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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
SERENI AR ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2021 depositato il 09/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 229/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I01463/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I01467/2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I01469/2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è l'avviso di accertamento emesso a carico del contribuente con cui veniva accertato un maggior reddito, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni.
L'accertamento si fonda su indagini bancarie, in particolare sui versamenti e prelevamenti non giustificati rilevati sui conti correnti del contribuente.
La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va in parte accolto.
“ Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nell'ipotesi in cui il contribuente svolga attività di impresa o di lavoro autonomo, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione ” ( vedere in questo senso, tra le tante, Cass.civ.n.26111/2015).
Si verifica quindi una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,
“ con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili ” ( vedere Cass.civ.n.15857/2016 e n.30786/2018).
Il Giudice inoltre è “ tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi ”
( vedere Cass.civ.30786/2018).
Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha ritenuto giustificate :a) le ricariche della Carta Lis per un importo complessivo di €. 22.293,00; b) il versamento in contanti di €. 1.500,00; c) gli assegni circolari ricevuti da Nominativo_1, per un importo complessivo di €. 87.000,00.
Quanto agli assegni, è incontestato : a) che il Nominativo_1 ha acquistato un immobile dal contribuente, consegnando in pagamento un assegno tratto sul c/c della Banca_1 di
€ 150.000,00; b) che tale assegno non veniva negoziato, come certificato dallo stesso istituto di credito.
È quindi pienamente credibile che gli assegni circolari siano stati dati dal Nominativo_1, come afferma contribuente, per il pagamento dell'acquisto dell'immobile, in sostituzione appunto dell'originario assegno bancario.
Risultano non decisive : a) la circostanza che gli importi degli assegni circolari siano inferiori rispetto all'importo dell'assegno originario;
b) accertare la provvista degli assegni circolari.
Qui infatti non si discute della legittimità fiscale della vendita dell'immobile, ma va accertata la giustificazione economica della ricezione degli assegni circolari, che il contribuente ha spiegato in maniera logica e documentata.
Il contribuente non è quindi tenuto a spiegare in questa sede quando, quanto e come il Nominativo_1 abbia pagato per l'acquisto dell'immobile.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per il versamento di € 1.500,00
Il versamento è avvenuto il 29.10.14,
E' incontestato e documentato un prelievo del 20.10.14 di €. 1.200,00.
Il dato temporale delle due operazioni fa dunque ritenere parzialmente giustificato il relativo versamento, stante anche l'ammontare dell'operazione di cui si discute.
Giustifcate risultano, nei limiti accertati dal Giudice di primo grado, anche le ricariche della Carta Lis.
Trattasi – circostanza non contestata – di una carta utilizzata dal contribuente per le “ giocate on line”.
Il contribuente ha ragionevolmente provato che le somme ottenute dalle vincite venivano accreditate su uno dei suoi conti correnti.
Depongono in tal senso le fotografie prodotte come documento n.5, tenuto conto che nella schermata, oltre al nominativo del contribuente, vi è indicato, quale conto bancario dove versare le somme vinte, quello con
IBAN [...], che è lo stesso su cui è stato tratto l'assegno prodotto dal contribuente come allegato 3 e che è dunque certamente riferibile al contribuente ( questa ultima circostanza non è contestata).
E' inoltre documentato un prelievo di €. 8.500,00, appena inferiore alle vincite ottenute ed accreditate.
Appare dunque, nei limiti di tale importo, giustificata la provenienza delle ricariche, essendo ragionevole ritenere che le somme vinte al gioco fossero utilizzate come provvista per la ricarica della carta utilizzata per le giocate.
L'appello appare invece fondato in relazione alle operazioni : a) n. 137 del 23.08.2013 – versamento di contante per € 200,00; b) n. 87 del 22.12.2014 – versamento di contante per € 1.500,00 -; c) n. 3 del
20/04/2015 – bonifico per € 474,73.
La sentenza di primo grado nulla motiva su tali rilievi.
Trattasi verosimilmente di un errore materiale.
Nessuna plausibile giustificazione ha fornito sul punto il contribuente, atteso che : a) per l'operazione n.
137 del 23/08/2013 non vi è corrispondenza con il prelievo avvenuto il 22.0.2013; b) per l'operazione n. 87 del 22.12.2014 non vi è corrispondenza con il prelievo del 17.12.2014; c) per l'operazione n. 3 del 20.04.2015, non è stata allegata alcuna documentazione che si riferisse ad un bonifico per contributi Agea.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello dichiara legittimo l'accertamento in relazione alle operazioni : a) n. 137 del 23.08.2013 – versamento di contante per € 200,00; b) n. 87 del 22.12.2014 – versamento di contante per € 1.500,00 -; c) n. 3 del 20/04/2015 – bonifico per € 474,73.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2026 Il Presidente Estensoredott. Davide Storti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
SERENI AR ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2021 depositato il 09/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 229/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I01463/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I01467/2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I01469/2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della controversia è l'avviso di accertamento emesso a carico del contribuente con cui veniva accertato un maggior reddito, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni.
L'accertamento si fonda su indagini bancarie, in particolare sui versamenti e prelevamenti non giustificati rilevati sui conti correnti del contribuente.
La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va in parte accolto.
“ Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nell'ipotesi in cui il contribuente svolga attività di impresa o di lavoro autonomo, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione ” ( vedere in questo senso, tra le tante, Cass.civ.n.26111/2015).
Si verifica quindi una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,
“ con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili ” ( vedere Cass.civ.n.15857/2016 e n.30786/2018).
Il Giudice inoltre è “ tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi ”
( vedere Cass.civ.30786/2018).
Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha ritenuto giustificate :a) le ricariche della Carta Lis per un importo complessivo di €. 22.293,00; b) il versamento in contanti di €. 1.500,00; c) gli assegni circolari ricevuti da Nominativo_1, per un importo complessivo di €. 87.000,00.
Quanto agli assegni, è incontestato : a) che il Nominativo_1 ha acquistato un immobile dal contribuente, consegnando in pagamento un assegno tratto sul c/c della Banca_1 di
€ 150.000,00; b) che tale assegno non veniva negoziato, come certificato dallo stesso istituto di credito.
È quindi pienamente credibile che gli assegni circolari siano stati dati dal Nominativo_1, come afferma contribuente, per il pagamento dell'acquisto dell'immobile, in sostituzione appunto dell'originario assegno bancario.
Risultano non decisive : a) la circostanza che gli importi degli assegni circolari siano inferiori rispetto all'importo dell'assegno originario;
b) accertare la provvista degli assegni circolari.
Qui infatti non si discute della legittimità fiscale della vendita dell'immobile, ma va accertata la giustificazione economica della ricezione degli assegni circolari, che il contribuente ha spiegato in maniera logica e documentata.
Il contribuente non è quindi tenuto a spiegare in questa sede quando, quanto e come il Nominativo_1 abbia pagato per l'acquisto dell'immobile.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per il versamento di € 1.500,00
Il versamento è avvenuto il 29.10.14,
E' incontestato e documentato un prelievo del 20.10.14 di €. 1.200,00.
Il dato temporale delle due operazioni fa dunque ritenere parzialmente giustificato il relativo versamento, stante anche l'ammontare dell'operazione di cui si discute.
Giustifcate risultano, nei limiti accertati dal Giudice di primo grado, anche le ricariche della Carta Lis.
Trattasi – circostanza non contestata – di una carta utilizzata dal contribuente per le “ giocate on line”.
Il contribuente ha ragionevolmente provato che le somme ottenute dalle vincite venivano accreditate su uno dei suoi conti correnti.
Depongono in tal senso le fotografie prodotte come documento n.5, tenuto conto che nella schermata, oltre al nominativo del contribuente, vi è indicato, quale conto bancario dove versare le somme vinte, quello con
IBAN [...], che è lo stesso su cui è stato tratto l'assegno prodotto dal contribuente come allegato 3 e che è dunque certamente riferibile al contribuente ( questa ultima circostanza non è contestata).
E' inoltre documentato un prelievo di €. 8.500,00, appena inferiore alle vincite ottenute ed accreditate.
Appare dunque, nei limiti di tale importo, giustificata la provenienza delle ricariche, essendo ragionevole ritenere che le somme vinte al gioco fossero utilizzate come provvista per la ricarica della carta utilizzata per le giocate.
L'appello appare invece fondato in relazione alle operazioni : a) n. 137 del 23.08.2013 – versamento di contante per € 200,00; b) n. 87 del 22.12.2014 – versamento di contante per € 1.500,00 -; c) n. 3 del
20/04/2015 – bonifico per € 474,73.
La sentenza di primo grado nulla motiva su tali rilievi.
Trattasi verosimilmente di un errore materiale.
Nessuna plausibile giustificazione ha fornito sul punto il contribuente, atteso che : a) per l'operazione n.
137 del 23/08/2013 non vi è corrispondenza con il prelievo avvenuto il 22.0.2013; b) per l'operazione n. 87 del 22.12.2014 non vi è corrispondenza con il prelievo del 17.12.2014; c) per l'operazione n. 3 del 20.04.2015, non è stata allegata alcuna documentazione che si riferisse ad un bonifico per contributi Agea.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello dichiara legittimo l'accertamento in relazione alle operazioni : a) n. 137 del 23.08.2013 – versamento di contante per € 200,00; b) n. 87 del 22.12.2014 – versamento di contante per € 1.500,00 -; c) n. 3 del 20/04/2015 – bonifico per € 474,73.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2026 Il Presidente Estensoredott. Davide Storti