Sentenza 28 giugno 2021
Parere definitivo 31 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02837/2026REG.PROV.COLL.
N. 01417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2022, proposto da
OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Briguglio, Ferruccio Puzzello, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Corporazione Piloti del Porto di Salerno, Federazione Italiana dei Piloti dei Porti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Sergio Maria Carbone, Francesco Munari e Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 1581 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, della Capitaneria di Porto di Salerno, dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, della Corporazione Piloti del Porto di Salerno e della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. LE DR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
OU S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto - Guardia costiera di Salerno del 9 aprile 2015 mediante il quale è stata rigettata la sua istanza relativa all'introduzione del servizio di pilotaggio in modalità VHF presso il porto di Salerno.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha respinto il ricorso con sentenza n. 1581 del 2021, appellata da OU S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza nella parte in cui respinge il primo motivo di ricorso di CarTour; violazione degli artt. 2, 3 e 10 bis della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del Codice della Navigazione e dell’art. 102 reg. cod. nav.; violazione dell’art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84/1994; violazione del principio di proporzionalità; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
II) erroneità della sentenza nella parte in cui respinge il secondo motivo di ricorso di CarTour; violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del Codice della Navigazione e dell’art. 102 reg. cod. nav.; violazione dell’art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84/1994; violazione dell’art. 41 della Costituzione; violazione del principio di proporzionalità; difetto di motivazione; carenza di istruttoria; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; disparità di trattamento.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Capitaneria di Porto di Salerno, l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, la Corporazione Piloti del Porto di Salerno e la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti;
Con ordinanza n. 6032 del 2024 la sezione ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre verificazione e, con ulteriori ordinanze successive, è stata disposta la modifica dei verificatori in considerazione della dichiarazione di incompetenza di quelli nominati in precedenza.
Il 9 gennaio 2026 i verificatori hanno depositato la relazione conclusiva dell’incombente istruttorio.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da OU S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1581 del 2021, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Salerno del 9 aprile 2015, trasmesso in data 4 giugno 2015, mediante il quale è stata rigettata l'istanza della Società relativa all'introduzione del servizio di pilotaggio in modalità VHF presso il porto di Salerno per esigenze di sicurezza, non esistendo una idonea “torre piloti” che garantisca la visibilità diretta dello specchio acqueo.
L’appellante riferisce di svolgere quotidianamente il servizio di collegamento marittimo tra il porto di Messina e quello di Salerno.
Il servizio tecnico-nautico di pilotaggio consiste nell’assistenza prestata da un esperto dei luoghi (il pilota) in favore del comandante di una nave nella determinazione della rotta e delle manovre da effettuare all’interno delle acque portuali (art. 92 cod. nav.). Il pilotaggio, infatti, nasce e si giustifica come servizio ausiliario reso da un esperto a beneficio di quei comandanti che, percorrendo una pluralità di rotte e giungendo in diversi porti, possono non conoscere le caratteristiche dello specifico luogo in cui occasionalmente si trovano ad approdare. Quanto alle modalità di effettuazione della prestazione, il pilota è tenuto a recarsi con la propria nave incontro a quella da pilotare per poi salirvi a bordo ed offrire assistenza al comandante (art. 127 e 131 reg. cod. nav.). Si tratta della cd. modalità ‘tradizionale’ di prestazione del servizio pilotaggio. Grazie all’evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio, il servizio può essere prestato, in presenza di alcuni presupposti di sicurezza, senza che il pilota debba salire materialmente a bordo, bensì attraverso comunicazioni via radio (cd. pilotaggio in VHF).
A livello nazionale tra quelle in cui è ammesso il pilotaggio in modalità VHF, si ricordano le realtà portuali di Genova, Reggio Calabria, Messina, Piombino e Termini Imerese.
La disciplina del pilotaggio è stata interessata dall’intervento di riforma compiuto con la legge 18 gennaio 1994 n. 84 recante “ riordino della legislazione in materia portuale ”. In particolare, l’art. 14 comma 1 bis della legge citata prevede che “ i servizi tecniconautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo. Per il pilotaggio l’obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ”. A sua volta, il successivo comma 1 ter specifica che “ nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione ” (art. 14, comma 1 ter, legge 84/94).
Nel porto di Salerno, il decreto ministeriale del 2 settembre 1996 ha introdotto l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio. L’art. 4 del citato decreto, per quanto qui interessa, prevede la possibilità di effettuare il servizio di pilotaggio in VHF per le sole navi fino a 2.000 tonnellate di stazza lorda (quelle dell’appellante sono di circa 20.000 tonnellate), salva la facoltà che l’Autorità marittima ritenga di imporre la presenza del pilota a bordo: “ qualora particolari condizioni meteo marine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione ”.
Con istanza del 15 gennaio 2014, OU S.r.l. chiedeva alla Capitaneria di Porto di Salerno: (i) in via principale, “ il riconoscimento del diritto all’autoproduzione del servizio di pilotaggio…all’interno della cd. zona di obbligatorietà del Porto di Salerno ”; (ii) in via subordinata, “ l’implementazione delle misure necessarie per rendere fruibile il servizio di pilotaggio tramite VHF presso il porto di Salerno ”. A supporto della seconda richiesta, OU aveva sottolineato che il possesso della strumentazione tecnologica adatta avrebbe reso realizzabile in brevissimo tempo la prestazione del pilotaggio in modalità VHF, grazie a un adeguato sistema di telecamere, un apparato radar e di radiotrasmissione, che avrebbero permesso di prestare il servizio superando ogni ostacolo eventualmente derivante dalla conformazione geografica dell’approdo, dalla visibilità del tratto di mare resa possibile dall’ubicazione della struttura presso la quale era ospitata la locale Corporazione, dal traffico marittimo che si registrava presso il porto di Salerno.
La Capitaneria di Porto di Salerno sottoponeva l’istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti per acquisire l’orientamento dell’Amministrazione centrale sul tema. Con la nota del 20 febbraio 2014, il Ministero forniva risposta alla Capitaneria richiedente, trasmettendo la comunicazione anche all’odierna appellante. In particolare, il Ministero affermava che la richiesta avanzata in via principale da OU (istanza di autoproduzione del pilotaggio) non poteva trovare accoglimento, atteso che “ l’autoproduzione in senso stretto, non è allo stato attuale ammissibile nell’ordinamento italiano ”. Quanto alla richiesta di introdurre il pilotaggio in modalità VHF, invece, l’Amministrazione centrale osservava che “ il porto di Salerno è uno dei pochi porti nazionali nei quali tale modalità di pilotaggio è rimasta limitata a navi di minori dimensioni ” e disponeva che la Capitaneria di Porto di Salerno valutasse “ la percorribilità concreta nel porto di Salerno delle ipotesi sopra individuate come astrattamente possibili nell’ordinamento italiano, cioè…il VHF, valutandone la compatibilità con le esigenze di sicurezza del porto, del traffico relativo e delle navi interessate, procedendo anche con consultazioni a livello locale ”.
L’amministrazione si pronunciava in senso negativo con il provvedimento impugnato in primo grado, con cui veniva rigettata l'istanza della Società relativa all'introduzione del servizio di pilotaggio in modalità VHF presso il porto di Salerno.
La sentenza impugnata ha così statuito: “ Risulta agli atti di causa come detta amministrazione - dopo aver, inizialmente, richiesto un parere in merito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che invece a lei rimetteva ogni determinazione al riguardo - abbia disatteso l’istanza della OU in ragione delle peculiari “condizioni di sicurezza del traffico marittimo” presenti nel Porto di Salerno, condividendo le perplessità rappresentate dalla locale Corporazione Piloti in ordine all’assunzione di responsabilità nell’effettuare il pilotaggio in modalità VFH senza visibilità diretta e, per l’effetto, subordinando la pretesa implementazione alla realizzazione di una idonea “torre piloti” che garantisca la visibilità diretta dello specchio acqueo. Ebbene, il Collegio è dell’avviso che il ricorso proposto dalla OU debba essere respinto in ragione della non manifesta irragionevolezza dell’impugnata determinazione di rigetto, adottata all’esito di una complessa istruttoria tecnica, svolta in contraddittorio con tutti i soggetti interessati (tra cui, la ricorrente e la locale Corporazione Piloti) e finalizzata ad una specifica disamina della proposta tecnico-operativa prodotta dalla OU alla luce della peculiare conformazione geografica, atmosferica, morfologica e infrastrutturale del Porto di Salerno. Rileva in tal senso come la valutazione circa la percorribilità dell’implementazione del pilotaggio secondo la modalità auspicata dalla ricorrente - diversa e alternativa da quella ordinaria prevista dalle norme regolamentari in vigore con la presenza fisica del pilota - involgendo la valutazione di specifici aspetti afferenti alle peculiari condizioni presenti nel Porto di Salerno, sia riconducibile a profili di squisita discrezionalità tecnica, come tali sindacabili dal giudice amministrativo solo ove risultino manifestamente incoerenti, illogici o erronei, non potendo egli sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo valutativo a ciò deputato ”.
Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata, che meriterebbe di essere riformata anzitutto nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale OU aveva dedotto due distinte censure: la prima, volta a far valere l’illegittimità del provvedimento di rigetto per omissione dell’esame delle osservazioni presentate in sede procedimentale; la seconda, volta a denunciare l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, giacché l’amministrazione non avrebbe mai condotto quegli approfondimenti istruttori che si era impegnata ad effettuare nel corso del procedimento.
Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso di sostenendo che la valutazione dell’istanza di OU rientrava nella discrezionalità tecnica della locale Capitaneria di Porto e che la determinazione di rigetto assunta da quest’ultima non sarebbe manifestamente irragionevole. In particolare, la circostanza che nel porto di Salerno, come sostenuto dalla Corporazione Piloti, non sia presente una torre che assicuri la completa visibilità delle acque portuali sarebbe ragione sufficiente ad escludere la possibilità di introdurre il servizio di pilotaggio in modalità VHF. Queste statuizioni della sentenza non sarebbero persuasive, atteso che esse non esaminerebbero le censure articolate da OU nel ricorso introduttivo, con il quale la società aveva dedotto anzitutto il vizio di difetto di istruttoria del provvedimento di rigetto perché la locale Capitaneria non soltanto non avrebbe svolto alcun autonomo approfondimento, ma avrebbe fatto dipendere l’esito del procedimento dalla valutazione della Corporazione Piloti, la quale non sarebbe la pubblica amministrazione titolare del procedimento, bensì una parte in senso stretto del procedimento che ha un interesse contrario a quello di OU, atteso che la prestazione del servizio di pilotaggio secondo la modalità tradizionale consente alla Corporazione di mantenere alte le tariffe di pilotaggio; viceversa, lì dove il pilotaggio fosse prestato in modalità VHF, le tariffe relative al servizio subirebbero una rilevantissima diminuzione, consistendo nel 25% circa della tariffa prevista per il pilotaggio reso a bordo.
L’appello è infondato, ritenendosi opportuno scrutinare per primo il secondo motivo di gravame, concernente, sostanzialmente, l’assunta irragionevolezza della valutazione dell’istanza di OU, perché effettuata dall’amministrazione senza un’idonea istruttoria.
Sul punto, il Collegio ha ritenuto utile, ai fini della decisione, disporre una verificazione per accertare: “ se gli aspetti ostativi al servizio via VHF sollevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Corporazione Piloti del porto di Salerno, come indicati nel provvedimento gravato in primo grado, in relazione alle caratteristiche del porto medesimo meglio descritti negli atti impugnati siano o meno superabili ” (cfr. ordinanza della sezione n. 6032 del 2024).
Con ulteriori ordinanze successive è stata disposta la modifica dei verificatori in considerazione della dichiarazione di incompetenza di quelli nominati in precedenza.
Il 9 gennaio 2026 i verificatori hanno depositato la relazione conclusiva dell’incombente istruttorio, ritenendo, sostanzialmente, che: “… le argomentazioni prospettate dalla parte attrice, unitamente ai contenuti della c.d. “proposta tecnico-operativa”, ancorché riscontrati anche in sede di sopralluogo, non appaiono in alcun modo idonei a suffragare né a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per configurare un’eccezione al disposto del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 2 settembre 1996. Ne consegue che, allo stato attuale, in assenza di un’adeguata “Torre dei Piloti”, l’adozione del pilotaggio in modalità VHF non risulta compatibile con le imprescindibili esigenze di sicurezza della navigazione e con il regolare svolgimento delle operazioni portuali proprie del Porto di Salerno ” (cfr. relazione di verificazione, pagg. 35-36).
Tali conclusioni, dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi in considerazione della particolare accuratezza e specificità della relazione stessa, conseguono al dettagliato esame delle condizioni strutturali del porto, di notevole rilievo (cfr. pagg. 5-9 della relazione), anche in rapporto alle problematiche meteo (“ In particolare, i venti provenienti da nord-est sono frequentemente accompagnati da raffiche intense, accentuate dalla specifica conformazione dell’area retroportuale. … in presenza di venti provenienti da nord-est, le tre gole attraversate dai viadotti determinano un’accelerazione del flusso e generano altresì rilevanti fenomeni di riflessione ondosa all’interno del Bacino ” cfr. pag. 10), alla complessa gestione del porto (cfr. pagg. 15-18) e alle condizioni di scarsa visibilità da parte delle strutture di controllo delle attività portuali (cfr. pagg. 19-22), nonostante le caratteristiche tecniche delle navi OU, dotate di elevati livelli di affidabilità ed efficienza e di eccellenti peculiarità di robustezza strutturale e di manovrabilità (cfr. le pagg. 23-26).
Ed invero, durante il sopralluogo effettuato i verificatori hanno rilevato importanti criticità (“ In presenza di cielo sereno e vento moderato da nord-est, con velocità media compresa tra 15 e 23 km/h, è stato possibile constatare che anche venti di lieve intensità provenienti da tale quadrante determinano fenomeni ondosi significativi nel Bacino di Ponente, in particolare presso gli ormeggi 22–26, tali da richiedere l’impiego dei rimorchiatori. Considerato che la AR LT avrebbe dovuto ormeggiare al posto 25, l’azione del vento aveva già reso necessario l’obbligo di assistenza dei rimorchiatori; per evitarne l'impiego, la nave ha richiesto e ottenuto l’utilizzo dell’ormeggio 26. … È stato possibile rilevare la presenza di imbarcazioni da diporto nello specchio acqueo esterno al Porto ma comunque entro poche miglia dal Molo di Ponente. Tali unità, non cooperative non sarebbero risultate individuabili neppure da una eventuale “torre dei piloti” poiché completamente occultate dal Molo di Ponente; solo l’azione coordinata tra pilota ed equipaggio ha consentito la loro corretta rilevazione ” cfr. pagg. 29 e 30 della relazione).
I verificatori hanno, dunque, concluso affermando che: “ A seguito, dell’analisi della documentazione prodotta in tutte le fasi di giudizio, ed all’esito delle attività di sopralluogo condotte, l’opinione degli scriventi è che i citati aspetti ostativi all’espletamento del servizio di pilotaggio via VHF presso il Porto commerciale di Salerno, allo stato attuale non siano assolutamente superabili ” (cfr. pag. 31 della relazione).
“… esclusa la possibilità di un’esenzione oggettiva dal pilotaggio, la Società ricorrente ha richiesto l’abilitazione della M/N “AR LT” al pilotaggio in modalità VHF sia in ingresso sia in uscita dal Porto commerciale di Salerno. A tale riguardo possono senz’altro condividersi le premesse da cui muove la società istante … Tali elementi, pur apprezzabili, rappresentano tuttavia una condizione necessaria ma non sufficiente a dimostrare l’effettiva praticabilità della proposta, che deve comunque essere valutata alla luce del principio primario della salvaguardia della sicurezza portuale e della tutela della vita umana in mare.
Una valutazione completa non può prescindere dalle caratteristiche oggettive del porto di Salerno, rilevanti sotto il profilo morfologico, infrastrutturale, operativo e meteomarino. In tale prospettiva, occorre premettere che ogni confronto con altre realtà portuali – come quella di Termini Imerese, dove la M/N AR LT è stata autorizzata al pilotaggio VHF – risulta inappropriato e inconsistente, in quanto non tiene conto della necessaria specificità locale sopra richiamata ” (cfr. pagg. 32-33 della relazione).
“ Dall’analisi complessiva della documentazione di causa, dalle attività istruttorie svolte e dagli esiti del sopralluogo tecnico-operativo condotto presso il Porto di Salerno, emerge che:
1. Le caratteristiche infrastrutturali, morfologiche, meteomarine e operative dello scalo salernitano presentano elementi di complessità tali da richiedere un elevato livello di presidio diretto durante le manovre di ingresso, uscita e ormeggio delle unità navali.
2. Il contesto portuale è caratterizzato da una significativa variabilità delle condizioni meteomarine, da una frequente congestione operativa, da un’intensa compresenza di traffici eterogenei (commerciali, passeggeri, Ro-Ro, crocieristici, pesca e diporto) e dalla presenza di naviglio minore spesso non cooperante, elementi che incidono in modo rilevante sulla sicurezza delle manovre.
3. Le verifiche effettuate hanno evidenziato l’assenza, nel Porto di Salerno, di strutture che consentano al pilota una visibilità diretta, completa e continuativa dei bacini portuali e delle aree immediatamente prospicienti l’imboccatura. In particolare, né la Sala Operativa della Capitaneria di Porto, né la sede della Corporazione dei Piloti, né l’Ufficio del Nostromo garantiscono un controllo visivo idoneo a supportare efficacemente un servizio di pilotaggio svolto esclusivamente in modalità VHF.
4. Alla luce delle osservazioni effettuate durante le manovre della M/N AR LT, è stato
possibile constatare come la percezione diretta del pilota, maturata attraverso la presenza fisica a bordo e l’osservazione immediata degli effetti combinati di vento, corrente, moto ondoso e traffico locale, rappresenti un elemento essenziale e non surrogabile ai fini della sicurezza della navigazione portuale.
5. Le soluzioni prospettate nella “Proposta tecnico-operativa” esaminata, inclusa l’ipotesi di realizzazione di una “control room” dotata di sistemi tecnologici avanzati, non appaiono, allo stato attuale, idonee a compensare l’assenza di una percezione diretta del contesto operativo da parte del pilota, né a garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dal pilotaggio tradizionale con presenza a bordo.
In conclusione, alla luce degli elementi tecnici, operativi e normativi complessivamente esaminati, gli scriventi ritengono che le criticità ostative all’introduzione del servizio di pilotaggio in modalità VHF presso il Porto di Salerno, evidenziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Corporazione dei Piloti, non risultino superabili nelle attuali condizioni operative e infrastrutturali dello scalo ” (cfr. pag. 35 della relazione).
Ne consegue la piena conferma e condivisibilità delle statuizioni del giudice di prime cure, secondo cui il provvedimento impugnato, di diniego dell’istanza dell’appellante, costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica in quanto proporzionato, logico e coerente in relazione alla situazione giuridica e di fatto – accertata a seguito di una dettagliata e più che idonea istruttoria - in cui la stessa ha dovuto operare. Né rilevano, in proposito, le affermazioni dell’appellante sulle assunte carenze delle infrastrutture portuali, estranee alla presente controversia.
Da quanto osservato circa l’infondatezza del secondo motivo di gravame risulta anche la non condivisibilità delle doglianze contenute nel primo motivo dedotto, sia in considerazione dell’approfondita istruttoria condotta dall’amministrazione, così come comprovata dalla verificazione effettuata, sia dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa per il quale le osservazioni dei privati non costituiscono rimedi giuridici ma sono solo un apporto collaborativo nell’ambito del procedimento volto alla formazione del provvedimento, in funzione di interessi generali e non individuali, e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base del provvedimento medesimo, come nel caso di specie, come si evince dalle risultanze dell’istruttoria posta in essere dall’amministrazione e dalla verificazione che ne ha avvalorato la piena idoneità e legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, a conferma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità e alla novità della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio, salvo quelle della verificazione, che vanno poste a carico dell’appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate, salvo quelle della verificazione, che vanno poste a carico dell’appellante e si liquidano in euro 15.817,18 - di cui 15.290,69 per onorario e 526,49 per spese - per l’Ing. Bucci e in euro 15.802,18 - di cui 15.290,69 per onorario e 511,49 per spese - per l’Ing. Sulligoi, come da note spese versate in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO SA, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
LE DR, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE DR | GO SA |
IL SEGRETARIO