Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00500/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00933/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2021, proposto da
Società Agricola Trevisana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pavan, Emanuele Lo Curcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Piave, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
nei confronti
Comune di Roncade, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 0018907 del 27.7.2021, e del relativo verbale n. 184/2021, tramite il quale Consorzio di Bonifica Piave, contestava a Società Agricola Trevisana S.r.l. la violazione degli artt. 6 del Regolamento Consorziale per l'esercizio e la manutenzione delle opere di irrigazione e 6 del Regolamento Consorziale per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, con con-seguente invito al ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Piave e di Comune di Roncade;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, allo stato della cognizione sommaria propria di questa fase, il ricorso non si presenta sostenuto da un concreto interesse alla relativa decisione;
osservato, in particolare, che l’atto gravato è un verbale di accertamento di infrazione, in quanto tale da ritenersi privo di autonoma precettività e prodromico all’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità competenti;
ritenuto che quanto osservato incida, in senso negativo, tanto sull’ammissibilità del ricorso, quanto sulla sussistenza del necessario periculum in mora ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO