CASS
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34491 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO Di LA Sent. n. sez. 1227 CC – 02/10/2025 R.G.N. 21769/2025 -Relatore - AL MA RO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di RO IA, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NA Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, letta per il ricorrente la memoria degli avv. Sonja Venturi e Joseph Mase’, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto del P.m. presso il Tribunale di Cosenza in data 28 marzo 2025 di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria il precedente 25 marzo 2025, avente a oggetto le opere attribuite a ND RH e oggetto di contraffazione da parte del ricorrente, indagato per il reato di cui agli art. 518-quaterdecies e sexiesdecies.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare sull’eccezione di nullità del verbale di sequestro della polizia giudiziaria che non indicava gli elementi da cui desumere la contraffazione delle opere (primo motivo) e sull’eccezione di nullità del decreto di convalida del sequestro del P.m., che aveva usato solo delle formule di stile (secondo motivo); denuncia ancora il difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura, siccome era stato spossessato di opere d’arte per il valore di 1.500.000 (secondo motivo) e contesta la possibilità, in ipotesi astratta, di un pericolo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 34491 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/10/2025 2 alterazione e/o modificazione delle cose (terzo motivo); deduce, infine, la violazione di legge per difetto di motivazione sulla durata della misura e sulla sua perduranza nonostante il decorso del tempo, pari a due mesi, dall’esecuzione del sequestro (quarto motivo). Nella memoria ribadisce i motivi già illustrati in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa risposta da parte del Tribunale del riesame alle doglianze relative alla nullità del verbale di sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria e del successivo decreto di convalida del P.m. Nell’ordinanza, invece, si rinviene puntuale ed esauriente risposta alle censure sollevate. Infatti, il Tribunale - in continuità con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01) - ha accertato che il sequestro si è reso necessario nell’ambito delle attività d’indagine eseguite dagli ufficiali di polizia giudiziaria del Comando dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio artistico, nucleo di Cosenza e che non è eccentrico rispetto all’ipotesi dell’Accusa, risultando chiaramente dalla stessa condotta ascritta all’indagato e dagli elementi indicati dagli operanti di polizia giudiziaria, le finalità probatorie relative all’accertamento del reato in contestazione, di immediata percezione poiché appunto riferite alle opere d’arte che si suppongono contraffatte. A differenza di quanto prospettato dalla difesa nei primi due motivi, il Tribunale ha quindi motivato sulla regolarità formale del sequestro probatorio. E’ pacifico in giurisprudenza, che il pubblico ministero nel decreto di convalida non deve formulare un capo d’incolpazione provvisorio, bastando la sintetica descrizione dei fatti e delle finalità probatorie (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01 e Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 – 01). Il Tribunale ha dato inoltre conto dell’interlocuzione aperta con il ricorrente, il quale, a fronte della contestazione della contraffazione, sulla base dei primi accertamenti degli ausiliari della polizia giudiziaria, ha prodotto gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere esposte nella mostra. I primi due motivi non si confrontano con l’ordinanza impugnata.
2. L’osservazione, poi, secondo cui il sequestro sarebbe sproporzionato rispetto ai valori economici in gioco (argomento del secondo motivo) e inutile ai fini preventivi del pericolo di alterazione e/o modificazione delle cose (terzo motivo), è del tutto inconsistente, perché il sequestro in oggetto, probatorio, e non preventivo, è finalizzato all’accertamento della sospetta contraffazione delle opere d’arte di ND RH. Il Tribunale ha ben spiegato che proprio i preliminari risultati degli esperti della polizia giudiziaria, che hanno dato esito positivo per la contraffazione, contrastati dalle consulenze degli esperti del ricorrente, di epoca non precisata o su rappresentazioni grafiche, impongono il mantenimento del vincolo ai fini dell’accertamento del reato. A differenza quindi di quanto prospettato dalla difesa nel secondo e nel terzo motivo, il Tribunale ha dimostrato di aver valutato la sussistenza delle perduranti e prevalenti esigenze probatorie a sostegno del sequestro, il che si ricollega al quarto motivo sulla sua eccessiva durata. 3 3. Il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione del decorso del tempo, pari a due mesi, ma anche in questo caso il Tribunale ha risposto, perché ha osservato che sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dell’esperta che ha in custodia le opere. La giurisprudenza ha chiarito che l'intervenuta effettuazione di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude la necessità del mantenimento del vincolo relativo qualora debbano essere disposti ulteriori accertamenti tecnici che richiedono specifiche cognizioni, da affidarsi ad un consulente del p.m., e tali da richiedere la conservazione dello stato in cui le cose sequestrate si trovano (Sez. 3, n. 36371 del 08/09/2021, Fattacciu, Rv. 282369 – 01). La motivazione è immune da censure per cui anche il quarto motivo non coglie nel segno. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA TO Di LA
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NA Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, letta per il ricorrente la memoria degli avv. Sonja Venturi e Joseph Mase’, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto del P.m. presso il Tribunale di Cosenza in data 28 marzo 2025 di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria il precedente 25 marzo 2025, avente a oggetto le opere attribuite a ND RH e oggetto di contraffazione da parte del ricorrente, indagato per il reato di cui agli art. 518-quaterdecies e sexiesdecies.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare sull’eccezione di nullità del verbale di sequestro della polizia giudiziaria che non indicava gli elementi da cui desumere la contraffazione delle opere (primo motivo) e sull’eccezione di nullità del decreto di convalida del sequestro del P.m., che aveva usato solo delle formule di stile (secondo motivo); denuncia ancora il difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura, siccome era stato spossessato di opere d’arte per il valore di 1.500.000 (secondo motivo) e contesta la possibilità, in ipotesi astratta, di un pericolo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 34491 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/10/2025 2 alterazione e/o modificazione delle cose (terzo motivo); deduce, infine, la violazione di legge per difetto di motivazione sulla durata della misura e sulla sua perduranza nonostante il decorso del tempo, pari a due mesi, dall’esecuzione del sequestro (quarto motivo). Nella memoria ribadisce i motivi già illustrati in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa risposta da parte del Tribunale del riesame alle doglianze relative alla nullità del verbale di sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria e del successivo decreto di convalida del P.m. Nell’ordinanza, invece, si rinviene puntuale ed esauriente risposta alle censure sollevate. Infatti, il Tribunale - in continuità con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01) - ha accertato che il sequestro si è reso necessario nell’ambito delle attività d’indagine eseguite dagli ufficiali di polizia giudiziaria del Comando dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio artistico, nucleo di Cosenza e che non è eccentrico rispetto all’ipotesi dell’Accusa, risultando chiaramente dalla stessa condotta ascritta all’indagato e dagli elementi indicati dagli operanti di polizia giudiziaria, le finalità probatorie relative all’accertamento del reato in contestazione, di immediata percezione poiché appunto riferite alle opere d’arte che si suppongono contraffatte. A differenza di quanto prospettato dalla difesa nei primi due motivi, il Tribunale ha quindi motivato sulla regolarità formale del sequestro probatorio. E’ pacifico in giurisprudenza, che il pubblico ministero nel decreto di convalida non deve formulare un capo d’incolpazione provvisorio, bastando la sintetica descrizione dei fatti e delle finalità probatorie (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01 e Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 – 01). Il Tribunale ha dato inoltre conto dell’interlocuzione aperta con il ricorrente, il quale, a fronte della contestazione della contraffazione, sulla base dei primi accertamenti degli ausiliari della polizia giudiziaria, ha prodotto gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere esposte nella mostra. I primi due motivi non si confrontano con l’ordinanza impugnata.
2. L’osservazione, poi, secondo cui il sequestro sarebbe sproporzionato rispetto ai valori economici in gioco (argomento del secondo motivo) e inutile ai fini preventivi del pericolo di alterazione e/o modificazione delle cose (terzo motivo), è del tutto inconsistente, perché il sequestro in oggetto, probatorio, e non preventivo, è finalizzato all’accertamento della sospetta contraffazione delle opere d’arte di ND RH. Il Tribunale ha ben spiegato che proprio i preliminari risultati degli esperti della polizia giudiziaria, che hanno dato esito positivo per la contraffazione, contrastati dalle consulenze degli esperti del ricorrente, di epoca non precisata o su rappresentazioni grafiche, impongono il mantenimento del vincolo ai fini dell’accertamento del reato. A differenza quindi di quanto prospettato dalla difesa nel secondo e nel terzo motivo, il Tribunale ha dimostrato di aver valutato la sussistenza delle perduranti e prevalenti esigenze probatorie a sostegno del sequestro, il che si ricollega al quarto motivo sulla sua eccessiva durata. 3 3. Il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione del decorso del tempo, pari a due mesi, ma anche in questo caso il Tribunale ha risposto, perché ha osservato che sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dell’esperta che ha in custodia le opere. La giurisprudenza ha chiarito che l'intervenuta effettuazione di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude la necessità del mantenimento del vincolo relativo qualora debbano essere disposti ulteriori accertamenti tecnici che richiedono specifiche cognizioni, da affidarsi ad un consulente del p.m., e tali da richiedere la conservazione dello stato in cui le cose sequestrate si trovano (Sez. 3, n. 36371 del 08/09/2021, Fattacciu, Rv. 282369 – 01). La motivazione è immune da censure per cui anche il quarto motivo non coglie nel segno. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA TO Di LA