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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL MA Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025,
vertente TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Vernillo. C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piselli. P.IVA_3
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_4 CP_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piselli. P.IVA_2
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso: L'appellata ha così concluso:
'Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis:
in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 1, c.p.c. anche perché contenente domande nuove, sulle quali si è dichiarato di non accettare il contraddittorio, o comunque, nel merito, rigettarlo perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 13398/2019 pubblicata il 25/6/2019, R.G. 52248/2014, Rep. n. 13358/2019 del 25/6/2019, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, a definizione del giudizio di primo grado intercorso tra le parti, il tutto per le ragioni esposte in narrativa, in ogni caso, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado, in particolare nella comparsa di costituzione e risposta, per completezza qui di seguito trascritte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto poiché l'istanza è del tutto infondata e comunque priva dei requisiti richiesti dalla legge in tale materia;
B) sempre in via preliminare, per tutto quanto detto in narrativa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai Signori e Parte_2 Parte_3 Pt_4 nella loro qualità di fideiussori;
[...]
C) nel merito, rigettare in toto l'opposizione proposta dalla e dei Signori Parte_1
Signori e confermando, conseguentemente, il decreto Parte_2 Parte_3 Parte_4 ingiuntivo opposto;
D) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, e dei Signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella loro qualità di fideiussori, nell'inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali nei confronti della e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, e dei Signori e nella Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro qualità di fideiussori e nei limiti della garanzia prestata, al pagamento dell'importo di Euro
91.658,07 o della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio E) con vittoria di spese e competenze di causa e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
“.
La terza intervenuta ha così concluso:
“la e per essa la mandataria nella qualità già spiegata in Controparte_3 CP_1 epigrafe, come sopra rappresentata e difesa, nel costituirsi nel presente giudizio, giusta la facoltà di cui all'art. 111 c.p.c., dichiara di voler subentrare nei diritti e nelle garanzie già spettanti alla dante causa facendo proprie tutte le domande da questa svolte e chiedendo, per l'effetto, l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello depositata nell'interesse della e per essa – quale mandataria della - ivi compresa Controparte_2 CP_1 la documentazione prodotta, chiedendo che gli effetti della sentenza relativamente al lato attivo del rapporto creditorio vengano trasferiti in capo alla con Controparte_3 espressa esclusione del lato passivo del rapporto obbligatorio (azioni restitutorie e risarcitorie, vizi contrattuali e/o condotte poste in essere ante cessione) che dovranno rimanere in capo alla banca cedente che ne rimane titolare, così come Controparte_2
l'eventuale condanna alle spese.”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori, proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale Pt_3 Parte_4
di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 13642/2014 con veniva loro ingiunto il pagamento,
in favore della banca della somma complessiva di € 91.658,07, oltre Controparte_2
accessori, di cui € 40.423,17 quale saldo debitore del conto corrente n. 400669272, € 45.860,28
quale saldo debitorio del conto corrente n. 102233690 ed € 5.374,62 quale saldo debitore relativo al mutuo chirografario di originari € 15.000,00.
Gli opponenti lamentavano, per quanto d'interesse nel giudizio d'appello, l'inidoneità
probatoria, quantomeno nel giudizio a cognizione piena, dei saldaconti finali depositati dalla banca in sede monitoria e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari e di commissioni di massimo scoperto.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14525/2019, all'esito di C.T.U. contabile,
accoglieva solo parzialmente i motivi di opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della minor somma di € 67.483,71 oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dal 6.11.2013 fino al soddisfo.
Rilevava in particolare che per il c/c n. 102233690 era stata prodotta in giudizio tutta la documentazione contabile, mentre per il mutuo chirografario era sufficiente la produzione del contratto.
Quanto invece al c/c n. 400669272, aperto, sia pure con diverse numerazioni, sin dal 1976,
gli estratti conto e i riassunti scalari versati in atti coprivano soltanto il periodo dal terzo trimestre del 2008, indicando un saldo iniziale, alla data del 30.6.2008, di € 17.408,66 a debito per la con la conseguenza che tale saldo negativo doveva essere azzerato. Parte_1
Quanto all'anatocismo il Tribunale rilevava la legittima capitalizzazione reciproca degli interessi. Quanto all'usura, il Tribunale preliminarmente rilevava che gli opponenti non avevano in alcun modo indicato i tassi applicati, i periodi di riferimento e i limiti superati. Sulla base della C.T.U. era comunque totalmente esclusa l'usura per il conto c/c n. 102233690, mentre,
contrariamente a quanto rilevato dal C.T.U. per alcuni trimestri per il c/c n. 400669272, i relativi accertamenti non erano condivisibili in quanto includevano la commissione di massimo scoperto tra le voci di costo che componevano il TEG anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, e dovendosi comunque considerare che il contratto di conto corrente era antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 in materia di usura.
3. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale non aveva compiutamente esaminato tutti i profili di doglianza espressi né aveva tenuto conto delle risultanze della
C.T.U. che invece aveva rilevato per il c/c n. 400669272 la mancanza di documentazione contabile e il superamento del tasso soglia in tutti i trimestri.
Con il secondo motivo hanno lamentato l'omesso riscontro dell'usura, erroneamente giustificato sula base della asserita genericità delle loro contestazioni, senza però tenere conto, quale giustificazione, delle lacune documentali e della possibilità comunque di rilievo d'ufficio dell'usura.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno ribadito l'assenza della documentazione contabile con riferimento al c/c n. 400669272 che risultava aperto sin dall'anno 1976 e hanno fatto riferimento alla necessità di applicare il saldo zero.
Con il quarto motivo hanno ribadito che, sulla base della normativa vigente e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, di cui è stata fatta sintetica illustrazione,
l'usura era ravvisabile.
Con il quinto motivo, con riguardo all'anatocismo hanno dedotto, con particolare riferimento alla delibera CICR del 9.2.2000, che non era possibile assimilare contratti di conto corrente e di apertura di credito e che le recenti pronunce giurisprudenziali avevano rafforzato la posizione contraria all'anatocismo, in particolare con una ulteriore modifica dell'art. 120 T.U.B..
Con il sesto motivo hanno censurato la statuizione sulle spese, errata alla luce della condotta illecita della banca dal punto di vista della mancata produzione della documentazione della applicazione di anatocismo e usura.
4. Il primo motivo d'appello non può essere accolto, in quanto il Tribunale ha tenuto conto della mancanza della documentazione contabile per il conto n. 400669272 , applicando appunto il saldo zero, e si è motivatamente discostato dalle risultanze della C.T.U. in relazione alla riscontrata usura sempre in relazione al predetto conto, richiamando sia l'impossibilità di tenere conto della c.m.s. ai fini del calcolo del T.E.G. per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, e sia evidenziando che il contratto di conto corrente era antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996
in materia di usura.
Il Tribunale, quanto alla rilevanza della c.m.s., ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di contratti
bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza
del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo
del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura
presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con
portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa
normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono
presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art.
2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri
di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in
vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi
abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della
quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data". (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018, Rv. 649294 - 02)
E ancora nella medesima sentenza si afferma che “In tema di contratti bancari, con
riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1
gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di
conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,
come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato
dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà
la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi
rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass. Sez. Un. n.
16303/2018, Rv. 649294 – 01).
Trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996,
deve escludersi la rilevanza dell'accertamento del superamento del tasso soglia per i trimestri documentati in atti, dovendosi tenere conto del principio affermato dalle Sezioni
Unite sulla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, secondo cui “Nei contratti di mutuo,
allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della
clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento
della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017,
Rv. 645811 - 01).
4. Pure è infondato il secondo motivo, dato che la parte che lamenta l'usura deve indicare sia lo specifico tasso ritenuto usurario sia la data della pattuizione di quel tasso e specificare,
dunque, se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118
T.U.B., nel rispetto sia del principio dispositivo che del diritto di difesa della controparte.
Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi,
manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe, da un lato, impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il decreto ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e, d'altro lato, sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso (v.
in questi termini la recente Cass. n. 8669/2025).
Per le stesse ragioni è infondato il quarto motivo che si limita a un generico richiamo degli orientamenti giurisprudenziali in materia di usura.
5. Il terzo motivo è infondato, perché non tiene conto del fatto che, proprio a causa dell'assenza della documentazione contabile con riferimento al c/c n. 400669272, il Tribunale
ha effettivamente applicato il saldo zero invece del primo saldo negativo disponibile.
6. Il quinto motivo è infondato perché non emergono ragioni per applicare in maniera diversa le disposizioni della delibera CICR del 9.2.2000 a seconda che si tratti di contratti di conto corrente o di apertura di credito e inconferente in tal senso è il richiamo generico alla modifica dell'art. 120 T.U.B., peraltro avente efficacia in epoca successiva alla chiusura dei rapporti per cui è causa.
7. Infine, stante l'infondatezza dei precedenti motivi d'appello, risulta infondato anche il
sesto motivo sulle spese di lite.
8. L'appello deve essere integralmente rigettato.
Poiché nel corso del giudizio di appello è intervenuta la cessionaria del credito,
quest'ultima può avvalersi dell'accertamento del credito contenuto nella presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata e della parte intervenuta delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PO IL MA