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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2156/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11075/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da CF_Difensore_1 Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da CF_Difensore_2 Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094568551000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1653/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate ON. La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato gli avviso di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate ON evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica degli avvisi di pagamento prodromici e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è infondato. Priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica degli avvisi prodromici. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato che gli avvisi di pagamento relativi ai veicoli sottoposti a tassazione sono stati notificati in data 6/6/23 (per due veicoli), 19/6/23 e
7/7/23 a mezzo del servizio postale.
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica degli avvisi di pagamento ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella di pagamento (17/4/25) non era ancora decorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%
Così deciso in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
EM IS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11075/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da CF_Difensore_1 Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da CF_Difensore_2 Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094568551000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1653/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate ON. La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato gli avviso di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate ON evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica degli avvisi di pagamento prodromici e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è infondato. Priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica degli avvisi prodromici. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato che gli avvisi di pagamento relativi ai veicoli sottoposti a tassazione sono stati notificati in data 6/6/23 (per due veicoli), 19/6/23 e
7/7/23 a mezzo del servizio postale.
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica degli avvisi di pagamento ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella di pagamento (17/4/25) non era ancora decorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%
Così deciso in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
EM IS