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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 409/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023GE0139354 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: APPELLANTE: voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi espressi in narrativa, che venga annullato l'avviso di accertamento catastale n.
GE0139354/2023 notificato alla ricorrente il 30/11/2023 con il quale l'Agenzia comunicava la rettifica del classamento relativo all'appartamento sito in Luogo_1, Indirizzo_1 determinando lo stesso in categoria A/1 di classe 3^, vani 9 in sostituzione della proposta categoria A/2 (appartamento civile) di classe 3^, consistenza incontestata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente vertenza è indeterminabile.
APPELLATO: Atteso quanto sopra, si insiste nel chiedere la conferma dell'accertamento dell'Ufficio. Con vittoria di spese. Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Luogo_1,
Indirizzo_1 , in data 08/11/2022 presentava variazione DOCFA avente causale “Diversa distribuzione degli spazi interni”.
Con la suddetta variazione veniva proposta per l'unità immobiliare di cui al presente ricorso la categoria A/2, classe 3, ed una consistenza di vani 9.
L'Amministrazione in data 14/11/2023 provvedeva alla rettifica del classamento proposto, in categoria A/1 classe 3, vani 9, confermando di fatto, la categoria posseduta dall'immobile anteriormente e fin dalla sua costituzione.
Avverso tale rettifica, la parte proponeva istanza di mediazione/reclamo, adducendo motivazioni di diritto
(carenza di motivazione) e di merito (non corrispondenza delle caratteristiche dell'immobile con la categoria
A/1). Per la contribuente, la descrizione dell'appartamento in special modo nella sua superficie utile e le intervenute validazioni in categoria A/2 riguardanti il fabbricato, sono da ritenersi esaustive ai fini della dimostrazione della tipologia civile (categoria A/2) proposta con la pratica DOCFA.
L'Amministrazione si costituisce in giudizio, insistendo sul fatto che l'immobile è classificato in categoria
A/1 sin dall'atto del suo accatastamento (come da visura storica catastale allegata in atti) e che la variazione docfa n. GE0148994 presentata il 08/11/2022 con la causale “Diversa distribuzione degli spazi interni”, non ha modificato lo stato dall'immobile. Infatti, la planimetria antecedente la variazione docfa e quella presentata con la stessa sono di fatto identiche.
Pertanto, per l'Ufficio non si ravvisano motivi che possano far venir meno le caratteristiche di signorilità già possedute dall'immobile e quindi il classamento in categoria A/1.
La CGT1° GE con la sentenza oggi impugnata respinge il ricorso, e grava di spese il contribuente.
Successivamente, la contribuente notifica e iscrive appello con il quale censura la prima sentenza formulando motivi:
1. primo punto, vizio di motivazione dell'atto impugnato, diritto al contradditorio preventivo, violazione l'art. 7 della l. n. 212/2000, art. 3 della l. n. 241/90; diritto al contradditorio come sancito da Cass. 30039 del 21 novembre 2018. 2. secondo punto, di merito, sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del classamento in cat. A1 cl.
3. La Corte di primo grado avrebbe errato sia nella prima ricostruzione sia nella comparazione con le unità censite nel medesimo fabbricato ed in particolare frainteso la collocazione degli immobili oggetto della comparazione stessa. Non sarebbero state considerate correttamente le caratteristiche dell'appartamento in riferimento ai requisiti prescritti per la cat. A1 dai noti "prospetti 9", in particolare con riferimento alla superficie;
afferma che al massimo, in ottica deflattiva, sarebbe accettabile la classe 4, purché della cat. A2.
Successivamente, l'Ufficio si costituisce: premette il rinnovo dell'istanza di declaratoria di inammissibilità per fittizietà della DOCFA, in assenza di variazioni interne dell'appartamento; nel resto insiste come in primo grado, chiedendo conferma della prima decisione.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità. Non appare fondata. La stessa si basa sull'orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso nelle sentenze citate dall'Ufficio: ordinanza
18617/20, ordinanza di Cassazione n. 2250/2021, sent. 31553 del 25 ottobre 2022: l'utilizzo della procedura
DOCFA -pena l'inammissibilità della domanda- risulterebbe limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari. Orientamento che
-secondo l'ufficio- anche questa Corte di Giustizia ha recepito in diverse sentenze tra cui n. 223-224-225/2024.
La Corte osserva che a fronte di tale orientamento, si è parallelamente sviluppata -da parte della Corte di
Legittimità- diversa visione della problematica, con orientamento esposto con Ordinanza sez. 5 n. 22025 del 2020 ("Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5″, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17627), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera"); tale indirizzo -confermato recentemente con Ordinanza Sez. 5 n. 31725 del 2024- è dettato da una lettura della normativa costituzionalmente orientata, e -rispetto ad una lettura strettamente letterale della norma- sembra più rispondente alla necessità di garantire una più equa imposizione, correlata al reale stato dell'immobile e quindi alla sua possibile rendita.
-B) Quanto al primo motivo di appello (vizio di motivazione dell'atto impugnato, diritto al contradditorio preventivo), lo stesso non è fondato. La prima decisione appare condivisibile, risultando in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità - che questo collegio condivide in quanto rispondente alla ratio alla base della normativa DOCFA- espresso in ultimo (tra tante) da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32287 del
2025: "costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non è necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché la società contribuente si sia avvalsa della procedura DOCFA, tenuto conto della natura fortemente partecipativa di tale procedura, implicando essa l'indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti, che formano la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall'ufficio rispetto alla proposta fatta dal contribuente. L'ufficio, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale;
né detta omissione contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati e non per gli altri per i quali non è rinvenibile, nella nostra legislazione, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre solo per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito e, quindi, non per la fattispecie in esame (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30228; Cass. 22 dicembre 2022, n. 37480; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2298; Cass. 19 ottobre 29041; Cass. 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. Sez. 12 ottobre 2023, n. 28472). Negli stessi termini la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto nazionale «[…] non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto», escludendo, pertanto, «[…] che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12, comma 7, statuto contribuente, perché́ questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche “a tavolino”», ritenendo, quindi, il Giudice delle leggi che «[…] di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (così Corte Costituzionale 21 marzo 2023, n. 47). Si richiama, da ultimo, anche Cass. SU n. 21271/25."
-C) Quanto al secondo motivo (erronea valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del classamento in cat. A1 cl.3), lo stesso è infondato.
1. La comparazione con gli altri appartamenti nello stabile è stata correttamente effettuata dai primi giudici: nel condominio in cui è sito l'appartamento di cui trattasi sono censiti in categoria signorile altri 3 immobili classati in Cat. A1 (come da visure storiche in atti), tutti con caratteristiche dimensionali e dotazioni analoghe tra loro. L'appartamento in discussione ha anche (osserva l'Ufficio) un terzo servizio igienico, caratteristica non comune a tutte le altre unità. per contro, unità classate in Cat. A2 risultano tali dall'origine, e tale circostanza è giustificata dal fatto che sono ubicate al piano sottotetto: quindi hanno altezze interne che in alcuni punti non superano il metro e mezzo, hanno superficie inferiore (135 mq), risentono delle variazioni climatiche;
va aggiunto a tale considerazione che dalle foto in atti risulta che (a differenza degli A1 dotati di ampi poggioli) le finestrature sono a livello tetto tipo "abbaino": sembrano costituire piccole terrazze del tipo c.d. "a tasca", ricavate cioè in parte nel tetto a spiovente. Altri due appartamenti risultano classati A2 solo - afferma l'Ufficio- in virtù di errore dell'Ufficio stesso. In tale situazione disomogenea, è avviso del Collegio che la valutazione debba essere riferita principalmente alle caratteristiche dell'appartamento in discussione.
2. Le caratteristiche intrinseche dell'appartamento sarebbero state mal considerate dai primi giudici: il
Collegio rileva che correttamente essi hanno considerato che la DOCFA non ha esposto alcuna variazione nella suddivisione degli spazi interni, tale da motivare un declassamento. L'immobile consta di 9 vani catastali ben disimpegnati, con un doppio soggiorno, quattro camere, un'ampia cucina, tripli servizi e tre poggioli con superficie totale di 179 metri quadri (170 escluso i poggioli); tali dati sono dichiarati dall'Ufficio e non sono contestati;
quindi secondo l'Ufficio, l'appartamento rientra, a differenza di quanto affermato dalla parte che fa riferimento alla superficie netta, nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie minima al di sotto della quale l'immobile non è ordinariamente censibile nella categoria signorile (A/1) è di 100 mq, mentre la superficie massima al di sopra della quale l'immobile è ordinariamente censibile in categoria signorile è 160 mq”. In proposito il Collegio, osserva che:
__ l'art.3 del decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138, tuttora vigente (determinazione dell'unità di consistenza) recita:
1. "L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C al presente regolamento.
2. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie".
__L'art. 8 (revisione dei criteri di classamento) al comma 8 recita:
"I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unità immobiliare".
__L'allegato C predetto al n. 1 recita: "Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.".
__L'anteposizione -nelle istruzioni di cui ai prospetti 9- dell'avverbio “ordinariamente” o delle espressioni “in genere”, “correntemente” va interpretato, ad avviso del Collegio, come indicazione del fatto che i parametri riportati nei prospetti 9 sono indicativi, e vanno comunque adattati al caso singolo.
In conclusione, è avviso del collegio che l'affermazione dell'Ufficio che sostiene applicabile per il classamento la superficie catastale appare corretta e l'appartamento -sotto il profilo dimensionale- rientra nella previsione della Cat. A1.
__ Quanto alle caratteristiche intrinseche riferite alle finiture interne dell'appartamento e dello stabile, va detto che -stranamente- non sono state prodotte fotografie degli interni, in nessuno dei due gradi di giudizio.
Il Collegio dispone solo delle foto degli esterni incorporate nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
__Quanto alle caratteristiche estrinseche, va evidenziato che lo stabile è ubicato nel quartiere di Nominativo_1, notoriamente e tuttora tra i più ambiti della città di Genova. Trattasi, nelle specie, di sito con ampio verde dato da alberi di alto fusto, accesso da area verde privata, vicino ai servizi, e il bel palazzo -oltre che da
Indirizzo_1- è contornato dall'Nominativo_2 e dal Nominativo_3 (circostanze deducibili dalla planimetria topografica prodotta dall'Ufficio). Le altre caratteristiche di cui sopra si è detto sono desumibili dalle fotografie prodotte dall'Ufficio (verosimilmente tratte dal Web). In conclusione, tutte le caratteristiche dell'immobile lo rappresentano come signorile in contesto signorile, anche a volerne considerare la superficie netta (utile), quindi da classare in cat. A1. La classe 3 accertata dall'Ufficio pare consona.
-C) Tanto ritento e considerato, il Collegio è dell'avviso che l'appello non sia fondato. La prima sentenza va confermata. Quanto alle spese, è avviso del Collegio che la perdurante oscillazione delle sentenze di merito e di legittimità in tema DOCFA costituisca giusto motivo per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 409/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023GE0139354 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: APPELLANTE: voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi espressi in narrativa, che venga annullato l'avviso di accertamento catastale n.
GE0139354/2023 notificato alla ricorrente il 30/11/2023 con il quale l'Agenzia comunicava la rettifica del classamento relativo all'appartamento sito in Luogo_1, Indirizzo_1 determinando lo stesso in categoria A/1 di classe 3^, vani 9 in sostituzione della proposta categoria A/2 (appartamento civile) di classe 3^, consistenza incontestata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente vertenza è indeterminabile.
APPELLATO: Atteso quanto sopra, si insiste nel chiedere la conferma dell'accertamento dell'Ufficio. Con vittoria di spese. Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Luogo_1,
Indirizzo_1 , in data 08/11/2022 presentava variazione DOCFA avente causale “Diversa distribuzione degli spazi interni”.
Con la suddetta variazione veniva proposta per l'unità immobiliare di cui al presente ricorso la categoria A/2, classe 3, ed una consistenza di vani 9.
L'Amministrazione in data 14/11/2023 provvedeva alla rettifica del classamento proposto, in categoria A/1 classe 3, vani 9, confermando di fatto, la categoria posseduta dall'immobile anteriormente e fin dalla sua costituzione.
Avverso tale rettifica, la parte proponeva istanza di mediazione/reclamo, adducendo motivazioni di diritto
(carenza di motivazione) e di merito (non corrispondenza delle caratteristiche dell'immobile con la categoria
A/1). Per la contribuente, la descrizione dell'appartamento in special modo nella sua superficie utile e le intervenute validazioni in categoria A/2 riguardanti il fabbricato, sono da ritenersi esaustive ai fini della dimostrazione della tipologia civile (categoria A/2) proposta con la pratica DOCFA.
L'Amministrazione si costituisce in giudizio, insistendo sul fatto che l'immobile è classificato in categoria
A/1 sin dall'atto del suo accatastamento (come da visura storica catastale allegata in atti) e che la variazione docfa n. GE0148994 presentata il 08/11/2022 con la causale “Diversa distribuzione degli spazi interni”, non ha modificato lo stato dall'immobile. Infatti, la planimetria antecedente la variazione docfa e quella presentata con la stessa sono di fatto identiche.
Pertanto, per l'Ufficio non si ravvisano motivi che possano far venir meno le caratteristiche di signorilità già possedute dall'immobile e quindi il classamento in categoria A/1.
La CGT1° GE con la sentenza oggi impugnata respinge il ricorso, e grava di spese il contribuente.
Successivamente, la contribuente notifica e iscrive appello con il quale censura la prima sentenza formulando motivi:
1. primo punto, vizio di motivazione dell'atto impugnato, diritto al contradditorio preventivo, violazione l'art. 7 della l. n. 212/2000, art. 3 della l. n. 241/90; diritto al contradditorio come sancito da Cass. 30039 del 21 novembre 2018. 2. secondo punto, di merito, sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del classamento in cat. A1 cl.
3. La Corte di primo grado avrebbe errato sia nella prima ricostruzione sia nella comparazione con le unità censite nel medesimo fabbricato ed in particolare frainteso la collocazione degli immobili oggetto della comparazione stessa. Non sarebbero state considerate correttamente le caratteristiche dell'appartamento in riferimento ai requisiti prescritti per la cat. A1 dai noti "prospetti 9", in particolare con riferimento alla superficie;
afferma che al massimo, in ottica deflattiva, sarebbe accettabile la classe 4, purché della cat. A2.
Successivamente, l'Ufficio si costituisce: premette il rinnovo dell'istanza di declaratoria di inammissibilità per fittizietà della DOCFA, in assenza di variazioni interne dell'appartamento; nel resto insiste come in primo grado, chiedendo conferma della prima decisione.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità. Non appare fondata. La stessa si basa sull'orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso nelle sentenze citate dall'Ufficio: ordinanza
18617/20, ordinanza di Cassazione n. 2250/2021, sent. 31553 del 25 ottobre 2022: l'utilizzo della procedura
DOCFA -pena l'inammissibilità della domanda- risulterebbe limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari. Orientamento che
-secondo l'ufficio- anche questa Corte di Giustizia ha recepito in diverse sentenze tra cui n. 223-224-225/2024.
La Corte osserva che a fronte di tale orientamento, si è parallelamente sviluppata -da parte della Corte di
Legittimità- diversa visione della problematica, con orientamento esposto con Ordinanza sez. 5 n. 22025 del 2020 ("Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5″, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17627), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera"); tale indirizzo -confermato recentemente con Ordinanza Sez. 5 n. 31725 del 2024- è dettato da una lettura della normativa costituzionalmente orientata, e -rispetto ad una lettura strettamente letterale della norma- sembra più rispondente alla necessità di garantire una più equa imposizione, correlata al reale stato dell'immobile e quindi alla sua possibile rendita.
-B) Quanto al primo motivo di appello (vizio di motivazione dell'atto impugnato, diritto al contradditorio preventivo), lo stesso non è fondato. La prima decisione appare condivisibile, risultando in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità - che questo collegio condivide in quanto rispondente alla ratio alla base della normativa DOCFA- espresso in ultimo (tra tante) da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32287 del
2025: "costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non è necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché la società contribuente si sia avvalsa della procedura DOCFA, tenuto conto della natura fortemente partecipativa di tale procedura, implicando essa l'indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti, che formano la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall'ufficio rispetto alla proposta fatta dal contribuente. L'ufficio, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale;
né detta omissione contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati e non per gli altri per i quali non è rinvenibile, nella nostra legislazione, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre solo per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito e, quindi, non per la fattispecie in esame (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30228; Cass. 22 dicembre 2022, n. 37480; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2298; Cass. 19 ottobre 29041; Cass. 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. Sez. 12 ottobre 2023, n. 28472). Negli stessi termini la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto nazionale «[…] non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto», escludendo, pertanto, «[…] che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12, comma 7, statuto contribuente, perché́ questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche “a tavolino”», ritenendo, quindi, il Giudice delle leggi che «[…] di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (così Corte Costituzionale 21 marzo 2023, n. 47). Si richiama, da ultimo, anche Cass. SU n. 21271/25."
-C) Quanto al secondo motivo (erronea valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del classamento in cat. A1 cl.3), lo stesso è infondato.
1. La comparazione con gli altri appartamenti nello stabile è stata correttamente effettuata dai primi giudici: nel condominio in cui è sito l'appartamento di cui trattasi sono censiti in categoria signorile altri 3 immobili classati in Cat. A1 (come da visure storiche in atti), tutti con caratteristiche dimensionali e dotazioni analoghe tra loro. L'appartamento in discussione ha anche (osserva l'Ufficio) un terzo servizio igienico, caratteristica non comune a tutte le altre unità. per contro, unità classate in Cat. A2 risultano tali dall'origine, e tale circostanza è giustificata dal fatto che sono ubicate al piano sottotetto: quindi hanno altezze interne che in alcuni punti non superano il metro e mezzo, hanno superficie inferiore (135 mq), risentono delle variazioni climatiche;
va aggiunto a tale considerazione che dalle foto in atti risulta che (a differenza degli A1 dotati di ampi poggioli) le finestrature sono a livello tetto tipo "abbaino": sembrano costituire piccole terrazze del tipo c.d. "a tasca", ricavate cioè in parte nel tetto a spiovente. Altri due appartamenti risultano classati A2 solo - afferma l'Ufficio- in virtù di errore dell'Ufficio stesso. In tale situazione disomogenea, è avviso del Collegio che la valutazione debba essere riferita principalmente alle caratteristiche dell'appartamento in discussione.
2. Le caratteristiche intrinseche dell'appartamento sarebbero state mal considerate dai primi giudici: il
Collegio rileva che correttamente essi hanno considerato che la DOCFA non ha esposto alcuna variazione nella suddivisione degli spazi interni, tale da motivare un declassamento. L'immobile consta di 9 vani catastali ben disimpegnati, con un doppio soggiorno, quattro camere, un'ampia cucina, tripli servizi e tre poggioli con superficie totale di 179 metri quadri (170 escluso i poggioli); tali dati sono dichiarati dall'Ufficio e non sono contestati;
quindi secondo l'Ufficio, l'appartamento rientra, a differenza di quanto affermato dalla parte che fa riferimento alla superficie netta, nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie minima al di sotto della quale l'immobile non è ordinariamente censibile nella categoria signorile (A/1) è di 100 mq, mentre la superficie massima al di sopra della quale l'immobile è ordinariamente censibile in categoria signorile è 160 mq”. In proposito il Collegio, osserva che:
__ l'art.3 del decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138, tuttora vigente (determinazione dell'unità di consistenza) recita:
1. "L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C al presente regolamento.
2. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie".
__L'art. 8 (revisione dei criteri di classamento) al comma 8 recita:
"I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unità immobiliare".
__L'allegato C predetto al n. 1 recita: "Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.".
__L'anteposizione -nelle istruzioni di cui ai prospetti 9- dell'avverbio “ordinariamente” o delle espressioni “in genere”, “correntemente” va interpretato, ad avviso del Collegio, come indicazione del fatto che i parametri riportati nei prospetti 9 sono indicativi, e vanno comunque adattati al caso singolo.
In conclusione, è avviso del collegio che l'affermazione dell'Ufficio che sostiene applicabile per il classamento la superficie catastale appare corretta e l'appartamento -sotto il profilo dimensionale- rientra nella previsione della Cat. A1.
__ Quanto alle caratteristiche intrinseche riferite alle finiture interne dell'appartamento e dello stabile, va detto che -stranamente- non sono state prodotte fotografie degli interni, in nessuno dei due gradi di giudizio.
Il Collegio dispone solo delle foto degli esterni incorporate nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
__Quanto alle caratteristiche estrinseche, va evidenziato che lo stabile è ubicato nel quartiere di Nominativo_1, notoriamente e tuttora tra i più ambiti della città di Genova. Trattasi, nelle specie, di sito con ampio verde dato da alberi di alto fusto, accesso da area verde privata, vicino ai servizi, e il bel palazzo -oltre che da
Indirizzo_1- è contornato dall'Nominativo_2 e dal Nominativo_3 (circostanze deducibili dalla planimetria topografica prodotta dall'Ufficio). Le altre caratteristiche di cui sopra si è detto sono desumibili dalle fotografie prodotte dall'Ufficio (verosimilmente tratte dal Web). In conclusione, tutte le caratteristiche dell'immobile lo rappresentano come signorile in contesto signorile, anche a volerne considerare la superficie netta (utile), quindi da classare in cat. A1. La classe 3 accertata dall'Ufficio pare consona.
-C) Tanto ritento e considerato, il Collegio è dell'avviso che l'appello non sia fondato. La prima sentenza va confermata. Quanto alle spese, è avviso del Collegio che la perdurante oscillazione delle sentenze di merito e di legittimità in tema DOCFA costituisca giusto motivo per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.