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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4304/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249026794475000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249026794475000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249026794475000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123815146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123815146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123815146000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo il 17 settembre 2024 e la sottesa cartella esattoriale, del pari riportata in epigrafe, assumendo la mancata notifica di quest'ultima e sollevando eccezione di prescrizione delle pretese in essa contenute. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione opponendosi all'accoglimento del ricorso. Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa. Indi, alla data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, onerata in tal senso, ha invero prodotto documentazione a supporto della notifica degli atti prodromici a quello impugnato, dimostrando, a tacer d'altro, la valida notifica dell'intimazione n.29620239012763931000, eseguita il 28 agosto 2023 ( vedi avviso di ricevimento della relativa raccomandata, in atti), con riguardo alle pretese erariali in discussione. Non essendo stata, tale intimazione, impugnata, è conseguenziale ritenere come non si possa più utilmente eccepire la prescrizione delle pretese in questione, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione intermedia sopra indicata. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in
€ 360,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 24 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4304/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249026794475000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249026794475000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249026794475000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123815146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123815146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123815146000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo il 17 settembre 2024 e la sottesa cartella esattoriale, del pari riportata in epigrafe, assumendo la mancata notifica di quest'ultima e sollevando eccezione di prescrizione delle pretese in essa contenute. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione opponendosi all'accoglimento del ricorso. Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa. Indi, alla data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, onerata in tal senso, ha invero prodotto documentazione a supporto della notifica degli atti prodromici a quello impugnato, dimostrando, a tacer d'altro, la valida notifica dell'intimazione n.29620239012763931000, eseguita il 28 agosto 2023 ( vedi avviso di ricevimento della relativa raccomandata, in atti), con riguardo alle pretese erariali in discussione. Non essendo stata, tale intimazione, impugnata, è conseguenziale ritenere come non si possa più utilmente eccepire la prescrizione delle pretese in questione, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione intermedia sopra indicata. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in
€ 360,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 24 febbraio 2026.