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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 924/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009750318 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820249009750318, notificata il 28/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto del Comune di Siracusa, il pagamento di € 441,13, dopo la cartella di pagamento n. 29820140004057488, notificata il 20.06.2014 per ICI del 2009.
Nel costituirsi, l'AdER ha rappresentato che in data 18/08/2025 il Comune di Siracusa ha disposto lo sgravio dell'imposta richiesta, per cui ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione di quanto rappresentato dall'AdER, questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
Poiché lo sgravio è successivo alla proposizione del ricorso, le spese vanno poste a carico sia dell'AdER che del Comune, in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il giudizio in epigrafe estinto, per cessata materia del contendere.
Condanna l'AdER e il Comune di Siracusa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 696,00, oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 924/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009750318 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820249009750318, notificata il 28/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto del Comune di Siracusa, il pagamento di € 441,13, dopo la cartella di pagamento n. 29820140004057488, notificata il 20.06.2014 per ICI del 2009.
Nel costituirsi, l'AdER ha rappresentato che in data 18/08/2025 il Comune di Siracusa ha disposto lo sgravio dell'imposta richiesta, per cui ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione di quanto rappresentato dall'AdER, questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
Poiché lo sgravio è successivo alla proposizione del ricorso, le spese vanno poste a carico sia dell'AdER che del Comune, in solido.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il giudizio in epigrafe estinto, per cessata materia del contendere.
Condanna l'AdER e il Comune di Siracusa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 696,00, oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni