Art. 1.
Ai fini dell'ammissibilita' all'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).
Ai fini dell'ammissibilita' all'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).