Articolo 4 della Legge 5 giugno 1954, n. 317
Articolo 3
Versione
9 luglio 1954
Art. 4.
All' art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2483 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalita' di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e successive modificazioni".

Entrata in vigore il 9 luglio 1954