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Sentenza 29 marzo 2021
Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2021, n. 11661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11661 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
Testo completo
.5 ENTEN2A sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA dalla parte civile EL MA ES nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: MAZZE LLA MA ES nel procedimento a carico di quest'ultimo RO IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSETO;
Oli te eomewsom >WL uelitall-Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE G1 i,» gni sSil urfr Dei che ha c4PeitiscLeiliJaGle.cu;lci eN 16-11'0 squhti. ipeom, Penale Sent. Sez. 4 Num. 11661 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 19/11/2020 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno 2018, con cui OS IZ era stata assolta perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. (perché alla guida di auto Ford Fiesta, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, dell'art. 191, comma 1, d. Igs. n. 285 del 1992, proveniente da via Felice OS Condi, con direzione via Corvisieri, in prossimità del civico 32, ometteva di dare la dovuta precedenza, investiva e procurava lesioni consistite in "frattura composta del radio contusione spalla sx", con prognosi di complessivi giorni trenta, al pedone ZZ RI RE, che stava transitando nell'attraversamento pedonale ivi esistente - in Roma il 12 aprile 2013). In base all'impostazione accusatoria, OS IZ, alla guida della propria auto, giungendo da una curva, si immetteva in via Corvisieri, al fine di cercare il parcheggio per raggiungere la boutique dove lavorava, avvedendosi all'ultimo momento del pe- done ZZ RI RE, che attraversava in diagonale la strada sulle strisce pe- donali, così colpendolo e facendolo cadere a terra. Tuttavia, secondo quanto esposto dal teste DA DA, non v'erano stati con- tatti tra l'auto e la ZZ, per cui, quando la OS alla sua vista aveva frenato, probabilmente la persona offesa, impaurita per la breve distanza del veicolo rispetto alla sua persona, sussultava e, così facendo, indietreggiava e cadeva per terra, sbat- tendo il polso della mano sinistra. Alla luce della mancanza di riscontri di danni alla persona offesa sulla parte destra del corpo, ove la stessa asseriva di essere stata colpita, sembrava potersi ritenere che il sinistro si fosse verificato autonomamente, per avere la persona offesa attra- versato la strada senza guardare dal lato di provenienza dell'auto; conseguente- mente, colta di sorpresa, indietreggiava cadendo e per il colpo subito si fratturava la mano destra. Ciò contrastava con le dichiarazioni della ZZ, secondo la quale la OS l'aveva colpita con la propria auto sul fianco destro, con ciò determinando la sua caduta per terra, sempre sullo stesso lato destro del corpo;
tale dinamica, tuttavia, non si adattava al caso in esame, in quanto la persona offesa non aveva specificato la parte del veicolo che l'aveva colpita e, secondo le leggi della fisica, ad una spinta sul lato destro del corpo sarebbe dovuta derivare la caduta sul proprio lato sinistro. Tale situazione lasciava dubitare della precisione e della piena attendibilità della parte civile. Il DA specificava di aver visto la ZZ che cadeva da sola all'indietro, dopo aver attraversato in diagonale la strada sulle strisce pedonali, distratta e con lo sguardo altrove, per cui non aveva notato il veicolo condotto dalla OS, fermatasi 3 a poca distanza da lei, tanto che, avendo visto l'imputata visibilmente spaventata per l'accaduto, le si era avvicinato, dichiarandosi disponibile a testimoniare. Non aveva rilievo la lievissima discrasia evidenziata dalla difesa della parte civile, circa la di- stanza dal luogo del fatto indicata in fase indagini in 30-50 cm. e in sede dibattimen- tale in mezzo metro. Non poteva escludersi che il pedone avesse attraversato in modo improvviso e senza cautele, costituendo così un ostacolo non prevenibile nemmeno con un com- portamento di guida diligente. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Si rileva che, nonostante il P.M. avesse impugnato la sentenza di primo grado per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative assunte, il Tribunale non aveva proceduto alla riassunzione delle prove dichiarative né aveva motivato tale scelta. 3. La parte civile ZZ RI RE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo tre motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Si deduce che gli appelli proposti dalla Procura presso il Tribunale e dalla persona offesa concernevano l'errata valutazione delle dichiarazioni rese da quest'ultima e dal teste DA, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione istruttoria dibattimentale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla causa delle lesioni subite dalla persona offesa. Si osserva che il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base di un'errata lettura della documentazione medica, rilevando, contrariamente a quanto riferito dalla per- sona offesa, che quest'ultima aveva subito i maggiori danni per la frattura del radio al polso sinistro. In realtà, in base all'esame della cartella del pronto soccorso del Policlinico del 12 aprile 2013, risultavano riscontrati i postumi della frattura al polso destro e non a quello sinistro. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di cer- tezza del contatto tra l'autovettura e la persona offesa. Si rileva che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, il teste DA si trovava ad una distanza di venti metri dal luogo del fatto e non di venti centimetri, per cui, trovandosi in un incrocio in cui parcheggiavano le auto e in un punto di 4 osservazione privo di una elevata visibilità (come dichiarato dalla stessa imputata), non poteva aver visto il contatto tra auto e pedone. L'art. 191 C.d.S. obbliga il conducente a dare la precedenza, rallentando e all'oc- correnza fermandosi, a coloro i quali si accingono a passare sui medesimi attraver- samenti pedonali;
nonché prevede il medesimo obbligo per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada, al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale. La OS, che lavora a pochi metri da quell'incrocio, era pienamente consapevole dell'esistenza dietro la curva di un attraversamento pedonale e avrebbe dovuto adot- tare le cautele previste dalla norma. Il conducente, in prossimità di un attraversa- mento pedonale, deve porre in essere tutti i comportamenti diretti ad evitare il sini- stro, con ciò intendendosi non solo l'urto fisico dell'auto col pedone, ma anche il rischio che quest'ultimo, vedendosi prossimo all'investimento, ponga in essere qua- lunque manovra per evitarlo. 2.4. Nella memoria difensiva depositata in data 2 novembre 2020, si ribadisce che la responsabilità penale va affermata nel caso in cui la condotta ha concorso a deter- minare l'evento; la condotta di guida imprudente provocava la caduta della ricor- rente, quale reazione al pericolo avvertito. 3. Con memoria difensiva del 13 novembre 2020, la difesa dell'imputato sottolinea che il dovere di rinnovazione di prova dichiarativa sussiste solo in caso di reformatio in peius e, ai sensi dell'art. 6 CEDU, esso è previsto solo a garanzia dell'imputato; inoltre, chiede che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello è manifestamente infondato;
il ricorso della parte civile è fondato. 2. L'unico motivo di ricorso del Procuratore Generale e il primo - identico - motivo di ricorso della parte civile, con cui si deduce la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, sono manifestamenti infondati. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., norma concepita ed introdotta per ade- guare il nostro apparato processual-penalistico alle istanze provenienti dalla giuri- sprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ed operante come canone normativo idoneo a determinare nullità della sentenza quando, in caso di sua inosservanza, sia stata emessa una pronuncia di tenore opposto a quella assolutoria di primo grado, coerentemente ai principi dettati dalla giurisprudenza di Strasburgo, non è stato violato. 5 Questa Corte, infatti, ha affermato, che, nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova di- chiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento in peius della decisione asso- lutoria;
né può essere dedotta con il ricorso in Cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 25949 del 22/07/2020, Tani, non massimata;
Sez. 5, n. 5716 del 8/7/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322). Nella fattispecie, pertanto, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di ap- pello con cui è stata confermata la pronunzia assolutoria dell'imputata, è perfetta- mente legittima. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso della parte civile ZZ RI RE, con cui si censura la valutazione della Corte di appello sull'assenza di responsabilità di OS IZ in ordine alla causazione dell'evento lesivo, sono manifestamente infondati. In linea generale, va premesso che l'obbligo di mioderare adeguatamente la velo- cità deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali;
e va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padro- neggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176); in particolare, deve ribadirsi che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sa- pienza, Rv. 277703; Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488). Questa Corte ha altresì affermato, sia pur nella vigenza dell'abrogato Codice della Strada, che, in tema di circolazione stradale, nel caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell'ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l'attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest'ultimo, di evitare l'investimento, o nell'ipotesi in cui il pedone ab-bia violato le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Sez. 4, n. 10370 del 28/05/1990, Di Leva, Rv. 184912). 6 Tanto premesso sulla giurisprudenza in materia, il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi sopra illustrati e non ha proceduto ad una completa caratteriz- zazione della fattispecie concreta, giungendo ad una pronunzia assolutoria in ragione dell'incerta dinamica del sinistro e della possibilità che lo stesso sia stato determinato da una caduta del pedone a causa di un sussulto all'indietro per la breve distanza dall'autoveicolo guidato dalla OS. La Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire maggiormente la dinamica del sinistro alla luce delle regole comportamentali che impongono una particolare pru- denza per chi procede in prossimità di una curva e di un attraversamento pedonale, se non addirittura di fermare se non si è in grado di vedere ostacoli e, a maggior ragione, un pedone. Il rischio immanente derivante da tali fattori, quindi, imponeva all'automobilista di mantenere la massima attenzione. D'altronde, l'incidente avve- niva in una zona ben conosciuta dalla ricorrente, che ivi lavorava e che, a maggior ragione, poteva perciò adeguare la propria velocità a tutte le condizioni della carreg- giata, di visibilità del tratto stradale e di funzionalità del proprio autoveicolo. La sentenza impugnata, nell'ipotizzare che il sinistro possa essere avvenuto a causa di uno sbalzo all'indietro della ZZ, non ha esaminato la doglianza, formu- lata nell'atto di appello e riproposta nella presente sede, per cui anche in tal caso esso potrebbe essere addebitabile alla OS, perché conseguente ad una sua tardiva frenata;
l'eventuale mancato contatto tra il pedone e la vettura non esclude di per sé la responsabilità del conducente. In sostanza, è mancato un adeguato giudizio controfattuale, da effettuare in base allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del tratto stradale, per stabilire se la OS abbia effettivamente commisurato la sua andatura all'esigenza di mantenere il con- trollo del veicolo e, ove occorresse, di arrestarne la marcia al manifestarsi di improv- vise presenze di persone sulla strada. Non è stato parimenti approfondita l'ipotesi opposta e, cioè, che il pedone abbia attraversato la strada in modo improvviso e a breve distanza dall'autoveicolo, in misura tale da non consentire al conducente di arrestarsi tempestivamente. 4. Per tali ragioni, il ricorso del Procuratore Generale va dichiarato inammissibile. Inoltre, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze della parte civile non esami- nate nella presente sede, la sentenza va annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito, che va individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo e più approfondito esame in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta della ricorrente e l'evento lesivo, alla luce dei principi giurisprudenziali e delle carenze motivazionali sopra illustrati. Al giudice civile competente per valore in grado d'appello va altresì demandata la regolamentazione delle spese sostenute dalle parti per questo giudizio di legittimità. 7
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile compe- tente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma il 19 novembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSETO;
Oli te eomewsom >WL uelitall-Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE G1 i,» gni sSil urfr Dei che ha c4PeitiscLeiliJaGle.cu;lci eN 16-11'0 squhti. ipeom, Penale Sent. Sez. 4 Num. 11661 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 19/11/2020 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno 2018, con cui OS IZ era stata assolta perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. (perché alla guida di auto Ford Fiesta, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, dell'art. 191, comma 1, d. Igs. n. 285 del 1992, proveniente da via Felice OS Condi, con direzione via Corvisieri, in prossimità del civico 32, ometteva di dare la dovuta precedenza, investiva e procurava lesioni consistite in "frattura composta del radio contusione spalla sx", con prognosi di complessivi giorni trenta, al pedone ZZ RI RE, che stava transitando nell'attraversamento pedonale ivi esistente - in Roma il 12 aprile 2013). In base all'impostazione accusatoria, OS IZ, alla guida della propria auto, giungendo da una curva, si immetteva in via Corvisieri, al fine di cercare il parcheggio per raggiungere la boutique dove lavorava, avvedendosi all'ultimo momento del pe- done ZZ RI RE, che attraversava in diagonale la strada sulle strisce pe- donali, così colpendolo e facendolo cadere a terra. Tuttavia, secondo quanto esposto dal teste DA DA, non v'erano stati con- tatti tra l'auto e la ZZ, per cui, quando la OS alla sua vista aveva frenato, probabilmente la persona offesa, impaurita per la breve distanza del veicolo rispetto alla sua persona, sussultava e, così facendo, indietreggiava e cadeva per terra, sbat- tendo il polso della mano sinistra. Alla luce della mancanza di riscontri di danni alla persona offesa sulla parte destra del corpo, ove la stessa asseriva di essere stata colpita, sembrava potersi ritenere che il sinistro si fosse verificato autonomamente, per avere la persona offesa attra- versato la strada senza guardare dal lato di provenienza dell'auto; conseguente- mente, colta di sorpresa, indietreggiava cadendo e per il colpo subito si fratturava la mano destra. Ciò contrastava con le dichiarazioni della ZZ, secondo la quale la OS l'aveva colpita con la propria auto sul fianco destro, con ciò determinando la sua caduta per terra, sempre sullo stesso lato destro del corpo;
tale dinamica, tuttavia, non si adattava al caso in esame, in quanto la persona offesa non aveva specificato la parte del veicolo che l'aveva colpita e, secondo le leggi della fisica, ad una spinta sul lato destro del corpo sarebbe dovuta derivare la caduta sul proprio lato sinistro. Tale situazione lasciava dubitare della precisione e della piena attendibilità della parte civile. Il DA specificava di aver visto la ZZ che cadeva da sola all'indietro, dopo aver attraversato in diagonale la strada sulle strisce pedonali, distratta e con lo sguardo altrove, per cui non aveva notato il veicolo condotto dalla OS, fermatasi 3 a poca distanza da lei, tanto che, avendo visto l'imputata visibilmente spaventata per l'accaduto, le si era avvicinato, dichiarandosi disponibile a testimoniare. Non aveva rilievo la lievissima discrasia evidenziata dalla difesa della parte civile, circa la di- stanza dal luogo del fatto indicata in fase indagini in 30-50 cm. e in sede dibattimen- tale in mezzo metro. Non poteva escludersi che il pedone avesse attraversato in modo improvviso e senza cautele, costituendo così un ostacolo non prevenibile nemmeno con un com- portamento di guida diligente. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Si rileva che, nonostante il P.M. avesse impugnato la sentenza di primo grado per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative assunte, il Tribunale non aveva proceduto alla riassunzione delle prove dichiarative né aveva motivato tale scelta. 3. La parte civile ZZ RI RE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo tre motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Si deduce che gli appelli proposti dalla Procura presso il Tribunale e dalla persona offesa concernevano l'errata valutazione delle dichiarazioni rese da quest'ultima e dal teste DA, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione istruttoria dibattimentale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla causa delle lesioni subite dalla persona offesa. Si osserva che il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base di un'errata lettura della documentazione medica, rilevando, contrariamente a quanto riferito dalla per- sona offesa, che quest'ultima aveva subito i maggiori danni per la frattura del radio al polso sinistro. In realtà, in base all'esame della cartella del pronto soccorso del Policlinico del 12 aprile 2013, risultavano riscontrati i postumi della frattura al polso destro e non a quello sinistro. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di cer- tezza del contatto tra l'autovettura e la persona offesa. Si rileva che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, il teste DA si trovava ad una distanza di venti metri dal luogo del fatto e non di venti centimetri, per cui, trovandosi in un incrocio in cui parcheggiavano le auto e in un punto di 4 osservazione privo di una elevata visibilità (come dichiarato dalla stessa imputata), non poteva aver visto il contatto tra auto e pedone. L'art. 191 C.d.S. obbliga il conducente a dare la precedenza, rallentando e all'oc- correnza fermandosi, a coloro i quali si accingono a passare sui medesimi attraver- samenti pedonali;
nonché prevede il medesimo obbligo per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada, al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale. La OS, che lavora a pochi metri da quell'incrocio, era pienamente consapevole dell'esistenza dietro la curva di un attraversamento pedonale e avrebbe dovuto adot- tare le cautele previste dalla norma. Il conducente, in prossimità di un attraversa- mento pedonale, deve porre in essere tutti i comportamenti diretti ad evitare il sini- stro, con ciò intendendosi non solo l'urto fisico dell'auto col pedone, ma anche il rischio che quest'ultimo, vedendosi prossimo all'investimento, ponga in essere qua- lunque manovra per evitarlo. 2.4. Nella memoria difensiva depositata in data 2 novembre 2020, si ribadisce che la responsabilità penale va affermata nel caso in cui la condotta ha concorso a deter- minare l'evento; la condotta di guida imprudente provocava la caduta della ricor- rente, quale reazione al pericolo avvertito. 3. Con memoria difensiva del 13 novembre 2020, la difesa dell'imputato sottolinea che il dovere di rinnovazione di prova dichiarativa sussiste solo in caso di reformatio in peius e, ai sensi dell'art. 6 CEDU, esso è previsto solo a garanzia dell'imputato; inoltre, chiede che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello è manifestamente infondato;
il ricorso della parte civile è fondato. 2. L'unico motivo di ricorso del Procuratore Generale e il primo - identico - motivo di ricorso della parte civile, con cui si deduce la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, sono manifestamenti infondati. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., norma concepita ed introdotta per ade- guare il nostro apparato processual-penalistico alle istanze provenienti dalla giuri- sprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ed operante come canone normativo idoneo a determinare nullità della sentenza quando, in caso di sua inosservanza, sia stata emessa una pronuncia di tenore opposto a quella assolutoria di primo grado, coerentemente ai principi dettati dalla giurisprudenza di Strasburgo, non è stato violato. 5 Questa Corte, infatti, ha affermato, che, nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova di- chiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento in peius della decisione asso- lutoria;
né può essere dedotta con il ricorso in Cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 25949 del 22/07/2020, Tani, non massimata;
Sez. 5, n. 5716 del 8/7/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322). Nella fattispecie, pertanto, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di ap- pello con cui è stata confermata la pronunzia assolutoria dell'imputata, è perfetta- mente legittima. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso della parte civile ZZ RI RE, con cui si censura la valutazione della Corte di appello sull'assenza di responsabilità di OS IZ in ordine alla causazione dell'evento lesivo, sono manifestamente infondati. In linea generale, va premesso che l'obbligo di mioderare adeguatamente la velo- cità deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali;
e va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padro- neggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176); in particolare, deve ribadirsi che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sa- pienza, Rv. 277703; Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488). Questa Corte ha altresì affermato, sia pur nella vigenza dell'abrogato Codice della Strada, che, in tema di circolazione stradale, nel caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell'ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l'attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest'ultimo, di evitare l'investimento, o nell'ipotesi in cui il pedone ab-bia violato le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Sez. 4, n. 10370 del 28/05/1990, Di Leva, Rv. 184912). 6 Tanto premesso sulla giurisprudenza in materia, il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi sopra illustrati e non ha proceduto ad una completa caratteriz- zazione della fattispecie concreta, giungendo ad una pronunzia assolutoria in ragione dell'incerta dinamica del sinistro e della possibilità che lo stesso sia stato determinato da una caduta del pedone a causa di un sussulto all'indietro per la breve distanza dall'autoveicolo guidato dalla OS. La Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire maggiormente la dinamica del sinistro alla luce delle regole comportamentali che impongono una particolare pru- denza per chi procede in prossimità di una curva e di un attraversamento pedonale, se non addirittura di fermare se non si è in grado di vedere ostacoli e, a maggior ragione, un pedone. Il rischio immanente derivante da tali fattori, quindi, imponeva all'automobilista di mantenere la massima attenzione. D'altronde, l'incidente avve- niva in una zona ben conosciuta dalla ricorrente, che ivi lavorava e che, a maggior ragione, poteva perciò adeguare la propria velocità a tutte le condizioni della carreg- giata, di visibilità del tratto stradale e di funzionalità del proprio autoveicolo. La sentenza impugnata, nell'ipotizzare che il sinistro possa essere avvenuto a causa di uno sbalzo all'indietro della ZZ, non ha esaminato la doglianza, formu- lata nell'atto di appello e riproposta nella presente sede, per cui anche in tal caso esso potrebbe essere addebitabile alla OS, perché conseguente ad una sua tardiva frenata;
l'eventuale mancato contatto tra il pedone e la vettura non esclude di per sé la responsabilità del conducente. In sostanza, è mancato un adeguato giudizio controfattuale, da effettuare in base allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del tratto stradale, per stabilire se la OS abbia effettivamente commisurato la sua andatura all'esigenza di mantenere il con- trollo del veicolo e, ove occorresse, di arrestarne la marcia al manifestarsi di improv- vise presenze di persone sulla strada. Non è stato parimenti approfondita l'ipotesi opposta e, cioè, che il pedone abbia attraversato la strada in modo improvviso e a breve distanza dall'autoveicolo, in misura tale da non consentire al conducente di arrestarsi tempestivamente. 4. Per tali ragioni, il ricorso del Procuratore Generale va dichiarato inammissibile. Inoltre, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze della parte civile non esami- nate nella presente sede, la sentenza va annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito, che va individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo e più approfondito esame in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta della ricorrente e l'evento lesivo, alla luce dei principi giurisprudenziali e delle carenze motivazionali sopra illustrati. Al giudice civile competente per valore in grado d'appello va altresì demandata la regolamentazione delle spese sostenute dalle parti per questo giudizio di legittimità. 7
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile compe- tente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma il 19 novembre 2020.