CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, TO
MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 817/2023 depositato il 31/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230018022388000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230018022388000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230018022388000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto avverso cartella notificata in data 27/06/2023 per il 2019, per imposte non versate anche a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973.
Per Euro 18.126 si è avuta acquiescenza, per le imposte non versate e non contestate.
Per Euro 126,00 vi è stata indebita compensazione, in quanto non vi era la provvista da compensare e per Euro 831,00 è stato utilizzato due volte lo stesso credito, una volta in compensazione il 30/10/2019 ed una seconda volta in sede dichiarativa il 27/11/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, con condanna alle spese per Euro 2.000,00, in quanto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, non sono contestati importi per Euro 18.126,00, e per
Euro 126,00 è stata effettuata indebita compensazione per assenza di provvista da compensare, e per
Euro 831,00 per aver effettuato due volte la compensazione.
P.Q.M.
Rigetto ricorso;
condanna ricorrente alle spese di euro 2.000,00
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, TO
MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 817/2023 depositato il 31/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230018022388000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230018022388000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230018022388000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto avverso cartella notificata in data 27/06/2023 per il 2019, per imposte non versate anche a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973.
Per Euro 18.126 si è avuta acquiescenza, per le imposte non versate e non contestate.
Per Euro 126,00 vi è stata indebita compensazione, in quanto non vi era la provvista da compensare e per Euro 831,00 è stato utilizzato due volte lo stesso credito, una volta in compensazione il 30/10/2019 ed una seconda volta in sede dichiarativa il 27/11/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, con condanna alle spese per Euro 2.000,00, in quanto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, non sono contestati importi per Euro 18.126,00, e per
Euro 126,00 è stata effettuata indebita compensazione per assenza di provvista da compensare, e per
Euro 831,00 per aver effettuato due volte la compensazione.
P.Q.M.
Rigetto ricorso;
condanna ricorrente alle spese di euro 2.000,00