TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Aragno Presidente rel. Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14743/2024 promossa da:
, nato in [...], il [...] (CUI: 067K1SW), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Andrea Scozzaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 27.6.2023 da volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. doc. n. 7 ricorso introduttivo), il Questore di
Vercelli, con provvedimento Div. P.A.S. prot. N. 013/2024 Imm., reso in data 19.2.2024 e notificato il 2.8.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 13.2.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la SA ha spiegato che cittadino marocchino, è entrato in Pt_1
Italia nel 2021, raggiungendo il fratello, regolarmente soggiornante e sposato con una cittadina italiana (cfr. docc. 3, 4 e 5) Dal 2023, prosegue la SA, ha reperito attività lavorativa e sta tutt'ora lavorando (cfr. Pt_1 docc. 8, 9, 10 e 11) e, dal punto di vista formativo, sta seguendo un corso di lingua italiana per conseguire il livello A2 (cfr. doc. 12).
Per questi motivi
, la SA ritiene sussistere i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18.6.2025, udienza in cui la SA ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
**** Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura, con dichiarazione resa in data 27.6.2023. Deve pertanto trovare Pt_1 applicazione la nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami Per_2 Per_3 familiari di fatto.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
in Italia dal 2021, ha svolto un percorso di integrazione lavorativo, formativo, abitativo e Pt_1 relazionale.
Infatti, parte attrice ha reperito attività lavorativa fin dal 2023 (cfr. docc. 8-11) e attualmente lavora con un contratto a tempo indeterminato presso Gustoriso di Jin Chun Shu, con sede legale a Torino, in Via Tripoli n. 185A. Sul punto, all'udienza del 18.6.2025, ha dichiarato di guadagnare Pt_1 circa 1.000 € al mese a titolo di stipendio e sono in atti la trasformazione del contratto, le buste paga aggiornate al mese di aprile 2025 e il CU del 2025 (cfr. docc. 13-15).
Dal punto di vista formativo, ha conseguito il diploma di terza media con valutazione Pt_1 nove su dieci (cfr. doc. 16)
Dal punto di vista abitativo, risiede a Collegno (TO), in Via Pietro Micca n. 47, in un Pt_1 alloggio a lui regolarmente locato, pagando 425 € al mese a titolo di canone locativo (cfr. doc. 17).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa e l'impegno in ambito formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e Pt_1 sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di;
Parte_2
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di , Parte_1 nato in [...], il [...] (CUI: ), del permesso di soggiorno per protezione speciale;
C.F._1
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Perlo
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Aragno
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Aragno Presidente rel. Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14743/2024 promossa da:
, nato in [...], il [...] (CUI: 067K1SW), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Andrea Scozzaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 27.6.2023 da volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. doc. n. 7 ricorso introduttivo), il Questore di
Vercelli, con provvedimento Div. P.A.S. prot. N. 013/2024 Imm., reso in data 19.2.2024 e notificato il 2.8.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 13.2.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la SA ha spiegato che cittadino marocchino, è entrato in Pt_1
Italia nel 2021, raggiungendo il fratello, regolarmente soggiornante e sposato con una cittadina italiana (cfr. docc. 3, 4 e 5) Dal 2023, prosegue la SA, ha reperito attività lavorativa e sta tutt'ora lavorando (cfr. Pt_1 docc. 8, 9, 10 e 11) e, dal punto di vista formativo, sta seguendo un corso di lingua italiana per conseguire il livello A2 (cfr. doc. 12).
Per questi motivi
, la SA ritiene sussistere i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18.6.2025, udienza in cui la SA ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
**** Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura, con dichiarazione resa in data 27.6.2023. Deve pertanto trovare Pt_1 applicazione la nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami Per_2 Per_3 familiari di fatto.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
in Italia dal 2021, ha svolto un percorso di integrazione lavorativo, formativo, abitativo e Pt_1 relazionale.
Infatti, parte attrice ha reperito attività lavorativa fin dal 2023 (cfr. docc. 8-11) e attualmente lavora con un contratto a tempo indeterminato presso Gustoriso di Jin Chun Shu, con sede legale a Torino, in Via Tripoli n. 185A. Sul punto, all'udienza del 18.6.2025, ha dichiarato di guadagnare Pt_1 circa 1.000 € al mese a titolo di stipendio e sono in atti la trasformazione del contratto, le buste paga aggiornate al mese di aprile 2025 e il CU del 2025 (cfr. docc. 13-15).
Dal punto di vista formativo, ha conseguito il diploma di terza media con valutazione Pt_1 nove su dieci (cfr. doc. 16)
Dal punto di vista abitativo, risiede a Collegno (TO), in Via Pietro Micca n. 47, in un Pt_1 alloggio a lui regolarmente locato, pagando 425 € al mese a titolo di canone locativo (cfr. doc. 17).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa e l'impegno in ambito formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e Pt_1 sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di;
Parte_2
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di , Parte_1 nato in [...], il [...] (CUI: ), del permesso di soggiorno per protezione speciale;
C.F._1
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Perlo
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Aragno