaboratrice scolastica (Area A del personale scolastico ATA), con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre 2024.2. in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla scelta di una delle sedi disponibili alla data del 02.09.24 in sede di convocazione dei destinatari di proposte contrattuali a tempo determinato al termine delle operazioni di immissione in ruolo e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute ad assegnare la ricorrente ad una delle sedi scolastiche disponibili al momento dello scorrimento della graduatoria secondo le preferenze espresse ed il punteggio correttamente calcolato 3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14.Previe argomentazioni in diritto sulla giurisdizione, nonché sulla violazione del giudicato concludeva come sopra .
Si è costituito il ed ha eccepito che la ricorrente presentava nell'anno CP_1
2024/2025 istanza di inclusione nelle graduatoria permanenti provinciali di cui all'art554 del D Lgs 297/94 per il profilo di collaboratore scolastico;
che ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del summenzionato decreto “ per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere una anzianità di almeno due anni di servizio prestato, sotto il profilo area del personale ATA presso le scuole statali; che non possedeva tale anzianità perché il servizio presso l'istituto Monterotondo anno 2021/022 risultava annullato;
che la sentenza del Tribunale di tivoli non contemplava il diritto a vedersi riconosciuto il servizio svolto in forza del contratto risolto anticipatamente . Tanto premesso chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite .
Acquisito il fascicolo del giudizio cautelare, depositate le note autorizzate ex art 127 ter cpc, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza .
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sono pacifico i seguenti fatti: la ricorrente, inserita nella graduatoria di istituto, III fascia, degli aspiranti supplenza , profilo collaboratrice scolastica è, attualmente, in servizio presso l'istituto Comprensivo “ Gianicolo “ di Roma;
in data 23.5.2024 ha presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi- I fascia) per supplenze personale ATA, nella provincia di Roma;
a seguito di tale domanda è stata inserita nella graduatoria provvisoria, pubblicata il 20.7.2024 in posizione n 75 con punteggio complessivo di 28,50 di cui 26,50 per servizio prestato presso le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie;
con comunicazione via pec del 14 agosto 2024 è stata esclusa dalla suddetta graduatoria perché “ non in possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio statale. Si legge all'uopo in tale missiva del ministero “ Si comunica che la S.V., ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 774 del 06/05/2024 è esclusa dal concorso in oggetto, in quanto:• non in possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio statale (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni) prestato nel profilo richiesto, previsto nell'art. 1, comma 1.2, lett. “a” del D.D.G. 774 del 06/05/2024. ( cfr all 10 fascicolo ricorrente).;
Sostiene la ricorrente l'illegittimità di tale esclusione perché in possesso del requisito relativo all'anzianità di almeno due anni di servizio statale, in forza dell' ordinanza cautelare del tribunale di Tivoli n 12045/2022 successivamente, confermata dalla sentenza del medesimo Tribunale n 654/2024, passata in giudicato.
Tale assunto non risulta fondato per le seguenti argomentazioni.
Ed invero, occorre ripercorrere quanto accaduto relativamente all'inserimento nella graduatoria per supplenze III fascia . Sul punto, risulta documentato che con decreto N. 0006928/U del 22.12.2021 il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo statale Monterotondo aveva decurtato il punteggio con cui la ricorrente risultava inserita nella graduatoria di III fascia del personale ATA a causa dell'irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte delle scuole paritarie dove aveva prestato servizio. Del pari è pacifico che con ordinanza cautelare del Tribunale di Tivoli n 12045/202 confermata dalla sentenza del medesimo tribunale N 654/2024 era stato dichiarato illegittimo il provvedimento del 22.12.2021 adottato dal CP_3 scolastico dell'istituto Comprensivo Statale Monterotondo di rettifica del punteggio originariamente attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto- III fascia- personale ATA triennio 2021/2024 con conseguente condanna dell'Amministrazione al ripristino del punteggio inizialmente indicato in graduatoria incrementato di quello Pa che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell non fosse stato disconosciuto. Tale decisione aveva, come pacifico, trovato conferma nella sentenza di merito emessa dal medesimo Tribunale , in data 18.4.2024 la N 654/2024 ( cfr all. 5 e 7 ) . Ebbene il tenore letterale dei summenzionati provvedimenti giurisdizionali depone, inequivocabilmente, per riconoscere legittimo, esclusivamente il punteggio assegnato alla ricorrente nella graduatoria per supplenza III fascia senza nulla disporre sul requisito “ dell'esercizio effettivamente prestato presso le scuole statali”. Né si può ritenere sufficiente, tal fine, la dichiarazione di illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato 2021/2022 alla quale è conseguita, esclusivamente, una condanna dell'Amministrazione a risarcire economicamente la lavoratrice senza nulla disporre sul valore giuridico del “servizio prestato” . Giova, quindi, ribadire, come il giudicato in contestazione non cada sul requisito richiesto dalla normativo di settore ovvero “ “ ai fini dell'anzianità di almeno due anni di servizio si computa unicamente il servizio effettivamente prestato ( di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali…., bensì si limita a dichiarare la validità dell'originario punteggio ordinandone il ripristino sia pure incrementato con quello che la ricorrente Pa avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell non fosse stato disconosciuto. Il Giudicato, riguarda, in sostanza, soltanto “il punteggio” ma purtroppo non cade sulla prestazione di servizio effettivamente prestata che è il necessario requisito previsto dalla legge per essere inserita nelle graduatorie di I Fascia.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate considerato che la questione in esame sorge da un inadempimento dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso, Roma 6 novembre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 2438 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.TESCIONE GIUSEPPE e l'avv.CORRIERE GIANLUCA
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con il funzionario ex art 417 bis cpc.PRINCIPE EMILIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente, collaboratrice scolastica, premesso che in data 25 maggio 2024 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per supplenze personale ATA della Provincia di Roma;
che nella suddetta domanda alla sezione “Titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato” ha indicato i servizi prestati dall'a.s. 2014/2015 al 2017/2018 per complessivi 48 mesi presso scuole paritarie;
che nella sezione “ Titoli di servizio presto nelle scuole statali e non statali e in altra amministrazione” indicava i servizi prestati presso istituzioni statali per complessivi 29 mesi e 3 giorni e segnatamente dal 16.9.2021-31.8.2022, dal 14.9.2022-30.6.2023; dal 2.10.2023 al 30.6.2024; che con decreto n 0006928/U del 22.12.2021 il Dirigente scolastici dell'istituto Comprensivo Statale Monterotondo aveva decurtato il punteggio;
che il Tribunale di Tivoli dapprima con ordinanza cautelare n 12045/2022 del 15.5.2022 dichiarava “ l'illegittimità del provvedimento del22.12.2021 adottato dal dirigente scolastico dell'istituto statale di Monterotondo di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA triennio 22021/2024 e condannava l'amministrazione al ripristino del punteggio inizialmente indicato;
che successivamente con sentenza n 654/2024 il Tribunale di Tivoli dichiarava l'intervenuta cessazione della materia in ordine al ripristino del punteggio originariamente attribuito nella graduatoria di istituto personale ATA 2021/2024 nonché l'illegittimità del provvedimento del 22.12.2021 di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato
2021/2022; che veniva inserita nella graduatoria provvisoria in posizione n 75 con punteggio pari 28,50 di cui 26,50 per servizi sia presso istituti statali che scuole paritarie;
che con comunicazione del 14.8.2024 veniva esclusa dalla graduatoria perché “ non in possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio statale ( 24 mesi -23 mesi e 3 giorni); che proponeva reclamo sul presupposto che in forza dell'ordinanza e della sentenza del tribunale di Tivoli che avevano annullato il provvedimento di rettifica del punteggio e della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato 2021/2022 doveva essere computato anche l'a.s.2021/2022 presso l'istituto Buozzi Monterotondo;
che considerando l'anno scolastico 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 si raggiungevano i 29 mesi e 3 giorni;
che con provvedimento prot. 0006359/U del 14.10.2024 l' Parte_2 espressamente dichiarava che il contratto a tempo determinato 2021/2022 è valido a tutti gli effetti;
che vantava al 30.6.2024 un'anzianità di servizio complessiva di 73 mesi di cui 29 mesi e 3 giorni presso scuole statali e 48 mesi presso scuole paritarie valutabili in 26,50 punti da sommare ai 2 punti di titoli culturali;
che nella graduatoria definitiva veniva esclusa per mancato riconoscimento del servizio prestato in scuole paritarie;
che ha subito un danno sia sotto il profilo del diritto alla immissione in ruolo sia al conferimento degli incarichi a tempo determinato;
conveniva in giudizio il per snetir accogliere le seguenti conclusioni “
1. previa Controparte_1 disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare – per i motivi esposti in fatto ed in diritto - l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della esclusione dalla vigente graduatoria permanente definitiva A.T. di Roma per il profilo Collaboratori scolastici, valida per l'a.s. 2024/2025, pubblicata in data 20 agosto 2024 unitamente a DDG di CP_2 approvazione (prot. 31682) di pari data e per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica convenuta di disporre l'immediato inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria provinciale valida per l'a.s. 2024/2025 con il punteggio pari a 28,50, o col diverso punteggio che risulterà all'esito della istruttoria, con ogni conseguenza giuridica ed economica anche in ordine alla procedura di immissione nei ruoli del , nella provincia di Roma, in qualità di Controparte_1
Collaboratrice scolastica (Area A del personale scolastico ATA), con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre 2024.2. in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla scelta di una delle sedi disponibili alla data del 02.09.24 in sede di convocazione dei destinatari di proposte contrattuali a tempo determinato al termine delle operazioni di immissione in ruolo e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute ad assegnare la ricorrente ad una delle sedi scolastiche disponibili al momento dello scorrimento della graduatoria secondo le preferenze espresse ed il punteggio correttamente calcolato 3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14.Previe argomentazioni in diritto sulla giurisdizione, nonché sulla violazione del giudicato concludeva come sopra .
Si è costituito il ed ha eccepito che la ricorrente presentava nell'anno CP_1
2024/2025 istanza di inclusione nelle graduatoria permanenti provinciali di cui all'art554 del D Lgs 297/94 per il profilo di collaboratore scolastico;
che ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del summenzionato decreto “ per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere una anzianità di almeno due anni di servizio prestato, sotto il profilo area del personale ATA presso le scuole statali; che non possedeva tale anzianità perché il servizio presso l'istituto Monterotondo anno 2021/022 risultava annullato;
che la sentenza del Tribunale di tivoli non contemplava il diritto a vedersi riconosciuto il servizio svolto in forza del contratto risolto anticipatamente . Tanto premesso chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite .
Acquisito il fascicolo del giudizio cautelare, depositate le note autorizzate ex art 127 ter cpc, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza .
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sono pacifico i seguenti fatti: la ricorrente, inserita nella graduatoria di istituto, III fascia, degli aspiranti supplenza , profilo collaboratrice scolastica è, attualmente, in servizio presso l'istituto Comprensivo “ Gianicolo “ di Roma;
in data 23.5.2024 ha presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente (24 mesi- I fascia) per supplenze personale ATA, nella provincia di Roma;
a seguito di tale domanda è stata inserita nella graduatoria provvisoria, pubblicata il 20.7.2024 in posizione n 75 con punteggio complessivo di 28,50 di cui 26,50 per servizio prestato presso le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie;
con comunicazione via pec del 14 agosto 2024 è stata esclusa dalla suddetta graduatoria perché “ non in possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio statale. Si legge all'uopo in tale missiva del ministero “ Si comunica che la S.V., ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 774 del 06/05/2024 è esclusa dal concorso in oggetto, in quanto:• non in possesso di un'anzianità di almeno due anni di servizio statale (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni) prestato nel profilo richiesto, previsto nell'art. 1, comma 1.2, lett. “a” del D.D.G. 774 del 06/05/2024. ( cfr all 10 fascicolo ricorrente).;
Sostiene la ricorrente l'illegittimità di tale esclusione perché in possesso del requisito relativo all'anzianità di almeno due anni di servizio statale, in forza dell' ordinanza cautelare del tribunale di Tivoli n 12045/2022 successivamente, confermata dalla sentenza del medesimo Tribunale n 654/2024, passata in giudicato.
Tale assunto non risulta fondato per le seguenti argomentazioni.
Ed invero, occorre ripercorrere quanto accaduto relativamente all'inserimento nella graduatoria per supplenze III fascia . Sul punto, risulta documentato che con decreto N. 0006928/U del 22.12.2021 il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo statale Monterotondo aveva decurtato il punteggio con cui la ricorrente risultava inserita nella graduatoria di III fascia del personale ATA a causa dell'irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte delle scuole paritarie dove aveva prestato servizio. Del pari è pacifico che con ordinanza cautelare del Tribunale di Tivoli n 12045/202 confermata dalla sentenza del medesimo tribunale N 654/2024 era stato dichiarato illegittimo il provvedimento del 22.12.2021 adottato dal CP_3 scolastico dell'istituto Comprensivo Statale Monterotondo di rettifica del punteggio originariamente attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto- III fascia- personale ATA triennio 2021/2024 con conseguente condanna dell'Amministrazione al ripristino del punteggio inizialmente indicato in graduatoria incrementato di quello Pa che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell non fosse stato disconosciuto. Tale decisione aveva, come pacifico, trovato conferma nella sentenza di merito emessa dal medesimo Tribunale , in data 18.4.2024 la N 654/2024 ( cfr all. 5 e 7 ) . Ebbene il tenore letterale dei summenzionati provvedimenti giurisdizionali depone, inequivocabilmente, per riconoscere legittimo, esclusivamente il punteggio assegnato alla ricorrente nella graduatoria per supplenza III fascia senza nulla disporre sul requisito “ dell'esercizio effettivamente prestato presso le scuole statali”. Né si può ritenere sufficiente, tal fine, la dichiarazione di illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato 2021/2022 alla quale è conseguita, esclusivamente, una condanna dell'Amministrazione a risarcire economicamente la lavoratrice senza nulla disporre sul valore giuridico del “servizio prestato” . Giova, quindi, ribadire, come il giudicato in contestazione non cada sul requisito richiesto dalla normativo di settore ovvero “ “ ai fini dell'anzianità di almeno due anni di servizio si computa unicamente il servizio effettivamente prestato ( di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali…., bensì si limita a dichiarare la validità dell'originario punteggio ordinandone il ripristino sia pure incrementato con quello che la ricorrente Pa avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell non fosse stato disconosciuto. Il Giudicato, riguarda, in sostanza, soltanto “il punteggio” ma purtroppo non cade sulla prestazione di servizio effettivamente prestata che è il necessario requisito previsto dalla legge per essere inserita nelle graduatorie di I Fascia.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate considerato che la questione in esame sorge da un inadempimento dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso, Roma 6 novembre 2025
Il Giudice