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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1348 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa AR Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1348 /2025 R.G. avente per oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
Promossa da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
RI IA come da procura allegata;
parte ricorrente contro
, nato il [...] ad [...], residente in [...]; CP_1
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“precisa le conclusioni come da memoria integrativa 7.11.2025 richiamandosi agli atti”.
Per il P.M.:
***
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Alba, il 01/10/2016, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 42, parte II, Serie A, anno 2016. I coniugi optarono per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione, è nato il figlio (nato ad [...] il [...]), minorenne e Persona_1 non ancora economicamente autonomo.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di sentenza n. 267/2024, pronunciata dal
Tribunale di Asti in data 04/07/2024, all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 1917/2024.
Con ricorso depositato il 30/06/2025, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando l'artt. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e di provvedere a tutti gli incombenti di legge e regolamentazione del diritto di visita del figlio minore.
Il Giudice delegato fissava udienza di comparizione per il giorno 01/12/2025 e nelle more, la parte ricorrente integrava le sue difese ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione, il sig. non compariva e, verificata la regolare CP_1 instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente precisava le conclusioni richiamandosi agli atti di causa e il Giudice delegato, confermava in via interinale i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22 u.c. c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi resa da questo Tribunale in data 04/07/2024 all'esito del procedimento recante R.G. n. 1917/2024.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla sentenza pronunciata nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
L'affidamento di Per_1
La parte ricorrente ha rinnovato la richiesta di affidamento condiviso del figlio minorenne con stabile collocazione abitativa presso di lei. Per_1
La domanda deve essere accolta. Sul punto, è appena il caso di ricordare che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo
Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009,
n. 26587; Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593). A ciò occorre aggiungere, che nel sistema così delineato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la sussistenza di una conflittualità accesa fra i coniugi e la scarsa presenza relazionale di un genitore, non incapace né pericoloso per il minore, non possano rappresentare motivi ostativi all'affido condiviso, (in tal senso, Trib. Catania, 1.6.2006; Trib. Firenze, 21.2.2007; Trib. Bologna
10.4.2006).
Non emergono, nel caso concreto, elementi significativi di una carenza genitoriale in capo ad uno dei due genitori, per cui va confermato l'affido condiviso del minore con sua stabile collocazione presso l'abitazione materna.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, ritiene il Tribunale che possano essere accolte le richieste di modifica del regime disposto in sede di separazione personale dei coniugi, essendo rispettose del diritto alla bigenitorialità di Per_1
Il contributo al mantenimento del figlio.
In ordine al mantenimento del figlio minore, la ricorrente ha domandato di mantenere le medesime condizioni, già convenute in sede di separazione consensuale, senza apportare alcuna variazione e/o incremento.
Osserva il Tribunale che i figli minori sono titolari del diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia o comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle loro primarie esigenze;
in considerazione dell'età di e del calendario delle visite disposto, appare adeguato a far fronte alle esigenze del Per_1 minore confermare l'entità di tale contributo in euro 406,00 mensili, somma rivalutabile annualmente ex incidi ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie, così come previste dal
Protocollo di questo Tribunale qui integralmente richiamato.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi compreso nello scaglione indeterminato complessità bassa, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, seguono la soccombenza. A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Alba, il 01/10/2016 tra i signori e , matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 42, parte II , Serie A , anno 2016;
- dispone l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 stabile collocazione abitativa presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere il minore secondo le seguenti modalità:
. week-end alternati: il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il padre a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o dal centro estivo fino alla domenica sera, dopo cena, e verrà riaccompagnato a casa della madre per le ore 20,30.
. frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé il martedì ed il venerdì ovvero il Per_1 giovedì, con pernottamento, dall'uscita da scuola o dal centro estivo, sino al giorno seguente in cui il padre riaccompagnerà il figlio a scuola e/o al centro estivo, ovvero dalla madre nel periodo estivo o in caso di festività. Per quanto riguarda il venerdì, nel caso in cui il week end sia di competenza del padre, si fermerà da quest'ultimo sino alla domenica sera, dopo cena e Per_1 verrà riaccompagnato a casa della madre per le ore 20,30. Quando, invece, il fine settimana sarà di competenza della madre, il padre terrà con sé il giovedì (al posto del venerdì) Per_1 dall'uscita da scuola o dal centro estivo, sino al giorno seguente in cui il padre riaccompagnerà il figlio a scuola e/o al centro estivo, ovvero dalla madre nel periodo estivo o in caso di festività.
. vacanze natalizie: quanto alle vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con il figlio, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di Natale e di
Capodanno.
. vacanze pasquali: con riferimento alle vacanze scolastiche pasquali i genitori trascorreranno con il figlio, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
. vacanze estive: durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), i genitori trascorreranno con il figlio, salvo diverso accordo, un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 marzo di ogni anno.
Ogni ulteriore occasione di incontro tra il figlio ed i genitori, al di fuori dei periodi sopra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio del minore o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori e Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o Per_1 definitive al regime di frequentazione, come sopra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici e non del minore, ovvero dei genitori stessi.
- il sig. verserà entro il 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di, contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del minore, la somma di € 406,00 (somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), oltre all'80% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale datato 17.7.2017;
- dispone che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico;
Parte_1
- dispone che le spese detraibili a carico del figlio minore siano detratte dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alba di provvedere alle incombenze di legge.
- condanna a corrispondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 3.900, oltre spese generali, IVA e CPA se e come per legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa AR Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1348 /2025 R.G. avente per oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
Promossa da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
RI IA come da procura allegata;
parte ricorrente contro
, nato il [...] ad [...], residente in [...]; CP_1
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“precisa le conclusioni come da memoria integrativa 7.11.2025 richiamandosi agli atti”.
Per il P.M.:
***
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Alba, il 01/10/2016, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 42, parte II, Serie A, anno 2016. I coniugi optarono per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione, è nato il figlio (nato ad [...] il [...]), minorenne e Persona_1 non ancora economicamente autonomo.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di sentenza n. 267/2024, pronunciata dal
Tribunale di Asti in data 04/07/2024, all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 1917/2024.
Con ricorso depositato il 30/06/2025, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando l'artt. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e di provvedere a tutti gli incombenti di legge e regolamentazione del diritto di visita del figlio minore.
Il Giudice delegato fissava udienza di comparizione per il giorno 01/12/2025 e nelle more, la parte ricorrente integrava le sue difese ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione, il sig. non compariva e, verificata la regolare CP_1 instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente precisava le conclusioni richiamandosi agli atti di causa e il Giudice delegato, confermava in via interinale i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22 u.c. c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi resa da questo Tribunale in data 04/07/2024 all'esito del procedimento recante R.G. n. 1917/2024.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla sentenza pronunciata nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
L'affidamento di Per_1
La parte ricorrente ha rinnovato la richiesta di affidamento condiviso del figlio minorenne con stabile collocazione abitativa presso di lei. Per_1
La domanda deve essere accolta. Sul punto, è appena il caso di ricordare che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo
Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009,
n. 26587; Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593). A ciò occorre aggiungere, che nel sistema così delineato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la sussistenza di una conflittualità accesa fra i coniugi e la scarsa presenza relazionale di un genitore, non incapace né pericoloso per il minore, non possano rappresentare motivi ostativi all'affido condiviso, (in tal senso, Trib. Catania, 1.6.2006; Trib. Firenze, 21.2.2007; Trib. Bologna
10.4.2006).
Non emergono, nel caso concreto, elementi significativi di una carenza genitoriale in capo ad uno dei due genitori, per cui va confermato l'affido condiviso del minore con sua stabile collocazione presso l'abitazione materna.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, ritiene il Tribunale che possano essere accolte le richieste di modifica del regime disposto in sede di separazione personale dei coniugi, essendo rispettose del diritto alla bigenitorialità di Per_1
Il contributo al mantenimento del figlio.
In ordine al mantenimento del figlio minore, la ricorrente ha domandato di mantenere le medesime condizioni, già convenute in sede di separazione consensuale, senza apportare alcuna variazione e/o incremento.
Osserva il Tribunale che i figli minori sono titolari del diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia o comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle loro primarie esigenze;
in considerazione dell'età di e del calendario delle visite disposto, appare adeguato a far fronte alle esigenze del Per_1 minore confermare l'entità di tale contributo in euro 406,00 mensili, somma rivalutabile annualmente ex incidi ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie, così come previste dal
Protocollo di questo Tribunale qui integralmente richiamato.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi compreso nello scaglione indeterminato complessità bassa, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, seguono la soccombenza. A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Alba, il 01/10/2016 tra i signori e , matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 42, parte II , Serie A , anno 2016;
- dispone l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 stabile collocazione abitativa presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere il minore secondo le seguenti modalità:
. week-end alternati: il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il padre a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o dal centro estivo fino alla domenica sera, dopo cena, e verrà riaccompagnato a casa della madre per le ore 20,30.
. frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé il martedì ed il venerdì ovvero il Per_1 giovedì, con pernottamento, dall'uscita da scuola o dal centro estivo, sino al giorno seguente in cui il padre riaccompagnerà il figlio a scuola e/o al centro estivo, ovvero dalla madre nel periodo estivo o in caso di festività. Per quanto riguarda il venerdì, nel caso in cui il week end sia di competenza del padre, si fermerà da quest'ultimo sino alla domenica sera, dopo cena e Per_1 verrà riaccompagnato a casa della madre per le ore 20,30. Quando, invece, il fine settimana sarà di competenza della madre, il padre terrà con sé il giovedì (al posto del venerdì) Per_1 dall'uscita da scuola o dal centro estivo, sino al giorno seguente in cui il padre riaccompagnerà il figlio a scuola e/o al centro estivo, ovvero dalla madre nel periodo estivo o in caso di festività.
. vacanze natalizie: quanto alle vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con il figlio, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di Natale e di
Capodanno.
. vacanze pasquali: con riferimento alle vacanze scolastiche pasquali i genitori trascorreranno con il figlio, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
. vacanze estive: durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), i genitori trascorreranno con il figlio, salvo diverso accordo, un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 marzo di ogni anno.
Ogni ulteriore occasione di incontro tra il figlio ed i genitori, al di fuori dei periodi sopra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio del minore o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori e Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o Per_1 definitive al regime di frequentazione, come sopra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici e non del minore, ovvero dei genitori stessi.
- il sig. verserà entro il 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di, contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del minore, la somma di € 406,00 (somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), oltre all'80% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale datato 17.7.2017;
- dispone che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico;
Parte_1
- dispone che le spese detraibili a carico del figlio minore siano detratte dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alba di provvedere alle incombenze di legge.
- condanna a corrispondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 3.900, oltre spese generali, IVA e CPA se e come per legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli