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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 13952 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- attore opponente -
con l'avv. Nicola Tardanico, come da procura alle liti in atti
contro
rappresentata da , e come fusasi per incorporazione in CP_1 Controparte_2
in corso di causa Controparte_3
-convenuta opposta -
con l'avv. Luigi Coluccino e Marco Zaninelli, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 19.11.2024;
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni avanti a questo giudice, quale nuova assegnataria della causa, all'udienza del del 17 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate;
pagina 1 di 4 SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 31.10.2023 da Parte_1 [...]
quale procuratrice di . Controparte_2 CP_1
L'opponente nelle note di precisazione delle conclusioni dep. il 3 ottobre 2024 ha chiesto che in accoglimento dei motivi esposti in citazione “sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva e/o la titolarità del preteso credito in capo a o a e che nulla è dovuto dal CP_1 Controparte_2
sig. per il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto. In ogni caso, si chiede Parte_1
l'accertamento negativo del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3426/2021 emesso nella causa iscritta al n. 9474/2021 R.G. presso il Tribunale di Brescia, emesso in difetto di ius postulandi, a favore di soggetto non titolare dello stesso ed avente ad oggetto un credito di cui si contesta l'esistenza. Con
vittoria di spese e compensi professionali, nonché condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96
cpc”
Si è costituita , poi fusasi per incorporazione in (cfr. memoria dep. CP_1 Controparte_3
il 19.11.2024). L'opposta ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione a precetto, con vittoria di spese.
Per le decisive ragioni di seguito esposte, l'opposizione va accolta.
In via preliminare, e sin dall'atto introduttivo ha contestato a di essere Parte_1 CP_1
priva di legittimazione attiva, da intendersi in senso sostanziale, come difetto di titolarità del credito portato nel precetto.
In quest'ultimo atto il credito di € 9.291,27 in linea capitale, oltre interessi e spese, viene riferito al decreto ingiuntivo n. 3426/2021 ottenuto in danno di in origine dalla società Parte_1 [...]
- quale cessionaria di un pacchetto di crediti di – e nascenti da asseriti Controparte_2 CP_4
contratti di finanziamento nn. 82743579 e 82806308 intercorsi tra e Pt_1 CP_4
si afferma nel precetto a sua volta divenuta cessionaria da in forza di CP_1 Controparte_2
scissione parziale del 21.12.22, con cui appunto avrebbe ceduto in blocco una serie Controparte_2
pagina 2 di 4 di crediti tra cui quello vantato nei confronti di richiamando l'estratto della Gazzetta Parte_1
Ufficiale, in base all'art. 58 TUB.
L'opponente contesta altresì come – in ogni caso - dall'estratto dal citato estratto della G.U. non sia possibile riscontrare se l'asserito credito portato dal decreto ingiuntivo emesso in suo danno rientri nell'elenco di quelli ceduti.
A fronte di dette contestazioni l'opposta non ha fornito adeguata prova della titolarità del credito e della individuazione dello stesso, come infra esposto.
Quanto alla cessione in blocco intervenuta tra e quest'ultima anche in Controparte_2 CP_1
giudizio, non ha offerto alcuna prova ulteriore rispetto al citato estratto della Gazzetta Ufficiale (doc.5),
mentre il contratto quadro (doc.3) si riferisce alla precedente cessione (tra e ), e CP_5 CP_2
l'estratto (doc.4) è in bianco e contraddistinto da omissis che non ne consentono alcuna riferibilità
concreta.
Neppure sono stati prodotti i contratti di finanziamento originari.
In questo quadro probatorio così carente, e a fronte di specifiche contestazioni, l'opposta non ha adeguatamente fornito la prova della cessione del credito, neppure in via indiziaria, non richiedendo detta prova necessariamente la forma scritta.
La produzione dell'atto di scissione, avvenuta solo con la memoria finale di replica del 19.11. 24, quale doc.3, è senz'altro tardiva e dunque inammissibile, essendo fuori dalla dinamica del contraddittorio,
come eccepito dall'opponente all'udienza del 5.12.24 di rimessione della causa in decisione.
Anche in ordine alla individuazione del credito, come già rilevato anche dal g.i. che con ordinanza del
22 maggio 2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, sempre dalla lettura dell'avviso in G.U. non
è possibile verificare che tra i crediti inclusi nella scissione vi fosse quello in oggetto: nell'avviso è
indicato un sito internet, ma il link rimanda a un lungo elenco di codici, di cui è ignota la riferibilità al credito precettato. pagina 3 di 4 Secondo l'opposta la posizione di sarebbe contraddistinta dal NDG 5399215, ma di ciò Parte_1
non vi sono riscontri documentali.
Come detto l'opponente non ha prodotto né i contratti né alcun altro documento riferibile all'opponente.
Conclusivamente, l'opposta non ha dato adeguata prova, sotto i citati profili, della invocata cessione in blocco ex art. 38 TUB e della inclusione del credito fatto valere (cfr. per una ricostruzione degli oneri probtori in tema di cessione di crediti in blocco, per tutte, la recente Cass. n. 28790/24).
Resta assorbito l'esame delle altre censure relative alla qualifica di consumatore e alla incontrovertibilità della prima cessione (tra e ) in quanto coperta dal CP_4 Controparte_2
giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano secondo il D.M. n.55/14 a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
esse ammontano dunque a complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa come per legge. Si rigetta la domanda ex art. 96 cpc, in difetto di dolo o colpa grave.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1.accoglie l'opposizione a precetto e per l'effetto accerta che l'opposta non ha titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
2.condanna l'opposta a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.237,00=,
oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
3. rigetta la domanda di condanna ex art.96 cpc.
Brescia, 5.5.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 13952 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- attore opponente -
con l'avv. Nicola Tardanico, come da procura alle liti in atti
contro
rappresentata da , e come fusasi per incorporazione in CP_1 Controparte_2
in corso di causa Controparte_3
-convenuta opposta -
con l'avv. Luigi Coluccino e Marco Zaninelli, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 19.11.2024;
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni avanti a questo giudice, quale nuova assegnataria della causa, all'udienza del del 17 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate;
pagina 1 di 4 SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 31.10.2023 da Parte_1 [...]
quale procuratrice di . Controparte_2 CP_1
L'opponente nelle note di precisazione delle conclusioni dep. il 3 ottobre 2024 ha chiesto che in accoglimento dei motivi esposti in citazione “sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva e/o la titolarità del preteso credito in capo a o a e che nulla è dovuto dal CP_1 Controparte_2
sig. per il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto. In ogni caso, si chiede Parte_1
l'accertamento negativo del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3426/2021 emesso nella causa iscritta al n. 9474/2021 R.G. presso il Tribunale di Brescia, emesso in difetto di ius postulandi, a favore di soggetto non titolare dello stesso ed avente ad oggetto un credito di cui si contesta l'esistenza. Con
vittoria di spese e compensi professionali, nonché condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96
cpc”
Si è costituita , poi fusasi per incorporazione in (cfr. memoria dep. CP_1 Controparte_3
il 19.11.2024). L'opposta ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione a precetto, con vittoria di spese.
Per le decisive ragioni di seguito esposte, l'opposizione va accolta.
In via preliminare, e sin dall'atto introduttivo ha contestato a di essere Parte_1 CP_1
priva di legittimazione attiva, da intendersi in senso sostanziale, come difetto di titolarità del credito portato nel precetto.
In quest'ultimo atto il credito di € 9.291,27 in linea capitale, oltre interessi e spese, viene riferito al decreto ingiuntivo n. 3426/2021 ottenuto in danno di in origine dalla società Parte_1 [...]
- quale cessionaria di un pacchetto di crediti di – e nascenti da asseriti Controparte_2 CP_4
contratti di finanziamento nn. 82743579 e 82806308 intercorsi tra e Pt_1 CP_4
si afferma nel precetto a sua volta divenuta cessionaria da in forza di CP_1 Controparte_2
scissione parziale del 21.12.22, con cui appunto avrebbe ceduto in blocco una serie Controparte_2
pagina 2 di 4 di crediti tra cui quello vantato nei confronti di richiamando l'estratto della Gazzetta Parte_1
Ufficiale, in base all'art. 58 TUB.
L'opponente contesta altresì come – in ogni caso - dall'estratto dal citato estratto della G.U. non sia possibile riscontrare se l'asserito credito portato dal decreto ingiuntivo emesso in suo danno rientri nell'elenco di quelli ceduti.
A fronte di dette contestazioni l'opposta non ha fornito adeguata prova della titolarità del credito e della individuazione dello stesso, come infra esposto.
Quanto alla cessione in blocco intervenuta tra e quest'ultima anche in Controparte_2 CP_1
giudizio, non ha offerto alcuna prova ulteriore rispetto al citato estratto della Gazzetta Ufficiale (doc.5),
mentre il contratto quadro (doc.3) si riferisce alla precedente cessione (tra e ), e CP_5 CP_2
l'estratto (doc.4) è in bianco e contraddistinto da omissis che non ne consentono alcuna riferibilità
concreta.
Neppure sono stati prodotti i contratti di finanziamento originari.
In questo quadro probatorio così carente, e a fronte di specifiche contestazioni, l'opposta non ha adeguatamente fornito la prova della cessione del credito, neppure in via indiziaria, non richiedendo detta prova necessariamente la forma scritta.
La produzione dell'atto di scissione, avvenuta solo con la memoria finale di replica del 19.11. 24, quale doc.3, è senz'altro tardiva e dunque inammissibile, essendo fuori dalla dinamica del contraddittorio,
come eccepito dall'opponente all'udienza del 5.12.24 di rimessione della causa in decisione.
Anche in ordine alla individuazione del credito, come già rilevato anche dal g.i. che con ordinanza del
22 maggio 2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, sempre dalla lettura dell'avviso in G.U. non
è possibile verificare che tra i crediti inclusi nella scissione vi fosse quello in oggetto: nell'avviso è
indicato un sito internet, ma il link rimanda a un lungo elenco di codici, di cui è ignota la riferibilità al credito precettato. pagina 3 di 4 Secondo l'opposta la posizione di sarebbe contraddistinta dal NDG 5399215, ma di ciò Parte_1
non vi sono riscontri documentali.
Come detto l'opponente non ha prodotto né i contratti né alcun altro documento riferibile all'opponente.
Conclusivamente, l'opposta non ha dato adeguata prova, sotto i citati profili, della invocata cessione in blocco ex art. 38 TUB e della inclusione del credito fatto valere (cfr. per una ricostruzione degli oneri probtori in tema di cessione di crediti in blocco, per tutte, la recente Cass. n. 28790/24).
Resta assorbito l'esame delle altre censure relative alla qualifica di consumatore e alla incontrovertibilità della prima cessione (tra e ) in quanto coperta dal CP_4 Controparte_2
giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano secondo il D.M. n.55/14 a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
esse ammontano dunque a complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa come per legge. Si rigetta la domanda ex art. 96 cpc, in difetto di dolo o colpa grave.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1.accoglie l'opposizione a precetto e per l'effetto accerta che l'opposta non ha titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
2.condanna l'opposta a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.237,00=,
oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
3. rigetta la domanda di condanna ex art.96 cpc.
Brescia, 5.5.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera pagina 4 di 4