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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. IU IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
405/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MASSIMO MIRACOLA il quale dà atto che la proposta è stata integralmente eseguita e chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. CARMELINA VIRZÌ in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE AUGELLO, la quale dà atto che la proposta è stata eseguita e chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. IU IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2024 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore (p.i. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
IM AC, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Catania, viale Artale Alagona n. 39 (p.i.
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. IU P.IVA_2
Augello presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 9 aprile 2024 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 75/2024 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 63.873,47 – oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo per i lavori complementari urgenti per la protezione della diga di sopraflutto e il ripristino della funzionalità delle banchine esistenti e dell'area portuale. Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 12 luglio 2024, erano concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. e veniva formulata una proposta transattivo- conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, rimodulata, veniva infine accettata ed eseguita.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo e compensare integralmente le spese.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà manifestata dalle parti e la revoca del decreto ingiuntivo n. 75/2024 con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 405/2024 R.G. promossa dal nei confronti di Parte_1 [...] dichiara cessata materia del contendere e Controparte_3 revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2024, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 novembre 2025.
Il Giudice
IU IS
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. IU IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
405/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MASSIMO MIRACOLA il quale dà atto che la proposta è stata integralmente eseguita e chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. CARMELINA VIRZÌ in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE AUGELLO, la quale dà atto che la proposta è stata eseguita e chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. IU IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2024 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore (p.i. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
IM AC, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Catania, viale Artale Alagona n. 39 (p.i.
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. IU P.IVA_2
Augello presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 9 aprile 2024 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 75/2024 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 63.873,47 – oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo per i lavori complementari urgenti per la protezione della diga di sopraflutto e il ripristino della funzionalità delle banchine esistenti e dell'area portuale. Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 12 luglio 2024, erano concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. e veniva formulata una proposta transattivo- conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, rimodulata, veniva infine accettata ed eseguita.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo e compensare integralmente le spese.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà manifestata dalle parti e la revoca del decreto ingiuntivo n. 75/2024 con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 405/2024 R.G. promossa dal nei confronti di Parte_1 [...] dichiara cessata materia del contendere e Controparte_3 revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2024, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 novembre 2025.
Il Giudice
IU IS