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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARACINI ENRICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259007497200 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclude come da atti
Resistente/Appellato: conclude come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento n. 629/2025 r.g. l'avv. Ricorrente_1 in proprio impugna la intimazione di pagamento n. 07020259007479200 del 09 settembre 2025 per la complessiva somma richiesta di Euro 5.409,06 spiegando istanza cautelare di sospensione della efficacia dell'atto.
Assume il ricorrente che he la sopracitata intimazione di pagamento è illegittima atteso che il ricorrente aveva a suo tempo presentato (nei termini di legge) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(rottamazione quater) dei carichi pendenti e la sua domanda era stata formalmente accolta da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con comunicazione delle somme dovute dal contribuente e con riferimento alle cartelle notificate per gli anni 2020, 2021 2022 e 2023, in forza della normativa vigente. In tale assetto si allega che pertanto tutte le cartelle descritte ed incluse nell'atto litigoso fanno riferimento a debiti per gli anni 2020, 2021 2022 e 2023 e pertanto dovevano essere ricomprese nell'ambito della definizione agevolata (rottamazione quater) dei carichi pendenti ha comunque spiegato istanza di rateizzazione degli importi litigiosi.
Si costituisce la amministrazione resistendo ed assumendo:
in via pregiudiziale: il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento NN. 07020240007398553000 (ruolo n. 5475/2023) e 07020240009449611000. Si eccepisce il parziale difetto di giurisdizione di questo giudice, in favore dell'A.G.O., con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07020240007398553000 (ruolo n. 5475/2023) e n. 07020240009449611000 sottese all'intimazione n. 07020259007479200000. Controparte, infatti, dichiara espressamente di impugnare l'intimazione n. 07020259007479200000 formulando eccezioni che riguardano tutte le n. 5 cartelle di pagamento sottese, tra cui figurano le nn. 07020240007398553000 (ruolo n. 5475/2023) e n.
07020240009449611000 le quali ineriscono a “contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada”
Nel merito in primo luogo si osserva che, come si evince da copia dell'istanza per aderire al beneficio della definizione agevolata/rottamazione quater (prot. W-2023051306727258 del 13/05/2023), è stato l'odierno ricorrente a riportare l'elenco delle cartelle di pagamento che lo stesso intendeva includere nella definizione agevolata: tra le n. 18 cartelle ricomprese nell'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente, non figura alcuna delle n. 9 cartelle di pagamento sottese all'intimazione n.
07020259007479200000. L'Agente della Riscossione forniva riscontro positivo all'istanza formulata dal ricorrente, notificando, in data 28/08/2023, la comunicazione di somme dovute n.
07090202302928272000, in cui era accordato il beneficio per le stesse n. 18 cartelle ricomprese nell'istanza iniziale formulata dal ricorrente (tra cui, ovviamente, nessuna delle cartelle sottese all'intimazione n. 07020259007479200000
Nel merito la infondatezza della istanza e della richiesta cautelare, posto che “La Definizione agevolata
("Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.”
Come già illustrato in premessa, tutte le n. 5 cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione n. 07020259007479200000, risultano contenere ruoli affidati all'Agente della Riscossione successivamente alla data limite (30 giugno 2022) per essere oggetto della definizione agevolata. Si riporta infatti il quadro riassuntivo delle cartelle sottese all'intimazione n. 07020259007479200000:
- Cartella di pagamento n. 07020230030175381000 notificata in data 23/11/2023 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “bolli auto” (ruolo affidato all'Agente della Riscossione in data 25/10/2023) per conto dell'Ente Impositore “Regione Emilia-Romagna”;
- Cartella di pagamento n. 07020240005110450000 notificata in data 12/03/2024 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “Iva” (ruolo affidato all'Agente della Riscossione in data 12/03/2024) per conto dell'Ente Impositore “Agenzia delle Entrate -Dir. Prov. di Modena”
- Cartella di pagamento n. 07020240007398553000 notificata in data 25/03/2024 e recante o iscrizione a ruolo emessa a titolo di “contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada” (ruolo n. 5475/2023 affidato all'Agente della Riscossione in data 10/02/2024) per conto dell'Ente Impositore “Comune di
Comacchio”; o iscrizione a ruolo emessa a titolo di “omesso pagamento del contributo unificato” (ruolo n.
998/2024 affidato all'Agente della Riscossione in data 25/02/2024) per conto dell'Ente Impositore “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena”.
- Cartella di pagamento n. 07020240009449611000 notificata in data 17/04/2024 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada” (ruolo affidato all'Agente della Riscossione in data 25/03/2024) per conto dell'Ente Impositore “Comune di Modena“
- Cartella di pagamento n. 07020240009449712000 notificata in data 17/04/2024 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “omesso pagamento del contributo unificato” (ruolo affidato all'Agente della
Riscossione in data 10/03/2024) per conto dell'Ente Impositore “Giudice di Pace di Ferrara”
Che la istanza di rateizzazione non ha conosciuto accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo giudice che il ricorso è infondato e si respinge, nei termini che seguono.
Fondata è la eccezione preliminare di merito articolata dalla amministrazione resistente: si rileva il difetto di giurisdizione di questo giudice relativamente alle cartelle nn. 07020240007398553000 (ruolo n.
5475/2023) e n. 07020240009449611000 siccome non afferenti ad una pretesa impositiva ma relative a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazione al Codice della strada.
Nel merito, con riferimento alle residue cartelle litigiose, si rileva il fondamento del primo rilievo articolato dall'Ufficio, ciò che assorbe la rilevanza delle allegazioni ulteriori.
Il confronto tra l'atto impugnato nella presente sede processuale e gli atti relativi al procedimento amministrativo conseguente alla istanza di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) dei carichi pendenti presentata dall'attuale ricorrente – versati in atti - evidenzia la estraneità tra le cartelle recate nell'atto impugnato in questa sede, e le cartelle oggetto della istanza di rottamazione, di talchè quest'ultimo procedimento deve assumersi come indifferente ai fini che occupano, insistendo su di un oggetto diverso.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al ricorso avverso le cartelle n.
07020240007398553000 e n. 07020240009449611000 e respinge il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARACINI ENRICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020259007497200 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclude come da atti
Resistente/Appellato: conclude come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento n. 629/2025 r.g. l'avv. Ricorrente_1 in proprio impugna la intimazione di pagamento n. 07020259007479200 del 09 settembre 2025 per la complessiva somma richiesta di Euro 5.409,06 spiegando istanza cautelare di sospensione della efficacia dell'atto.
Assume il ricorrente che he la sopracitata intimazione di pagamento è illegittima atteso che il ricorrente aveva a suo tempo presentato (nei termini di legge) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(rottamazione quater) dei carichi pendenti e la sua domanda era stata formalmente accolta da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con comunicazione delle somme dovute dal contribuente e con riferimento alle cartelle notificate per gli anni 2020, 2021 2022 e 2023, in forza della normativa vigente. In tale assetto si allega che pertanto tutte le cartelle descritte ed incluse nell'atto litigoso fanno riferimento a debiti per gli anni 2020, 2021 2022 e 2023 e pertanto dovevano essere ricomprese nell'ambito della definizione agevolata (rottamazione quater) dei carichi pendenti ha comunque spiegato istanza di rateizzazione degli importi litigiosi.
Si costituisce la amministrazione resistendo ed assumendo:
in via pregiudiziale: il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento NN. 07020240007398553000 (ruolo n. 5475/2023) e 07020240009449611000. Si eccepisce il parziale difetto di giurisdizione di questo giudice, in favore dell'A.G.O., con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07020240007398553000 (ruolo n. 5475/2023) e n. 07020240009449611000 sottese all'intimazione n. 07020259007479200000. Controparte, infatti, dichiara espressamente di impugnare l'intimazione n. 07020259007479200000 formulando eccezioni che riguardano tutte le n. 5 cartelle di pagamento sottese, tra cui figurano le nn. 07020240007398553000 (ruolo n. 5475/2023) e n.
07020240009449611000 le quali ineriscono a “contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada”
Nel merito in primo luogo si osserva che, come si evince da copia dell'istanza per aderire al beneficio della definizione agevolata/rottamazione quater (prot. W-2023051306727258 del 13/05/2023), è stato l'odierno ricorrente a riportare l'elenco delle cartelle di pagamento che lo stesso intendeva includere nella definizione agevolata: tra le n. 18 cartelle ricomprese nell'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente, non figura alcuna delle n. 9 cartelle di pagamento sottese all'intimazione n.
07020259007479200000. L'Agente della Riscossione forniva riscontro positivo all'istanza formulata dal ricorrente, notificando, in data 28/08/2023, la comunicazione di somme dovute n.
07090202302928272000, in cui era accordato il beneficio per le stesse n. 18 cartelle ricomprese nell'istanza iniziale formulata dal ricorrente (tra cui, ovviamente, nessuna delle cartelle sottese all'intimazione n. 07020259007479200000
Nel merito la infondatezza della istanza e della richiesta cautelare, posto che “La Definizione agevolata
("Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.”
Come già illustrato in premessa, tutte le n. 5 cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione n. 07020259007479200000, risultano contenere ruoli affidati all'Agente della Riscossione successivamente alla data limite (30 giugno 2022) per essere oggetto della definizione agevolata. Si riporta infatti il quadro riassuntivo delle cartelle sottese all'intimazione n. 07020259007479200000:
- Cartella di pagamento n. 07020230030175381000 notificata in data 23/11/2023 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “bolli auto” (ruolo affidato all'Agente della Riscossione in data 25/10/2023) per conto dell'Ente Impositore “Regione Emilia-Romagna”;
- Cartella di pagamento n. 07020240005110450000 notificata in data 12/03/2024 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “Iva” (ruolo affidato all'Agente della Riscossione in data 12/03/2024) per conto dell'Ente Impositore “Agenzia delle Entrate -Dir. Prov. di Modena”
- Cartella di pagamento n. 07020240007398553000 notificata in data 25/03/2024 e recante o iscrizione a ruolo emessa a titolo di “contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada” (ruolo n. 5475/2023 affidato all'Agente della Riscossione in data 10/02/2024) per conto dell'Ente Impositore “Comune di
Comacchio”; o iscrizione a ruolo emessa a titolo di “omesso pagamento del contributo unificato” (ruolo n.
998/2024 affidato all'Agente della Riscossione in data 25/02/2024) per conto dell'Ente Impositore “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena”.
- Cartella di pagamento n. 07020240009449611000 notificata in data 17/04/2024 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada” (ruolo affidato all'Agente della Riscossione in data 25/03/2024) per conto dell'Ente Impositore “Comune di Modena“
- Cartella di pagamento n. 07020240009449712000 notificata in data 17/04/2024 e recante iscrizione a ruolo emessa a titolo di “omesso pagamento del contributo unificato” (ruolo affidato all'Agente della
Riscossione in data 10/03/2024) per conto dell'Ente Impositore “Giudice di Pace di Ferrara”
Che la istanza di rateizzazione non ha conosciuto accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo giudice che il ricorso è infondato e si respinge, nei termini che seguono.
Fondata è la eccezione preliminare di merito articolata dalla amministrazione resistente: si rileva il difetto di giurisdizione di questo giudice relativamente alle cartelle nn. 07020240007398553000 (ruolo n.
5475/2023) e n. 07020240009449611000 siccome non afferenti ad una pretesa impositiva ma relative a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazione al Codice della strada.
Nel merito, con riferimento alle residue cartelle litigiose, si rileva il fondamento del primo rilievo articolato dall'Ufficio, ciò che assorbe la rilevanza delle allegazioni ulteriori.
Il confronto tra l'atto impugnato nella presente sede processuale e gli atti relativi al procedimento amministrativo conseguente alla istanza di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) dei carichi pendenti presentata dall'attuale ricorrente – versati in atti - evidenzia la estraneità tra le cartelle recate nell'atto impugnato in questa sede, e le cartelle oggetto della istanza di rottamazione, di talchè quest'ultimo procedimento deve assumersi come indifferente ai fini che occupano, insistendo su di un oggetto diverso.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al ricorso avverso le cartelle n.
07020240007398553000 e n. 07020240009449611000 e respinge il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti